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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46769/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROSANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, contestualmente confermando la condanna della prevenuta per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, con conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, dato che: - all'imputata si contestava, tra l'altro, la distrazione della somma di euro 72.500,00 quale importo ricavato dalla cessione dell'azienda; - l'imputata è stata condannata proprio per tale condotta (si vedano pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione sulla eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. già sollevata in sede di appello, è inammissibile poiché il vizio argomentativo sull'error in procedendo non è deducibile, poiché, qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROSANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, contestualmente confermando la condanna della prevenuta per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, con conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, dato che: - all'imputata si contestava, tra l'altro, la distrazione della somma di euro 72.500,00 quale importo ricavato dalla cessione dell'azienda; - l'imputata è stata condannata proprio per tale condotta (si vedano pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione sulla eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. già sollevata in sede di appello, è inammissibile poiché il vizio argomentativo sull'error in procedendo non è deducibile, poiché, qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 46769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris