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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 25740/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28474/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.3849/ 48/ 2015 depositata il 27/04/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 6, del DL n. 193/2016 con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; che ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19/09/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28474/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3849/ 48/ 2015 depositata il 27/04/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 6, del DL n. 193/2016 con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; che ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/09/2024
Decreto Cassazione n. 25740/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris