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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 18338/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16155/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di NOLA depositata i l 20/03/2018nel procedimento iscritto al n. 7259/2017 R.G.A.C.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza (impropriamente definita decreto ) emessa il 20 marzo 2018 dal Tribunale di Nola all’esito del procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 promosso nei loro confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono stati liquidati in complessivi 2.698,30 euro i compensi spettanti al predetto legale per l’attività professionale svolta in favore del defunto [OSCURATO:PERSONA], di cui i ricorrenti sono eredi.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

I ricorrenti non hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 102, 171, comma 2, 291 e 702-bisc.p.c., 16- bis , comma 7, D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012.

Si rimprovera al Tribunale di aver dichiarato contumaci i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, sebbene essi si fossero regolarmente costituiti in giudizio con modalità telematiche il 13 marzo 2018, come documentato dalle ricevute dei quattro messaggi pervenuti all’indirizzo p.e.c. del loro difensore.

In conseguenza dell’erronea declaratoria di contumacia, il collegio nolano non ha preso in esame le difese da loro svolte, le quali, se tenute in debita considerazione, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 166, 171, comma 3, 291, comma 1, 702-bisc.p.c..

Si deduce che, ove mai il Tribunale avesse ritenuto di dover dichiarare la contumacia dei convenuti in ragione della loro tardiva costituzione in giudizio, la pronuncia risulterebbe palesemente erronea, in quanto l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 702- bis, comma 3, c.p.c. –applicabile in virtù del rinvio al rito sommario di cognizione operato dall’art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 150 del 2011- non comporta affatto una simile conseguenza processuale, ma determina soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Il primo motivo è fondato.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince che, in effetti, il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei convenuti.

Siffatta declaratoria si appalesa erronea.

Dall’esame della documentazione depositata insieme al ricorso - producibile in questa sede, ex art. 372, comma 1, c.p.c., in quanto riguardante la nullità del provvedimento impugnato- emerge, infatti: -che il 13 marzo 2018, giorno antecedente a quello dell’udienza di comparizione fissata dal giudice, fu generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (la c.d. seconda p.e.c.) della busta telematica contenente la comparsa di risposta; -che in pari data fu generata anche la ricevuta attestante l’esito positivo dei controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (la c.d. terza p.e.c.); -che il giorno seguente fu infine generata la ricevuta attestante l’esito positivo dei controlli manuali eseguiti dal cancelliere (la c.d. quarta p.e.c.).

Ciò posto, va osservato che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» e deve ritenersi «tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza».

Nel nostro caso, come si è visto, entro il 13 marzo 2018 era stata generata non solo la seconda p.e.c., ma anche quella successiva attestante l’esito positivo dei controlli automatici effettuati dal gestore dei servizi telematici del Ministero.

Nessun dubbio può, pertanto, sussistere circa il fatto che la costituzione in giudizio dei convenuti fosse avvenuta anteriormente alla data dell’udienza di comparizione delle parti, non rilevando in contrario che la quarta p.e.c., con la quale veniva comunicato al loro procuratore l’avvenuto superamento anche dei controlli manuali eseguiti dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, fu generata soltanto il giorno stesso dell’udienza.

Sul punto, va ribadito l’orientamento espresso da questa Sezione in altre precedenti pronunce, secondo cui la funzione della terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via p.e.c. è diversa da quella delle prime due, poiché dall’esito dei summenzionati controlli automatici e manuali non dipende il perfezionamento del deposito dell’atto, bensì soltanto il caricamento di esso nel fascicolo telematico, che ne consente la visibilità ad opera delle altre parti del processo (cfr. Cass. n. 19796/2021, Cass. n. 36542/2022).

Fermo quanto precede, va notato che in questa sede i [OSCURATO:PERSONA] non si sono limitati a denunciare l’error in procedendo commesso dal giudice a quo, ma hanno pure riportato in ricorso le argomentazioni difensive da loro sviluppate nella comparsa di risposta, volte a contrastare la pretesa creditoria avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], delle quali il Tribunale non ha tenuto conto ai fini della decisione.

La prospettazione del concreto pregiudizio subìto rende deducibile in cassazione il vizio processuale lamentato, dimostrando il reale interesse dei ricorrenti a farlo valere (si vedano, sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 21540/2021, Cass. n. 23519/2015, Cass. Sez.

Un.n. 2881/2002).

Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

In definitiva, va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, il quale procederà a un nuovo esame della causa, avendo riguardo anche alle difese svolte dai convenuti.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata ordinanza e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16155/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di NOLA depositata i l 20/03/2018nel procedimento iscritto al n. 7259/2017 R.G.A.C. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza (impropriamente definita decreto ) emessa il 20 marzo 2018 dal Tribunale di Nola all’esito del procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 promosso nei loro confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono stati liquidati in complessivi 2.698,30 euro i compensi spettanti al predetto legale per l’attività professionale svolta in favore del defunto [OSCURATO:PERSONA], di cui i ricorrenti sono eredi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. I ricorrenti non hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 102, 171, comma 2, 291 e 702-bisc.p.c., 16- bis , comma 7, D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012. Si rimprovera al Tribunale di aver dichiarato contumaci i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, sebbene essi si fossero regolarmente costituiti in giudizio con modalità telematiche il 13 marzo 2018, come documentato dalle ricevute dei quattro messaggi pervenuti all’indirizzo p.e.c. del loro difensore. In conseguenza dell’erronea declaratoria di contumacia, il collegio nolano non ha preso in esame le difese da loro svolte, le quali, se tenute in debita considerazione, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 166, 171, comma 3, 291, comma 1, 702-bisc.p.c.. Si deduce che, ove mai il Tribunale avesse ritenuto di dover dichiarare la contumacia dei convenuti in ragione della loro tardiva costituzione in giudizio, la pronuncia risulterebbe palesemente erronea, in quanto l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 702- bis, comma 3, c.p.c. –applicabile in virtù del rinvio al rito sommario di cognizione operato dall’art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 150 del 2011- non comporta affatto una simile conseguenza processuale, ma determina soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d’ufficio. Il primo motivo è fondato. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince che, in effetti, il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei convenuti. Siffatta declaratoria si appalesa erronea. Dall’esame della documentazione depositata insieme al ricorso - producibile in questa sede, ex art. 372, comma 1, c.p.c., in quanto riguardante la nullità del provvedimento impugnato- emerge, infatti: -che il 13 marzo 2018, giorno antecedente a quello dell’udienza di comparizione fissata dal giudice, fu generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (la c.d. seconda p.e.c.) della busta telematica contenente la comparsa di risposta; -che in pari data fu generata anche la ricevuta attestante l’esito positivo dei controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (la c.d. terza p.e.c.); -che il giorno seguente fu infine generata la ricevuta attestante l’esito positivo dei controlli manuali eseguiti dal cancelliere (la c.d. quarta p.e.c.). Ciò posto, va osservato che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» e deve ritenersi «tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza». Nel nostro caso, come si è visto, entro il 13 marzo 2018 era stata generata non solo la seconda p.e.c., ma anche quella successiva attestante l’esito positivo dei controlli automatici effettuati dal gestore dei servizi telematici del Ministero. Nessun dubbio può, pertanto, sussistere circa il fatto che la costituzione in giudizio dei convenuti fosse avvenuta anteriormente alla data dell’udienza di comparizione delle parti, non rilevando in contrario che la quarta p.e.c., con la quale veniva comunicato al loro procuratore l’avvenuto superamento anche dei controlli manuali eseguiti dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, fu generata soltanto il giorno stesso dell’udienza. Sul punto, va ribadito l’orientamento espresso da questa Sezione in altre precedenti pronunce, secondo cui la funzione della terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via p.e.c. è diversa da quella delle prime due, poiché dall’esito dei summenzionati controlli automatici e manuali non dipende il perfezionamento del deposito dell’atto, bensì soltanto il caricamento di esso nel fascicolo telematico, che ne consente la visibilità ad opera delle altre parti del processo (cfr. Cass. n. 19796/2021, Cass. n. 36542/2022). Fermo quanto precede, va notato che in questa sede i [OSCURATO:PERSONA] non si sono limitati a denunciare l’error in procedendo commesso dal giudice a quo, ma hanno pure riportato in ricorso le argomentazioni difensive da loro sviluppate nella comparsa di risposta, volte a contrastare la pretesa creditoria avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], delle quali il Tribunale non ha tenuto conto ai fini della decisione. La prospettazione del concreto pregiudizio subìto rende deducibile in cassazione il vizio processuale lamentato, dimostrando il reale interesse dei ricorrenti a farlo valere (si vedano, sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 21540/2021, Cass. n. 23519/2015, Cass. Sez. Un.n. 2881/2002). Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo. In definitiva, va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, il quale procederà a un nuovo esame della causa, avendo riguardo anche alle difese svolte dai convenuti. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata ordinanza e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente