CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.13 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 marzo 2021 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma di data 22 ottobre 2010 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per la ricettazione di una autovettura rubata. 2. Il ricorso per cassazione contiene i seguenti motivi riassunti ex art. 173 bis d.a. c.p.p.. 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale nonché carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 161, 604, 125 e 546 del codice di procedura). Il decreto di citazione è stato notificato all'imputato mediante consegna dell'atto al difensore designato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. sull'erroneo presupposto di una elezione di domicilio con indirizzo incompleto pur essendo noto fin dall'epoca della citazione l'indirizzo corretto. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la inosservanza della legge penale e la carenza motivazionale in ordine alla mancata derubricazione della ricettazione in furto aggravato nonostante il rinvenimento all'interno della vettura di oggetti appartenenti all'imputato inducesse ad escludere la estemporaneità della disponibilità della autovettura da parte dell'imputato. Altrettanto illogica è l'esclusione dell'attenuante della particolare tenuità mentre il riconoscimento della recidiva, basato sulla semplice lettura del certificato del casellario giudiziale e dei precedenti ivi elencati si risolve in una carenza motivazionale che vizia la decisione. 5. Con memoria inviata a mezzo PEC, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni. 1.1. Manifestamente infondato è il motivo di carattere processuale, afferente alla irregolare vocatio in judicium dell'imputato. Sul punto, va innanzitutto evidenziata la tardività dell'eccezione, sollevata solamente con l'atto di appello. Come evidenziato dalla Corte d'Appello, in primo grado il difensore si era lamentato esclusivamente del mancato rispetto del termine a comparire, cioè della tardività della notificazione del decreto di citazione effettuato ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen.. Il Tribunale, nell'accogliere tale eccezione, aveva disposto il rinvio dell'udienza. L'imputato ed il suo difensore avevano quindi prestato acquiescenza ad ogni ulteriore possibile vizio della notificazione che avrebbe dovuto, secondo l'ordine logico, precedere l'eccezione relativa alla tardività della notifica. Il motivo non si confronta con questa parte della motivazione d'appello, condannando il ricorso, per tale profilo, alla genericità. Bisogna quindi concludere che la nullità dedotta in atto d'appello era stata sanata (art.184 cod. proc. pen.) mentre la relativa eccezione è tardiva ex art. 180 cod. proc. pen.. Ciò rende superfluo esaminare ulteriormente il merito del primo motivo di ricorso, comunque affrontato e risolto in maniera ineccepibile dal giudice di secondo grado. 1.2 Quanto al secondo motivo, esso costituisce un coacervo di doglianze tutte incentrate sulla rivalutazione di aspetti inerenti il merito. Esso è pertanto concettualmente errato poiché fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento di vari aspetti della decisione (nell'ordine, qualificazione del fatto, negazione della attenuante della particolare tenuità del danno, riconoscimento della recidiva) la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito. Esso è quindi inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica ed attenta di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. In particolare, quanto alla ipotesi alternativa ricettazione/furto ed sussistenza della circostanza attenuante, il motivo pretende un inammissibile giudizio di terzo grado sul punto senza nemmeno preoccuparsi di dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione adottata. La sentenza esamina entrambi gli aspetti evidenziando in relazione al primo l'ampio lasso temporale tra furto e scoperta del fatto, tale da precludere l'acritica affermazione dell'autoria dello stesso da parte dell'imputato, in assenza di ulteriori elementi, non addotti dall'unico soggetto in grado di fornire una qualche giustificazione, ed, in relazione al secondo, il valore non trascurabile della vettura, sicuramente esorbitante dal concetto di particolare tenuità. In relazione alla recidiva, infine, il motivo è aspecifico alla luce del fatto che tanto in primo grado che in appello il giudizio, come si legge nelle motivazioni, è stato incentrato sulla «personalità dell'imputato» come desumibile dai «numerosissimi precedenti penali anche specifici» nonché «dalla ponderosa serie di sentenze di c:ondanna per reati gravi e specifici». Vi è stata quindi una valutazione esplicita del peso e del significato della esperienza criminale anteatta del Nieddu, al fine di affermare la sussistenza della aggravante. Il motivo, che non si confronta effettivamente con il concreto contenuto della sentenza impugnata, orientandosi piuttosto verso una generica concezione del dovere motivazionale del giudice in materia, risulta aspecifico. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di € 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,