Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13915/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stato adeguatamente valorizzato il compendio probatorio fondante l'affermazione di colpevolezza dello Spaccavento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stato adeguatamente valorizzato il compendio probatorio fondante l'affermazione di colpevolezza dello Spaccavento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglie
Sentenza Cassazione n. 13915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris