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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 17279/2026

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2/1979avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte di Appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MarcoPatarnello, che ha concluso chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento dellasentenza impugnata senza rinvio e per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioniscritte che deposita unitamente alla nota spese;udito il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento dellostesso;udito il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi del ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendol’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Brescia, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 24 febbraio 2025,dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] le condotte antecedenti al 22 ottobre 2017 perché estinte per prescrizione;riduceva la pena ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 450 di multaciascuno per i delitti loro ascritti di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 615‑ter cod. pen.(capo 1) e di cui agli artt. 81, 110 e 493‑ter cod. pen. (capo 2); concedeva inoltreil beneficio della non menzione e rideterminava il risarcimento in favore della partecivile [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensoridelle imputate.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge evizi di motivazione per l’ammissione e l’utilizzazione, quale prova, del report diinternal audit di UBI [OSCURATO:PERSONA].Si sostiene che il documento contenga valutazioni tecniche e giudizi fondatisu accertamenti unilaterali e su dichiarazioni di soggetti mai esaminati nelcontraddittorio, in violazione del regime probatorio previsto per la provadocumentale dall’art. 234 cod. proc. pen.La Corte di appello avrebbe respinto la censura limitandosi a valorizzarne larilevanza ai fini decisori, senza verificare la legittimità della sua acquisizione,offrendo una motivazione ritenuta contraddittoria e apparente.2.2.

Con il secondo motivo, sono denunciati la violazione dell’art. 507 cod.proc. pen. e il vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di escussione deltestimone [OSCURATO:PERSONA], direttore della filiale bancaria.La prova dichiarativa sarebbe stata decisiva per chiarire le attività di verificainterne svolte dalla banca all’epoca dei fatti.

La Corte di appello avrebbe ritenutosuperflua la testimonianza affermando, in modo apodittico, la mancataeffettuazione di controlli, senza che ciò risultasse pacificamente dimostrato, conconseguente lesione del diritto di difesa.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione alla procedibilità del reato di cui al capo 1).La difesa lamenta che, in assenza delle querele nel giudizio di primo grado, ilTribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere, dato chele querele sarebbero state acquisite solo in appello, ai fini della procedibilità.Si contesta la qualificazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. comeprocedibile d’ufficio, sulla base della ritenuta aggravante del secondo comma, n.1, mai formalmente contestata né richiamata in fatto, con violazione del principiodi correlazione tra accusa e sentenza.Si evidenzia inoltre la contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte diappello afferma sia la procedibilità d’ufficio sia la necessità delle querele.Infine, si nega che il dipendente bancario possa qualificarsi come “operatoredel sistema”, chiarendo che tale figura è solo chi opera “sul” sistema,modificandone struttura e contenuti, e non chi semplicemente vi accede comeutente autorizzato.2.4.

Con il quarto motivo sono dedotti il vizio di motivazione e la violazionedell’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoriarelativa all’acquisizione del provvedimento disciplinare di UBI [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno2020.La ricorrente censura l’omessa considerazione del procedimento disciplinareinterno e l’erronea affermazione secondo cui avrebbe ricevuto la stessa sanzionedisciplinare della coimputata, circostanza smentita dagli atti e ritenuta decisiva perla corretta ricostruzione dei ruoli e delle responsabilità.2.5.

Con il quinto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazioneall’esame del testimone Greselin e al contenuto del report bancario, nonchéviolazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per il diniego di rinnovazione istruttoria.Si contesta l’affermazione secondo cui Greselin avrebbe svolto indagini,essendosi invece limitato ad acquisire il report predisposto dalla banca.Sono censurati il mancato esame dei relatori del report e la contraddittorietàdella motivazione, che fonda la responsabilità sulla “procedura card gestione cartee servizi”, documento non acquisito agli atti ma solo richiamato nel report.2.6.

Con il sesto motivo, è dedotta violazione degli artt. 521, 522 e 495 cod.proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza,avendo la Corte di appello ritenuto la responsabilità dell’imputata per un’ipotesi diconcorso necessario con terzi soggetti mai indicato nel capo di imputazione.La configurazione del concorso sarebbe fondata su un ragionamento induttivo,avendo l’imputata sostenuto di non trovarsi sul luogo di lavoro al momento degliutilizzi delle carte.Sono inoltre dedotti vizi di motivazione in relazione al contenuto del report ealla testimonianza del Greselin circa la responsabilità per il reato di cui al capo 2,evidenziando che lo stesso testimone aveva escluso la riferibilità all’[OSCURATO:PERSONA] degliindebiti utilizzi delle carte.2.7.

Con il settimo motivo di ricorso, è censurata la valutazione dellatestimonianza Riboli.La ricorrente deduce che il testimone aveva riferito dell’esistenza in filiale diun forte spirito di collaborazione e della possibilità che le firme sui contratti fosseroraccolte anche successivamente e non direttamente dalla cassiera, elementiritenuti in contrasto con quanto affermato in sentenza.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.8.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge in relazioneall’art. 124 cod. pen. per la non procedibilità del reato di cui all’art. 615-ter cod.pen. (capo 1), per mancanza di querela.Si contesta inoltre la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. poichéla Corte di appello avrebbe valorizzato l’aggravante di cui all’art. 615-ter, secondocomma, n. 1, cod. pen. non applicata in primo grado e mai contestata, incidendoillegittimamente sul regime di procedibilità in assenza di impugnazione delpubblico ministero.Sotto altro profilo, si sostiene che le querele si riferiscano solo all’emissioneindebita delle carte e non possano estendersi alla diversa condotta di cancellazionedelle partite avvisate, materialmente attribuita alla [OSCURATO:PERSONA].2.9.

Con il secondo motivo, si deduce un vizio di motivazione e di travisamentodella prova in relazione alla ritenuta cancellazione di partite avvisate sul conto diLucia Festa e ai conseguenti prelievi.La difesa segnala un refuso nel report di UBI [OSCURATO:PERSONA], che attribuisceerroneamente tali operazioni anche al conto della Festa, mentre dagli allegatirisulterebbero solo operazioni sul conto della [OSCURATO:PERSONA].Si afferma che la sentenza abbia dato per esistente un dato probatorioinesistente e che, stante l’assenza di cancellazioni sul conto della Festa, avrebbedovuto escludersi anche l’indebito utilizzo della carta “Libramat” a questaintestata, essendo la responsabilità costruita sul presupposto che le cancellazioniservissero a occultare i prelievi.2.10.

Con il terzo motivo, è denunciato un vizio di motivazione e travisamentodella prova in ordine alla responsabilità per la cancellazione delle “partite avvisate”e per l’indebito utilizzo delle carte.Si contesta la funzione fraudolenta attribuita a tali operazioni, sostenendo che,secondo il report bancario e le testimonianze, esse hanno natura meramentetemporanea e non incidono sugli estratti conto né occultano gli addebiti.La sentenza sarebbe apodittica, incoerente e selettiva nella valutazione delmateriale probatorio, valorizzando inizialmente elementi poi abbandonati senzaspiegazione e introducendo tardivamente l’ipotesi del coinvolgimento di terzi.Sono contestati gli indizi tratti dal report, relativi agli esercizi commerciali,agli orari lavorativi e alle interrogazioni dei conti correnti, evidenziando errori eincongruenze.È richiamata la spiegazione fornita dall’imputata, secondo cui le cancellazionierano funzionali alla gestione della liquidità della cliente [OSCURATO:PERSONA], versione dei fattiriscontrata dagli atti ma ritenuta apoditticamente infondata dalla Corte di appello.2.11.

Con il quarto motivo, è denunciata la manifesta illogicità dellamotivazione nella parte in cui è stato affermato il concorso della Graziolinell’emissione delle carte “Libramat” (capo 1, lett. a) e, per derivazione,nell’indebito utilizzo delle carte (capo 2), per il periodo antecedente al 16 marzo2017.La difesa sottolinea che l’emissione delle carte e le cancellazioni delle partiteavvisate sono temporalmente distinte e che non esiste prova di un previo accordocriminoso.Si evidenzia l’assenza di elementi di contatto tra le imputate, la mancanza diprova sull’effettivo utilizzo delle carte da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’illogicità di collocareil concorso fin dall’inizio nonostante un intervallo di sei mesi tra le condotte.È richiamato il sistema dei controlli interni della banca e il dato che l’emissionedelle carte avvenne l’ultimo giorno di servizio della [OSCURATO:PERSONA] in filiale, circostanzache deporrebbe piuttosto per l’esclusione di un accordo originario.La sentenza viene censurata per aver esteso la responsabilità senza adeguatosupporto probatorio e con affermazioni meramente assertive.2.12.

Con il quinto motivo, è dedotta violazione dell’art. 597, comma 3, cod.proc. pen. in punto di pena, denunciando una reformatio in peius.Secondo la ricorrente, in appello sarebbe stato applicato un aumento per“continuazione interna” sul reato di cui al capo 2, non effettuato in primo grado ein assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.

Si chiede pertantol’eliminazione dell’aumento di un mese di reclusione ed euro 90 di multa.2.13.

Con il sesto motivo, è denunciata violazione di legge in materia distatuizioni civili, censurando la mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ola mancata revoca delle statuizioni risarcitorie.La difesa richiama la transazione “tombale” del 15 aprile 2020 con l’istitutobancario, comprensiva di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.Si sostiene che, trattandosi di condotte di dipendenti nell’esercizio delle lorofunzioni, la responsabilità solidale ex art. 2049 cod. civ. renderebbe la transazioneopponibile anche all’imputata, che dichiara di volerne profittare, con conseguenteillegittimità del mantenimento delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei limiti qui illustrati.2.

Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pregiudiziali sotto il profilo logico, sonocomplessivamente infondati, secondo quanto di seguito precisato.2.1.

In particolare, è infondato il primo profilo di censura, con il quale lericorrenti deducono che, in assenza delle querele nel giudizio di primo grado,essendo state le stesse acquisite solo nel giudizio di appello, i giudici avrebberodovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere.2.2.

Va preliminarmente richiamato l’art. 431, lett. a), cod. proc. pen., ai sensidel quale nel fascicolo per il dibattimento devono essere inseriti gli atti relativi allaprocedibilità dell’azione penale, ivi compresa la querela.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la produzione dell’atto diquerela non è rimessa alla disponibilità delle parti, gravando sul giudiceprocedente l’onere di disporne l’acquisizione ove manchi nel fascicolo deldibattimento.

In particolare, è stato affermato che, qualora la querela ol’attestazione prevista dall’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. siano state redattema non inserite nel fascicolo, esse possono essere prodotte o acquisite d’ufficio inogni fase del giudizio, anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n.31220 del 29/05/2013, Fragale, Rv. 256088-01).Tale orientamento si fonda sulla natura funzionale e ordinatoria dell’art. 431,lett. a), cod. proc. pen., che non consente al giudice di trarre automaticamenteconseguenze in ordine alla procedibilità senza aver previamente verificatol’effettiva e rituale proposizione della querela.

Il principio è stato ribadito anchecon riferimento all’ipotesi in cui sia presente la querela ma manchi ladocumentazione attestante la data di presentazione, dovendo il giudice dispornel’acquisizione, anche d’ufficio e in qualunque momento (Sez. 5, n. 14242 del23/03/2015, Subashi, Rv. 264081-01; Sez. 5, n. 38354 del 11/07/2023, dep.19/09/2023, P., Rv. 285770-01).Il medesimo principio opera anche in grado di appello.

In tema di condizionidi procedibilità, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 491, comma 2,cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice d’appello è tenuto a disporre,anche d’ufficio, l’acquisizione della querela qualora sorgano questioni sulla suaeffettiva proposizione e non emergano dagli atti elementi univoci in senso negativo(Sez. 2, n. 3187 del 28/11/2013, dep. 2014, Casali, Rv. 258534-01; Sez. 3, n.26162 del 09/03/2011, C., Rv. 250957-01).Ne consegue che la Corte di appello, a fronte di un motivo di gravame in temadi procedibilità, ha legittimamente acquisito le querele tempestivamentepresentate dalle persone offese, da cui la manifesta infondatezza della doglianza.2.3.

Manifestamente infondato è, inoltre, l’ulteriore profilo di censura dedottodalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce che le querele si riferiscono soloalla emissione indebita delle carte e non alla diversa condotta di cancellazione dellepartite avvisare, materialmente alla stessa riconducibile.L'art.123 cod. pen. dispone, invero, che la querela si estende di diritto a tutticoloro che hanno commesso il reato e, in caso di reato concorsuale, la querela haeffetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato.2.4.

Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del motivo di ricorso sotto i dedottiprofili, non essendo ravvisabile alcuna violazione del regime delle condizioni diprocedibilità.2.5.

È, invece, fondato il secondo profilo di censura, con il quale si contestala ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n.2, cod. pen., non formalmente contestata né richiamata in fatto.2.6.

Va preliminarmente chiarito che la questione devoluta all’esame di questaCorte non attiene alla riqualificazione giuridica del fatto, bensì alla verifica dellarituale contestazione in fatto di una circostanza aggravante.

Secondo il dirittovivente, infatti, la riqualificazione riguarda un’ipotesi criminosa difforme da quellacontestata, pur se riconducibile al fatto materialmente descritto nell’imputazione,mentre la contestazione in fatto ricorre allorquando nel capo di imputazionerisultino descritti gli elementi fattuali integranti la fattispecie circostanziale,ancorché non esattamente individuata mediante il richiamo della specifica normaincriminatrice.

Ne discende che la soluzione della questione giuridica involgeesclusivamente il tema della formulazione dell’accusa da parte del pubblicoministero, dovendosi verificare se l’imputazione, così come strutturata, consentaall’imputato una piena ed effettiva comprensione dell’addebito, nel rispetto delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, per“contestazione in fatto”, deve intendersi un’enunciazione accusatoria che, purdifettando del richiamo testuale della fattispecie circostanziale o della relativaprevisione normativa, esponga in modo sufficientemente chiaro e preciso glielementi materiali che la integrano, in modo da porre l’imputato in condizione diesercitare compiutamente il diritto di difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 51260 del08/02/2017, Archinito, Rv. 271261 – 01; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep.2017, Quaranta, Rv. 269615 – 01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv.255793 – 01; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027 - 01).Tuttavia, tali princìpi non operano in maniera indifferenziata, dovendosidistinguere a seconda della struttura normativa della circostanza aggravante e, inparticolare, della presenza o meno di componenti valutative che esiganoun’espressa presa di posizione dell’accusa.In tale prospettiva, la contestazione può ritenersi adeguata solo quandol’imputazione consenta di cogliere non soltanto i fatti materiali, ma anche lavolontà dell’accusa di attribuire a tali fatti una determinata valenza circostanziale,senza che possa pretendersi dall’imputato, ancorché assistito da difesa tecnica, diricostruire autonomamente il percorso valutativo sotteso alla qualificazioneaggravata.

Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019,Sorge, in motivazione), ove la circostanza sia connotata da profili valutativi, la suamancata esplicitazione nell’imputazione – né in forma descrittiva né mediante ilrichiamo normativo – ne preclude la legittima applicazione in sentenza, poichél’attribuzione di tali connotazioni costituisce il risultato di una valutazione giuridicanon surrogabile attraverso la sola descrizione del fatto materiale.Ne consegue che l’obbligo di enunciazione chiara e precisa dell’accusa,imposto dall’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., grava primariamente sulpubblico ministero e non può essere eluso mediante il rinvio a un’attivitàinterpretativa o integrativa rimessa all’imputato o al giudice, pena lacompromissione delle garanzie difensive che presidiano il giusto processo.2.7.

Nel caso di specie, la circostanza aggravante dell'essere stato il fattocommesso con abuso della qualità di operatore di sistema, di cui all’art. 615-ter,secondo comma, n. 2 cod. pen. è stata presa in considerazione esclusivamentedal giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla specifica questioneconcernente la procedibilità del reato così come contestato, senza che essa fossemenzionata nell’imputazione né in forma descrittiva né mediante il richiamonormativo.A ciò si aggiunge il silenzio motivazionale del giudice di primo grado in ordinealla sussistenza dell’elemento circostanziale in questione, che è rimasto estraneosia alla valutazione del disvalore complessivo del fatto sia alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Il motivo è pertanto fondato limitatamente a tale profilo, per difetto di ritualecontestazione della circostanza aggravante, con conseguente erroneitàdell’argomentazione svolta in via subordinata in punto di procedibilità, rimastatuttavia priva di incidenza sul dispositivo e, come tale, inidonea a produrreautonome conseguenze sul piano decisorio.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo, quarto e quintomotivo di ricorso.4.

È fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione con riferimento all'utilizzazione quale elemento diprova del report di internal audit di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Questa Corte ha chiarito che il documento rappresentativo di un attodescrittivo o narrativo può assumere valenza probatoria soltanto allorché ladichiarazione in esso contenuta rilevi di per sé quale fatto storico, e non già comemera rappresentazione di un fatto.

In tale ultima evenienza, infatti, l’utilizzazionedel documento al fine di accertare il fatto dichiarato risulta incompatibile con ilprincipio del contraddittorio, poiché la dichiarazione deve essere introdotta nelprocesso nelle forme proprie della prova dichiarativa.

Ne consegue che, qualora ildocumento contenga dichiarazioni provenienti da soggetti che avrebbero dovutoessere escussi come testimoni nel dibattimento, la prova è inammissibile, nonpotendo il fatto attestato essere accertato se non attraverso l’assunzione dellatestimonianza secondo le regole del contraddittorio.

In altri termini, è precluso ilricorso alla prova documentale quando, mediante il documento, si intendadimostrare il fatto oggetto della dichiarazione, atteso che tale accertamento puòavvenire esclusivamente attraverso l’introduzione della dichiarazione medesimacome testimonianza (Sez. 2, n. 29645 del 14/09/2020, D’Annibale, Rv.279857‑01; Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Lattanzio, Rv. 238220‑01).4.2.

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che è stato acquisitoagli atti un report bancario, esito della procedura di internal audit di [OSCURATO:PERSONA],denominato «Disconoscimento da parte di clienti della filiale di [OSCURATO:PERSONA] di prelievieffettuati con carte bancomat», avente contenuto valutativo e comprendenteanche dichiarazioni delle persone offese.

Emerge, in particolare, che taledocumento è stato acquisito ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.

«con esclusionedelle parti valutative» e che la Corte di appello ne ha affermato la pienautilizzabilità, ritenendolo recante «accertamenti di carattere squisitamentetecnico», reputati rilevanti ai fini della decisione (pag. 11 della sentenzaimpugnata).Senonché, i giudici di merito hanno fondato la decisione di responsabilitàpenale facendo ampio e non selettivo ricorso all’intero contenuto del report, ilquale, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenzaimpugnata (pag. 14), non si limita ad accertamenti di natura esclusivamentetecnica, ma presenta un contenuto essenzialmente valutativo delle attività diverifica e di analisi svolte da [OSCURATO:PERSONA] all’esito del disconoscimento da parte didue clienti dei prelevamenti e pagamenti effettuati mediante le due carte,effettuato da persone fisiche specificamente individuate e che doveva essereintrodotto nel processo nelle forme proprie della prova testimoniale, nelcontraddittorio tra le parti.5.

Strettamente connesso al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], e parimenti fondato, èil quinto motivo di ricorso.5.1.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, inragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, hacarattere eccezionale ed è ammessa solo quando il giudice ritenga di non poterdecidere allo stato degli atti; parimenti circoscritto è il sindacato di legittimità sulmancato ricorso a tale istituto, che non può estendersi alla valutazione dellarilevanza o decisività della prova richiesta, ma deve limitarsi alla verifica dellacorrettezza logico‑giuridica e della sufficienza della motivazione posta afondamento del rigetto (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820‑01;Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974‑01; Sez. 3, n. 34626 del15/07/2022, Grosso, Rv. 283522‑01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv.269373‑01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689‑01).5.2.

Nel caso in esame, la difesa aveva sollecitato la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale mediante l’esame testimoniale dei redattori delreport bancario, articolando circostanziate deduzioni in ordine alla correttezzadelle indagini tecniche poste a fondamento dell’individuazione dell’imputataAvanzini quale soggetto che avrebbe proceduto all’attivazione delle carte, nonchéalla conseguente attendibilità degli esiti accertativi, ed alla completezza delladocumentazione utilizzata a fondamento delle conclusioni del report e resaeffettivamente esaminabile alla difesa.A fronte di tali specifiche deduzioni difensive, la Corte territoriale si è limitataad affermare, in termini apodittici, la non indispensabilità, ai fini della decisione,dell’esame testimoniale dei redattori del report, sulla base del rilievo che nonsarebbe stato necessario acquisire elementi probatori «contrari all’accertamentodi carattere informatico» contenuto nel documento (pag. 14 della sentenzaimpugnata).Una siffatta motivazione risulta, tuttavia, inadeguata e insufficiente atteso chel’esame testimoniale dei redattori del report si rendeva necessario non solo inquanto unico strumento idoneo a veicolare nel processo, nel rispetto delcontraddittorio, il contenuto valutativo del documento, per le ragioni in precedenzaillustrate, ma anche alla luce delle puntuali contestazioni difensive concernenti siala correttezza degli accertamenti svolti, sia la completezza della documentazioneposta a fondamento delle conclusioni del report e resa effettivamente conoscibilealla difesa, puntuali e specifici argomenti dedotti nei motivi di gravame con i qualila Corte di appello non si è adeguatamente confrontata.6.

È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso nell’interesse diAvanzini, con il quale si censura la mancata escussione ai sensi dell’art. 507 cod.proc. pen. quale testimone del direttore di [OSCURATO:PERSONA].6.1.

La mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, quale motivod'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedottasolo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensidell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà esserevalidamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dallaparte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali diintegrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia statoritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep.2024, Pasimeni, Rv. 285722 – 01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv.254974 - 01).6.2.

La Corte di appello, con una motivazione logica che non si presta acensure in questa sede, ha motivato la non decisività ai fini della decisione dellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di cui la difesa, nel giudizio di primo grado, avevachiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., essendo emersapacificamente la circostanza che, dopo l'attivazione delle due carte, alcun controllofu svolto all'interno della filiale per accertare la sussistenza dei presupposti per ilrilascio delle predette carte alle correntiste persone offese, sulla quale avrebbedovuto deporre il testimone.Resta fermo che, in esito all’annullamento con rinvio qui disposto, il giudicedi merito potrà riesaminare la rilevanza e la decisività della testimonianza indicata,alla luce del rinnovato quadro valutativo.7.

È fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conil quale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte incui è stata respinta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,avente ad oggetto l’acquisizione del provvedimento conclusivo del procedimentodisciplinare adottato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’imputata.7.1.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel giudizio di appellol’acquisizione di una prova documentale, in quanto prova precostituita, nonrichiede necessariamente l’adozione di una formale ordinanza di rinnovazionedell’istruzione dibattimentale; essa presuppone, tuttavia, che la prova richiesta siarilevante e decisiva ai fini della decisione e che il relativo documento vengalegittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra leparti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 – 01; Sez. 3, n. 37879 del23/06/2015, Pisaniello, Rv. 265022 – 01; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011,Bellone, Rv. 250933-01).Ciò posto, pur ribadendosi, in linea di principio, che nel giudizio di appellol’acquisizione di una prova documentale non impone l’emanazione di una specificaordinanza di rinnovazione istruttoria, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie,la Corte territoriale ha fondato il rigetto della richiesta difensiva su un presuppostoerrato.

In particolare, la sentenza impugnata fa riferimento all’acquisizione di una“lettera di contestazione disciplinare”, mentre la richiesta della difesa aveva adoggetto il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare,ontologicamente distinto e dotato di autonoma e ben diversa valenza probatoria.7.2.

Ne consegue che la motivazione adottata dal giudice di appello risultaaffetta da un vizio logico, traducendosi in una motivazione meramente apparente,in quanto basata sull’erronea individuazione del documento di cui si sollecitaval’acquisizione; errore che inficia radicalmente il percorso argomentativo seguito ela legittimità del rigetto della richiesta istruttoria formulata dalla difesa.8.

È manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.8.1.

La Corte ha chiarito che la disciplina delle nuove contestazioni èfunzionale a garantire il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell’accusa e,quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che non ricorreviolazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la modificadell’imputazione, rispetto a quella originaria, non abbia in concreto inciso sullepossibilità difensive dell’imputato; in tale prospettiva, la nozione di “fatto nuovo”,di cui all’art. 518 cod. proc. pen., attiene a un accadimento assolutamente difformeda quello contestato e all'emergere in dibattimento di accuse in nessun modorintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio, mentre per “fattodiverso”, che consente la modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc.pen., deve intendersi non solo un fatto integrante una diversa imputazione purrestando identico l’accadimento storico, ma anche un fatto caratterizzato daconnotati materiali difformi rispetto alla contestazione originaria, tali da renderenecessaria una puntualizzazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n.18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822-01; Sez. 5, n. 10310 del25/08/1998, Capano, Rv. 211477-01).8.2.

Nel caso in esame, il fatto ritenuto in sentenza, ovvero di averecommesso il fatto in concorso con altri, non è né “nuovo” né “diverso” da quellodescritto nel capo di imputazione e non ha dato luogo ad alcuna lesione dei dirittidella difesa, sotto il profilo della corrispondenza del reato contestato e del reatoritenuto dal giudice, in quanto non è mutato il nucleo centrale dell'imputazione,rispetto all’accusa originaria.8.3.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del testimone Greselin,secondo cui, alla luce delle risultanze istruttorie, all’imputata [OSCURATO:PERSONA] non sarebbeascrivibile la condotta di cui al capo 2, la censura si risolve in una doglianza dimerito e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità.Il giudizio di legittimità non consente invero alcuna rivisitazione del meritodella decisione né una nuova ponderazione del materiale probatorio, essendo ilcontrollo demandato a questa Corte rigorosamente circoscritto alla verifica dellacorrettezza logico‑giuridica della motivazione e alla sua coerenza con i parametrinormativi.

Una volta che il giudice di merito abbia dato conto, con argomentazionenon manifestamente illogica né contraddittoria, delle ragioni del proprioconvincimento, la ricostruzione del fatto deve ritenersi definitivamente consolidataed è sottratta a ulteriori censure, restando esperibili, nel giudizio di legittimità,esclusivamente i vizi tassativi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,ciascuno dotato di autonomo e specifico ambito applicativo (Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556‑01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965‑01).8.4.

La doglianza è dunque inammissibile, poiché non denuncia la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione, ma si risolve nella critica allapersuasività del ragionamento probatorio del giudice di merito, sollecitando unanon consentita rilettura alternativa delle risultanze istruttorie e una diversavalutazione della valenza dimostrativa della prova testimoniale.9.

Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo di ricorso con il qualesi censura la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del Riboli, sollecitando unainammissibile rilettura alternativa della valenza dimostrativa di tale testimonianza,inammissibile in sede di legittimità.10.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alsecondo, terzo e quarto motivo di ricorso.11.

Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, da trattarsicongiuntamente per la loro evidente interrelazione, si deduce che, con i motivi digravame, veniva denunciata anzitutto la valorizzazione di un dato probatorioinesistente, essendo state ritenute accertate cancellazioni di partite avvisate sulconto della Festa sulla base di un refuso contenuto nel report bancario, in assenzadi qualsiasi riscontro documentale, risultando agli atti esclusivamente operazioniriferibili al diverso conto della [OSCURATO:PERSONA].Venivano, inoltre, dedotte specifiche censure in ordine alla limitatacoincidenza dei punti vendita frequentati, all’erronea ricostruzione delle operazionicollocate in orario di lavoro, alle distanze effettive degli esercizi commerciali dalluogo di servizio (collocati a 9, 18 e persino 35 km di distanza dal luogo di lavoro)e all’incompatibilità temporale di numerose interrogazioni dei conti correnti con lapresenza dell’imputata in filiale.Era altresì contestata l’idoneità delle operazioni di cancellazione delle partiteavvisate, non vietate dalle procedure interne della banca, a svolgere una funzionedi occultamento degli addebiti; si censurava, inoltre, l’affermazione dellapartecipazione dell’imputata alla condotta materiale di emissione delle carteascritta alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova di un previo accordo con lastessa, rilevando altresì la non coincidenza temporale tra l’emissione delle carte el’inizio delle cancellazioni e evidenziando la presenza di rilevanti indebiti prelievigià registrati, sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] e della Festa, nei sei mesi intercorrentitra la condotta di emissione delle carte disconosciute e la condotta dellacancellazione delle partite avvisate.Con tali specifiche e puntuali deduzioni la Corte di appello non si èadeguatamente confrontata, affermandone in maniera del tutto apodittica la nondecisività, alla luce della ritenuta sussistenza del previo accordo tra le dueimputate, senza nulla argomentare in merito alla dedotta insussistenza di contattitra le stesse se non nei limiti di un normale rapporto di colleganza, come emergevadall’analisi del contenuto del telefono sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA], e senzaconfrontarsi con le dedotte incongruenze probatorie, le incompatibilità temporali ela denunciata valorizzazione di un dato probatorio inesistente.Ne discende una motivazione solo apparente e priva di un effettivo scrutiniodelle specifiche doglianze devolute, in violazione del dovere di fornire una rispostapuntuale e coerente alle questioni prospettate con i motivi di gravame.12.

Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia unaviolazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella determinazione deltrattamento sanzionatorio, è da ritenersi assorbito.13.

Il sesto motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censurala mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] o la mancata revoca dellestatuizioni risarcitorie, è infondato.Quanto all'ammissione della costituzione di parte civile, la Corte di appello harilevato che l’imputata era rimasta estranea all’accordo transattivo sottoscritto daUbi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 15 aprile 2020 e che doveva essere ritenutaammissibile la richiesta risarcitoria avanzata da quest’ultima, limitata al dannomorale, atteso che la somma pattuita nella transazione corrispondeva in terminimonetari all’importo dei prelievi indebiti.Occorre, innanzitutto, ricordare che, in tema di risarcimento del dannoderivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esitodella transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido, con l'autoredel reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione allaparte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno nonrientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. alprincipio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisceesclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e nonalla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento dellasolidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non puòestendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo perprofittarne (Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, Rv. 284912 – 01; Sez.4, n. 3335 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268884-01; Sez. 3 civ., n.2426 del 25/01/2024, Rv. 670021 - 01).Muovendo da tale principio di diritto, come correttamente rilevato dalla Cortedi appello, l'accordo transattivo intervenuto tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], oltrea costituire res inter alios acta rispetto alla posizione dell'imputata, quale soggettodirettamente responsabile del danno derivante da reato, non poteva riferirsi a vocidi danno non coperte dalla transazione, segnatamente a quella relativa al dannomorale; invero, valendo in tale materia i richiamati princìpi civilistici, non puòritenersi operante nei confronti dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione liberatoriaresa dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordo transattivo, con riguardo alle voci di dannoriferibili all’imputata e non comprese nella transazione.14.

Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovogiudizio, alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.15.

La parte civile si è costituita anche nel giudizio di cassazione ed ha chiestola condanna alle spese di questo grado.

In ragione dell'esito del giudizio, che è diannullamento con rinvio, essa non può ottenerle, potendo la stessa far valere larelativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovràaccertare la sussistenza, a carico delle persone imputate, dell'obbligo dellarifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza (Sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987-04; Sez. 5, n. 25469 del23/04/2014, Greco, Rv. 262561-01; Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Larnè, Rv.226260-01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Brescia.

Spese della parte civile al definitivo.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/1979avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte di Appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MarcoPatarnello, che ha concluso chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento dellasentenza impugnata senza rinvio e per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioniscritte che deposita unitamente alla nota spese;udito il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento dellostesso;udito il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi del ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendol’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Brescia, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 24 febbraio 2025,dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] le condotte antecedenti al 22 ottobre 2017 perché estinte per prescrizione;riduceva la pena ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 450 di multaciascuno per i delitti loro ascritti di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 615‑ter cod. pen.(capo 1) e di cui agli artt. 81, 110 e 493‑ter cod. pen. (capo 2); concedeva inoltreil beneficio della non menzione e rideterminava il risarcimento in favore della partecivile [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensoridelle imputate.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge evizi di motivazione per l’ammissione e l’utilizzazione, quale prova, del report diinternal audit di UBI [OSCURATO:PERSONA].Si sostiene che il documento contenga valutazioni tecniche e giudizi fondatisu accertamenti unilaterali e su dichiarazioni di soggetti mai esaminati nelcontraddittorio, in violazione del regime probatorio previsto per la provadocumentale dall’art. 234 cod. proc. pen.La Corte di appello avrebbe respinto la censura limitandosi a valorizzarne larilevanza ai fini decisori, senza verificare la legittimità della sua acquisizione,offrendo una motivazione ritenuta contraddittoria e apparente.2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati la violazione dell’art. 507 cod.proc. pen. e il vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di escussione deltestimone [OSCURATO:PERSONA], direttore della filiale bancaria.La prova dichiarativa sarebbe stata decisiva per chiarire le attività di verificainterne svolte dalla banca all’epoca dei fatti. La Corte di appello avrebbe ritenutosuperflua la testimonianza affermando, in modo apodittico, la mancataeffettuazione di controlli, senza che ciò risultasse pacificamente dimostrato, conconseguente lesione del diritto di difesa.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione alla procedibilità del reato di cui al capo 1).La difesa lamenta che, in assenza delle querele nel giudizio di primo grado, ilTribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere, dato chele querele sarebbero state acquisite solo in appello, ai fini della procedibilità.Si contesta la qualificazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. comeprocedibile d’ufficio, sulla base della ritenuta aggravante del secondo comma, n.1, mai formalmente contestata né richiamata in fatto, con violazione del principiodi correlazione tra accusa e sentenza.Si evidenzia inoltre la contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte diappello afferma sia la procedibilità d’ufficio sia la necessità delle querele.Infine, si nega che il dipendente bancario possa qualificarsi come “operatoredel sistema”, chiarendo che tale figura è solo chi opera “sul” sistema,modificandone struttura e contenuti, e non chi semplicemente vi accede comeutente autorizzato.2.4. Con il quarto motivo sono dedotti il vizio di motivazione e la violazionedell’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoriarelativa all’acquisizione del provvedimento disciplinare di UBI [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno2020.La ricorrente censura l’omessa considerazione del procedimento disciplinareinterno e l’erronea affermazione secondo cui avrebbe ricevuto la stessa sanzionedisciplinare della coimputata, circostanza smentita dagli atti e ritenuta decisiva perla corretta ricostruzione dei ruoli e delle responsabilità.2.5. Con il quinto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazioneall’esame del testimone Greselin e al contenuto del report bancario, nonchéviolazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per il diniego di rinnovazione istruttoria.Si contesta l’affermazione secondo cui Greselin avrebbe svolto indagini,essendosi invece limitato ad acquisire il report predisposto dalla banca.Sono censurati il mancato esame dei relatori del report e la contraddittorietàdella motivazione, che fonda la responsabilità sulla “procedura card gestione cartee servizi”, documento non acquisito agli atti ma solo richiamato nel report.2.6. Con il sesto motivo, è dedotta violazione degli artt. 521, 522 e 495 cod.proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza,avendo la Corte di appello ritenuto la responsabilità dell’imputata per un’ipotesi diconcorso necessario con terzi soggetti mai indicato nel capo di imputazione.La configurazione del concorso sarebbe fondata su un ragionamento induttivo,avendo l’imputata sostenuto di non trovarsi sul luogo di lavoro al momento degliutilizzi delle carte.Sono inoltre dedotti vizi di motivazione in relazione al contenuto del report ealla testimonianza del Greselin circa la responsabilità per il reato di cui al capo 2,evidenziando che lo stesso testimone aveva escluso la riferibilità all’[OSCURATO:PERSONA] degliindebiti utilizzi delle carte.2.7. Con il settimo motivo di ricorso, è censurata la valutazione dellatestimonianza Riboli.La ricorrente deduce che il testimone aveva riferito dell’esistenza in filiale diun forte spirito di collaborazione e della possibilità che le firme sui contratti fosseroraccolte anche successivamente e non direttamente dalla cassiera, elementiritenuti in contrasto con quanto affermato in sentenza.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge in relazioneall’art. 124 cod. pen. per la non procedibilità del reato di cui all’art. 615-ter cod.pen. (capo 1), per mancanza di querela.Si contesta inoltre la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. poichéla Corte di appello avrebbe valorizzato l’aggravante di cui all’art. 615-ter, secondocomma, n. 1, cod. pen. non applicata in primo grado e mai contestata, incidendoillegittimamente sul regime di procedibilità in assenza di impugnazione delpubblico ministero.Sotto altro profilo, si sostiene che le querele si riferiscano solo all’emissioneindebita delle carte e non possano estendersi alla diversa condotta di cancellazionedelle partite avvisate, materialmente attribuita alla [OSCURATO:PERSONA].2.9. Con il secondo motivo, si deduce un vizio di motivazione e di travisamentodella prova in relazione alla ritenuta cancellazione di partite avvisate sul conto diLucia Festa e ai conseguenti prelievi.La difesa segnala un refuso nel report di UBI [OSCURATO:PERSONA], che attribuisceerroneamente tali operazioni anche al conto della Festa, mentre dagli allegatirisulterebbero solo operazioni sul conto della [OSCURATO:PERSONA].Si afferma che la sentenza abbia dato per esistente un dato probatorioinesistente e che, stante l’assenza di cancellazioni sul conto della Festa, avrebbedovuto escludersi anche l’indebito utilizzo della carta “Libramat” a questaintestata, essendo la responsabilità costruita sul presupposto che le cancellazioniservissero a occultare i prelievi.2.10. Con il terzo motivo, è denunciato un vizio di motivazione e travisamentodella prova in ordine alla responsabilità per la cancellazione delle “partite avvisate”e per l’indebito utilizzo delle carte.Si contesta la funzione fraudolenta attribuita a tali operazioni, sostenendo che,secondo il report bancario e le testimonianze, esse hanno natura meramentetemporanea e non incidono sugli estratti conto né occultano gli addebiti.La sentenza sarebbe apodittica, incoerente e selettiva nella valutazione delmateriale probatorio, valorizzando inizialmente elementi poi abbandonati senzaspiegazione e introducendo tardivamente l’ipotesi del coinvolgimento di terzi.Sono contestati gli indizi tratti dal report, relativi agli esercizi commerciali,agli orari lavorativi e alle interrogazioni dei conti correnti, evidenziando errori eincongruenze.È richiamata la spiegazione fornita dall’imputata, secondo cui le cancellazionierano funzionali alla gestione della liquidità della cliente [OSCURATO:PERSONA], versione dei fattiriscontrata dagli atti ma ritenuta apoditticamente infondata dalla Corte di appello.2.11. Con il quarto motivo, è denunciata la manifesta illogicità dellamotivazione nella parte in cui è stato affermato il concorso della Graziolinell’emissione delle carte “Libramat” (capo 1, lett. a) e, per derivazione,nell’indebito utilizzo delle carte (capo 2), per il periodo antecedente al 16 marzo2017.La difesa sottolinea che l’emissione delle carte e le cancellazioni delle partiteavvisate sono temporalmente distinte e che non esiste prova di un previo accordocriminoso.Si evidenzia l’assenza di elementi di contatto tra le imputate, la mancanza diprova sull’effettivo utilizzo delle carte da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l’illogicità di collocareil concorso fin dall’inizio nonostante un intervallo di sei mesi tra le condotte.È richiamato il sistema dei controlli interni della banca e il dato che l’emissionedelle carte avvenne l’ultimo giorno di servizio della [OSCURATO:PERSONA] in filiale, circostanzache deporrebbe piuttosto per l’esclusione di un accordo originario.La sentenza viene censurata per aver esteso la responsabilità senza adeguatosupporto probatorio e con affermazioni meramente assertive.2.12. Con il quinto motivo, è dedotta violazione dell’art. 597, comma 3, cod.proc. pen. in punto di pena, denunciando una reformatio in peius.Secondo la ricorrente, in appello sarebbe stato applicato un aumento per“continuazione interna” sul reato di cui al capo 2, non effettuato in primo grado ein assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Si chiede pertantol’eliminazione dell’aumento di un mese di reclusione ed euro 90 di multa.2.13. Con il sesto motivo, è denunciata violazione di legge in materia distatuizioni civili, censurando la mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ola mancata revoca delle statuizioni risarcitorie.La difesa richiama la transazione “tombale” del 15 aprile 2020 con l’istitutobancario, comprensiva di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.Si sostiene che, trattandosi di condotte di dipendenti nell’esercizio delle lorofunzioni, la responsabilità solidale ex art. 2049 cod. civ. renderebbe la transazioneopponibile anche all’imputata, che dichiara di volerne profittare, con conseguenteillegittimità del mantenimento delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei limiti qui illustrati.2. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pregiudiziali sotto il profilo logico, sonocomplessivamente infondati, secondo quanto di seguito precisato.2.1. In particolare, è infondato il primo profilo di censura, con il quale lericorrenti deducono che, in assenza delle querele nel giudizio di primo grado,essendo state le stesse acquisite solo nel giudizio di appello, i giudici avrebberodovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere.2.2. Va preliminarmente richiamato l’art. 431, lett. a), cod. proc. pen., ai sensidel quale nel fascicolo per il dibattimento devono essere inseriti gli atti relativi allaprocedibilità dell’azione penale, ivi compresa la querela.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la produzione dell’atto diquerela non è rimessa alla disponibilità delle parti, gravando sul giudiceprocedente l’onere di disporne l’acquisizione ove manchi nel fascicolo deldibattimento. In particolare, è stato affermato che, qualora la querela ol’attestazione prevista dall’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. siano state redattema non inserite nel fascicolo, esse possono essere prodotte o acquisite d’ufficio inogni fase del giudizio, anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n.31220 del 29/05/2013, Fragale, Rv. 256088-01).Tale orientamento si fonda sulla natura funzionale e ordinatoria dell’art. 431,lett. a), cod. proc. pen., che non consente al giudice di trarre automaticamenteconseguenze in ordine alla procedibilità senza aver previamente verificatol’effettiva e rituale proposizione della querela. Il principio è stato ribadito anchecon riferimento all’ipotesi in cui sia presente la querela ma manchi ladocumentazione attestante la data di presentazione, dovendo il giudice dispornel’acquisizione, anche d’ufficio e in qualunque momento (Sez. 5, n. 14242 del23/03/2015, Subashi, Rv. 264081-01; Sez. 5, n. 38354 del 11/07/2023, dep.19/09/2023, P., Rv. 285770-01).Il medesimo principio opera anche in grado di appello. In tema di condizionidi procedibilità, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 491, comma 2,cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice d’appello è tenuto a disporre,anche d’ufficio, l’acquisizione della querela qualora sorgano questioni sulla suaeffettiva proposizione e non emergano dagli atti elementi univoci in senso negativo(Sez. 2, n. 3187 del 28/11/2013, dep. 2014, Casali, Rv. 258534-01; Sez. 3, n.26162 del 09/03/2011, C., Rv. 250957-01).Ne consegue che la Corte di appello, a fronte di un motivo di gravame in temadi procedibilità, ha legittimamente acquisito le querele tempestivamentepresentate dalle persone offese, da cui la manifesta infondatezza della doglianza.2.3. Manifestamente infondato è, inoltre, l’ulteriore profilo di censura dedottodalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce che le querele si riferiscono soloalla emissione indebita delle carte e non alla diversa condotta di cancellazione dellepartite avvisare, materialmente alla stessa riconducibile.L'art.123 cod. pen. dispone, invero, che la querela si estende di diritto a tutticoloro che hanno commesso il reato e, in caso di reato concorsuale, la querela haeffetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato.2.4. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del motivo di ricorso sotto i dedottiprofili, non essendo ravvisabile alcuna violazione del regime delle condizioni diprocedibilità.2.5. È, invece, fondato il secondo profilo di censura, con il quale si contestala ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n.2, cod. pen., non formalmente contestata né richiamata in fatto.2.6. Va preliminarmente chiarito che la questione devoluta all’esame di questaCorte non attiene alla riqualificazione giuridica del fatto, bensì alla verifica dellarituale contestazione in fatto di una circostanza aggravante. Secondo il dirittovivente, infatti, la riqualificazione riguarda un’ipotesi criminosa difforme da quellacontestata, pur se riconducibile al fatto materialmente descritto nell’imputazione,mentre la contestazione in fatto ricorre allorquando nel capo di imputazionerisultino descritti gli elementi fattuali integranti la fattispecie circostanziale,ancorché non esattamente individuata mediante il richiamo della specifica normaincriminatrice. Ne discende che la soluzione della questione giuridica involgeesclusivamente il tema della formulazione dell’accusa da parte del pubblicoministero, dovendosi verificare se l’imputazione, così come strutturata, consentaall’imputato una piena ed effettiva comprensione dell’addebito, nel rispetto delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, per“contestazione in fatto”, deve intendersi un’enunciazione accusatoria che, purdifettando del richiamo testuale della fattispecie circostanziale o della relativaprevisione normativa, esponga in modo sufficientemente chiaro e preciso glielementi materiali che la integrano, in modo da porre l’imputato in condizione diesercitare compiutamente il diritto di difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 51260 del08/02/2017, Archinito, Rv. 271261 – 01; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep.2017, Quaranta, Rv. 269615 – 01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv.255793 – 01; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027 - 01).Tuttavia, tali princìpi non operano in maniera indifferenziata, dovendosidistinguere a seconda della struttura normativa della circostanza aggravante e, inparticolare, della presenza o meno di componenti valutative che esiganoun’espressa presa di posizione dell’accusa.In tale prospettiva, la contestazione può ritenersi adeguata solo quandol’imputazione consenta di cogliere non soltanto i fatti materiali, ma anche lavolontà dell’accusa di attribuire a tali fatti una determinata valenza circostanziale,senza che possa pretendersi dall’imputato, ancorché assistito da difesa tecnica, diricostruire autonomamente il percorso valutativo sotteso alla qualificazioneaggravata. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019,Sorge, in motivazione), ove la circostanza sia connotata da profili valutativi, la suamancata esplicitazione nell’imputazione – né in forma descrittiva né mediante ilrichiamo normativo – ne preclude la legittima applicazione in sentenza, poichél’attribuzione di tali connotazioni costituisce il risultato di una valutazione giuridicanon surrogabile attraverso la sola descrizione del fatto materiale.Ne consegue che l’obbligo di enunciazione chiara e precisa dell’accusa,imposto dall’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., grava primariamente sulpubblico ministero e non può essere eluso mediante il rinvio a un’attivitàinterpretativa o integrativa rimessa all’imputato o al giudice, pena lacompromissione delle garanzie difensive che presidiano il giusto processo.2.7. Nel caso di specie, la circostanza aggravante dell'essere stato il fattocommesso con abuso della qualità di operatore di sistema, di cui all’art. 615-ter,secondo comma, n. 2 cod. pen. è stata presa in considerazione esclusivamentedal giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla specifica questioneconcernente la procedibilità del reato così come contestato, senza che essa fossemenzionata nell’imputazione né in forma descrittiva né mediante il richiamonormativo.A ciò si aggiunge il silenzio motivazionale del giudice di primo grado in ordinealla sussistenza dell’elemento circostanziale in questione, che è rimasto estraneosia alla valutazione del disvalore complessivo del fatto sia alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Il motivo è pertanto fondato limitatamente a tale profilo, per difetto di ritualecontestazione della circostanza aggravante, con conseguente erroneitàdell’argomentazione svolta in via subordinata in punto di procedibilità, rimastatuttavia priva di incidenza sul dispositivo e, come tale, inidonea a produrreautonome conseguenze sul piano decisorio.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo, quarto e quintomotivo di ricorso.4. È fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione con riferimento all'utilizzazione quale elemento diprova del report di internal audit di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Questa Corte ha chiarito che il documento rappresentativo di un attodescrittivo o narrativo può assumere valenza probatoria soltanto allorché ladichiarazione in esso contenuta rilevi di per sé quale fatto storico, e non già comemera rappresentazione di un fatto. In tale ultima evenienza, infatti, l’utilizzazionedel documento al fine di accertare il fatto dichiarato risulta incompatibile con ilprincipio del contraddittorio, poiché la dichiarazione deve essere introdotta nelprocesso nelle forme proprie della prova dichiarativa. Ne consegue che, qualora ildocumento contenga dichiarazioni provenienti da soggetti che avrebbero dovutoessere escussi come testimoni nel dibattimento, la prova è inammissibile, nonpotendo il fatto attestato essere accertato se non attraverso l’assunzione dellatestimonianza secondo le regole del contraddittorio. In altri termini, è precluso ilricorso alla prova documentale quando, mediante il documento, si intendadimostrare il fatto oggetto della dichiarazione, atteso che tale accertamento puòavvenire esclusivamente attraverso l’introduzione della dichiarazione medesimacome testimonianza (Sez. 2, n. 29645 del 14/09/2020, D’Annibale, Rv.279857‑01; Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007, Lattanzio, Rv. 238220‑01).4.2. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che è stato acquisitoagli atti un report bancario, esito della procedura di internal audit di [OSCURATO:PERSONA],denominato «Disconoscimento da parte di clienti della filiale di [OSCURATO:PERSONA] di prelievieffettuati con carte bancomat», avente contenuto valutativo e comprendenteanche dichiarazioni delle persone offese. Emerge, in particolare, che taledocumento è stato acquisito ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. «con esclusionedelle parti valutative» e che la Corte di appello ne ha affermato la pienautilizzabilità, ritenendolo recante «accertamenti di carattere squisitamentetecnico», reputati rilevanti ai fini della decisione (pag. 11 della sentenzaimpugnata).Senonché, i giudici di merito hanno fondato la decisione di responsabilitàpenale facendo ampio e non selettivo ricorso all’intero contenuto del report, ilquale, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenzaimpugnata (pag. 14), non si limita ad accertamenti di natura esclusivamentetecnica, ma presenta un contenuto essenzialmente valutativo delle attività diverifica e di analisi svolte da [OSCURATO:PERSONA] all’esito del disconoscimento da parte didue clienti dei prelevamenti e pagamenti effettuati mediante le due carte,effettuato da persone fisiche specificamente individuate e che doveva essereintrodotto nel processo nelle forme proprie della prova testimoniale, nelcontraddittorio tra le parti.5. Strettamente connesso al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], e parimenti fondato, èil quinto motivo di ricorso.5.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, inragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, hacarattere eccezionale ed è ammessa solo quando il giudice ritenga di non poterdecidere allo stato degli atti; parimenti circoscritto è il sindacato di legittimità sulmancato ricorso a tale istituto, che non può estendersi alla valutazione dellarilevanza o decisività della prova richiesta, ma deve limitarsi alla verifica dellacorrettezza logico‑giuridica e della sufficienza della motivazione posta afondamento del rigetto (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820‑01;Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974‑01; Sez. 3, n. 34626 del15/07/2022, Grosso, Rv. 283522‑01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv.269373‑01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689‑01).5.2. Nel caso in esame, la difesa aveva sollecitato la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale mediante l’esame testimoniale dei redattori delreport bancario, articolando circostanziate deduzioni in ordine alla correttezzadelle indagini tecniche poste a fondamento dell’individuazione dell’imputataAvanzini quale soggetto che avrebbe proceduto all’attivazione delle carte, nonchéalla conseguente attendibilità degli esiti accertativi, ed alla completezza delladocumentazione utilizzata a fondamento delle conclusioni del report e resaeffettivamente esaminabile alla difesa.A fronte di tali specifiche deduzioni difensive, la Corte territoriale si è limitataad affermare, in termini apodittici, la non indispensabilità, ai fini della decisione,dell’esame testimoniale dei redattori del report, sulla base del rilievo che nonsarebbe stato necessario acquisire elementi probatori «contrari all’accertamentodi carattere informatico» contenuto nel documento (pag. 14 della sentenzaimpugnata).Una siffatta motivazione risulta, tuttavia, inadeguata e insufficiente atteso chel’esame testimoniale dei redattori del report si rendeva necessario non solo inquanto unico strumento idoneo a veicolare nel processo, nel rispetto delcontraddittorio, il contenuto valutativo del documento, per le ragioni in precedenzaillustrate, ma anche alla luce delle puntuali contestazioni difensive concernenti siala correttezza degli accertamenti svolti, sia la completezza della documentazioneposta a fondamento delle conclusioni del report e resa effettivamente conoscibilealla difesa, puntuali e specifici argomenti dedotti nei motivi di gravame con i qualila Corte di appello non si è adeguatamente confrontata.6. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso nell’interesse diAvanzini, con il quale si censura la mancata escussione ai sensi dell’art. 507 cod.proc. pen. quale testimone del direttore di [OSCURATO:PERSONA].6.1. La mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, quale motivod'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedottasolo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensidell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà esserevalidamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dallaparte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali diintegrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia statoritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep.2024, Pasimeni, Rv. 285722 – 01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv.254974 - 01).6.2. La Corte di appello, con una motivazione logica che non si presta acensure in questa sede, ha motivato la non decisività ai fini della decisione dellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di cui la difesa, nel giudizio di primo grado, avevachiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., essendo emersapacificamente la circostanza che, dopo l'attivazione delle due carte, alcun controllofu svolto all'interno della filiale per accertare la sussistenza dei presupposti per ilrilascio delle predette carte alle correntiste persone offese, sulla quale avrebbedovuto deporre il testimone.Resta fermo che, in esito all’annullamento con rinvio qui disposto, il giudicedi merito potrà riesaminare la rilevanza e la decisività della testimonianza indicata,alla luce del rinnovato quadro valutativo.7. È fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conil quale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte incui è stata respinta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,avente ad oggetto l’acquisizione del provvedimento conclusivo del procedimentodisciplinare adottato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’imputata.7.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel giudizio di appellol’acquisizione di una prova documentale, in quanto prova precostituita, nonrichiede necessariamente l’adozione di una formale ordinanza di rinnovazionedell’istruzione dibattimentale; essa presuppone, tuttavia, che la prova richiesta siarilevante e decisiva ai fini della decisione e che il relativo documento vengalegittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra leparti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 – 01; Sez. 3, n. 37879 del23/06/2015, Pisaniello, Rv. 265022 – 01; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011,Bellone, Rv. 250933-01).Ciò posto, pur ribadendosi, in linea di principio, che nel giudizio di appellol’acquisizione di una prova documentale non impone l’emanazione di una specificaordinanza di rinnovazione istruttoria, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie,la Corte territoriale ha fondato il rigetto della richiesta difensiva su un presuppostoerrato. In particolare, la sentenza impugnata fa riferimento all’acquisizione di una“lettera di contestazione disciplinare”, mentre la richiesta della difesa aveva adoggetto il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare,ontologicamente distinto e dotato di autonoma e ben diversa valenza probatoria.7.2. Ne consegue che la motivazione adottata dal giudice di appello risultaaffetta da un vizio logico, traducendosi in una motivazione meramente apparente,in quanto basata sull’erronea individuazione del documento di cui si sollecitaval’acquisizione; errore che inficia radicalmente il percorso argomentativo seguito ela legittimità del rigetto della richiesta istruttoria formulata dalla difesa.8. È manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.8.1. La Corte ha chiarito che la disciplina delle nuove contestazioni èfunzionale a garantire il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell’accusa e,quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che non ricorreviolazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la modificadell’imputazione, rispetto a quella originaria, non abbia in concreto inciso sullepossibilità difensive dell’imputato; in tale prospettiva, la nozione di “fatto nuovo”,di cui all’art. 518 cod. proc. pen., attiene a un accadimento assolutamente difformeda quello contestato e all'emergere in dibattimento di accuse in nessun modorintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio, mentre per “fattodiverso”, che consente la modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc.pen., deve intendersi non solo un fatto integrante una diversa imputazione purrestando identico l’accadimento storico, ma anche un fatto caratterizzato daconnotati materiali difformi rispetto alla contestazione originaria, tali da renderenecessaria una puntualizzazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n.18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822-01; Sez. 5, n. 10310 del25/08/1998, Capano, Rv. 211477-01).8.2. Nel caso in esame, il fatto ritenuto in sentenza, ovvero di averecommesso il fatto in concorso con altri, non è né “nuovo” né “diverso” da quellodescritto nel capo di imputazione e non ha dato luogo ad alcuna lesione dei dirittidella difesa, sotto il profilo della corrispondenza del reato contestato e del reatoritenuto dal giudice, in quanto non è mutato il nucleo centrale dell'imputazione,rispetto all’accusa originaria.8.3. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del testimone Greselin,secondo cui, alla luce delle risultanze istruttorie, all’imputata [OSCURATO:PERSONA] non sarebbeascrivibile la condotta di cui al capo 2, la censura si risolve in una doglianza dimerito e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità.Il giudizio di legittimità non consente invero alcuna rivisitazione del meritodella decisione né una nuova ponderazione del materiale probatorio, essendo ilcontrollo demandato a questa Corte rigorosamente circoscritto alla verifica dellacorrettezza logico‑giuridica della motivazione e alla sua coerenza con i parametrinormativi. Una volta che il giudice di merito abbia dato conto, con argomentazionenon manifestamente illogica né contraddittoria, delle ragioni del proprioconvincimento, la ricostruzione del fatto deve ritenersi definitivamente consolidataed è sottratta a ulteriori censure, restando esperibili, nel giudizio di legittimità,esclusivamente i vizi tassativi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,ciascuno dotato di autonomo e specifico ambito applicativo (Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556‑01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965‑01).8.4. La doglianza è dunque inammissibile, poiché non denuncia la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione, ma si risolve nella critica allapersuasività del ragionamento probatorio del giudice di merito, sollecitando unanon consentita rilettura alternativa delle risultanze istruttorie e una diversavalutazione della valenza dimostrativa della prova testimoniale.9. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo di ricorso con il qualesi censura la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del Riboli, sollecitando unainammissibile rilettura alternativa della valenza dimostrativa di tale testimonianza,inammissibile in sede di legittimità.10. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alsecondo, terzo e quarto motivo di ricorso.11. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, da trattarsicongiuntamente per la loro evidente interrelazione, si deduce che, con i motivi digravame, veniva denunciata anzitutto la valorizzazione di un dato probatorioinesistente, essendo state ritenute accertate cancellazioni di partite avvisate sulconto della Festa sulla base di un refuso contenuto nel report bancario, in assenzadi qualsiasi riscontro documentale, risultando agli atti esclusivamente operazioniriferibili al diverso conto della [OSCURATO:PERSONA].Venivano, inoltre, dedotte specifiche censure in ordine alla limitatacoincidenza dei punti vendita frequentati, all’erronea ricostruzione delle operazionicollocate in orario di lavoro, alle distanze effettive degli esercizi commerciali dalluogo di servizio (collocati a 9, 18 e persino 35 km di distanza dal luogo di lavoro)e all’incompatibilità temporale di numerose interrogazioni dei conti correnti con lapresenza dell’imputata in filiale.Era altresì contestata l’idoneità delle operazioni di cancellazione delle partiteavvisate, non vietate dalle procedure interne della banca, a svolgere una funzionedi occultamento degli addebiti; si censurava, inoltre, l’affermazione dellapartecipazione dell’imputata alla condotta materiale di emissione delle carteascritta alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova di un previo accordo con lastessa, rilevando altresì la non coincidenza temporale tra l’emissione delle carte el’inizio delle cancellazioni e evidenziando la presenza di rilevanti indebiti prelievigià registrati, sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] e della Festa, nei sei mesi intercorrentitra la condotta di emissione delle carte disconosciute e la condotta dellacancellazione delle partite avvisate.Con tali specifiche e puntuali deduzioni la Corte di appello non si èadeguatamente confrontata, affermandone in maniera del tutto apodittica la nondecisività, alla luce della ritenuta sussistenza del previo accordo tra le dueimputate, senza nulla argomentare in merito alla dedotta insussistenza di contattitra le stesse se non nei limiti di un normale rapporto di colleganza, come emergevadall’analisi del contenuto del telefono sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA], e senzaconfrontarsi con le dedotte incongruenze probatorie, le incompatibilità temporali ela denunciata valorizzazione di un dato probatorio inesistente.Ne discende una motivazione solo apparente e priva di un effettivo scrutiniodelle specifiche doglianze devolute, in violazione del dovere di fornire una rispostapuntuale e coerente alle questioni prospettate con i motivi di gravame.12. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia unaviolazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella determinazione deltrattamento sanzionatorio, è da ritenersi assorbito.13. Il sesto motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censurala mancata esclusione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] o la mancata revoca dellestatuizioni risarcitorie, è infondato.Quanto all'ammissione della costituzione di parte civile, la Corte di appello harilevato che l’imputata era rimasta estranea all’accordo transattivo sottoscritto daUbi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 15 aprile 2020 e che doveva essere ritenutaammissibile la richiesta risarcitoria avanzata da quest’ultima, limitata al dannomorale, atteso che la somma pattuita nella transazione corrispondeva in terminimonetari all’importo dei prelievi indebiti.Occorre, innanzitutto, ricordare che, in tema di risarcimento del dannoderivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esitodella transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido, con l'autoredel reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione allaparte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno nonrientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. alprincipio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisceesclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e nonalla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento dellasolidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non puòestendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo perprofittarne (Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, Rv. 284912 – 01; Sez.4, n. 3335 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268884-01; Sez. 3 civ., n.2426 del 25/01/2024, Rv. 670021 - 01).Muovendo da tale principio di diritto, come correttamente rilevato dalla Cortedi appello, l'accordo transattivo intervenuto tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], oltrea costituire res inter alios acta rispetto alla posizione dell'imputata, quale soggettodirettamente responsabile del danno derivante da reato, non poteva riferirsi a vocidi danno non coperte dalla transazione, segnatamente a quella relativa al dannomorale; invero, valendo in tale materia i richiamati princìpi civilistici, non puòritenersi operante nei confronti dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione liberatoriaresa dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordo transattivo, con riguardo alle voci di dannoriferibili all’imputata e non comprese nella transazione.14. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovogiudizio, alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.15. La parte civile si è costituita anche nel giudizio di cassazione ed ha chiestola condanna alle spese di questo grado. In ragione dell'esito del giudizio, che è diannullamento con rinvio, essa non può ottenerle, potendo la stessa far valere larelativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovràaccertare la sussistenza, a carico delle persone imputate, dell'obbligo dellarifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza (Sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987-04; Sez. 5, n. 25469 del23/04/2014, Greco, Rv. 262561-01; Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Larnè, Rv.226260-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Brescia. Spese della parte civile al definitivo.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 17279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris