CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 46766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso in data 13/01/2023 in ordine al procedimento penale a carico di Han liachuan, disponendo contestualmente la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. Si precisa che il giudice ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa della inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle formalità di cui all'art. 364 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 260, comma 3 bis, cod. proc. pen., durante le operazioni di rimozione dei sigilli apposti sulla merce recante la marcatura CE non conforme, in quanto la rimozione dei sigilli sulla merce oggetto di sequestro probatorio era stata effettuata allo scopo di consentire alla polizia giudiziaria di effettuare rilievi fotografici sui campioni già prelevati, senza dare alcun avviso all'imputato. Tale nullità era stata eccepita dal difensore dell'imputato nell'udienza predibattimentale e sulla quale il giudice aveva omesso di pronunziarsi. 2. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore della Repubblica deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto, in primo luogo non sussiste la nullità ravvisata dal giudice in quanto, in relazione all'intera procedura, è stato ritualmente incardinato il contraddittorio, mediante avviso alle parti, e in secondo luogo, in quanto la nullità in esame, quand'anche sussistente, non refluisce sulla validità dell'atto di esercizio dell'azione penale, onde esulava in capo al giudice il potere di invalidare il decreto di citazione a giudizio, determinando una abnorme regressione del procedimento dal dibattimento alla fase delle indagini preliminare. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Pavia. 4. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con la quale ha illustrato l'eccezione di nullità sollevata nel corso del giudizio di merito, affermando che la rimozione dei sigilli e l'accertamento fotografico sui campioni doveva avvenire con le forme dell'art. 260 comma 3-bis cod. proc. pen., il quale, rinviando all'art. 364 cod. proc. pen., impone come le attività ivi disciplinate siano disposte dando avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore, pena la nullità dell'accertamento, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] At e (pa.t_ 4,4,o ep 1. V (Sez. U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni, Rv. 243590)ha chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorchè il \kfr) provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al dì là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale. Accanto ad essa sì colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non può, dunque, ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha accolto l'eccezione sollevata dall'imputato, dichiarato la nullità delle operazioni di rimozione dei sigilli apposti sulla merce oggetto di sequestro probatorio e, erroneamente, ha disposto la restituzione degli atti al PM, in violazione al divieto di regressione del procedimento con riferimento alle nullità concernenti prove. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale qualunque nullità afferente atto probatorio non infida l'atto di esercizio dell'azione penale, ma solo l'atto probatorio considerato, con conseguente depauperazione della piattaforma probatoria, la quale viene privata degli apparti conoscitivi derivanti dall'atto nullo. Ciò si desume chiaramente dal tenore letterale dell'art. 185, comma 4, cod. proc. pen. che, proprio con riferimento alle nullità involgenti le prove, escludere la regressione del procedimento al fatto in cui si era verificata la nullità (Sez.1, n.11837, del 28/09/1992, Rv.193424). Il disposto di cui all'art. 185 cod. proc. pen. non si applica, come previsto dal comma 4, alle nullità concernenti le prove ed è esclusa la regressione del procedimento al momento in cui si era verificata la nullità. Nella specie, il Tribunale ha erroneamente disposto la regressione del procedimento a seguito della declaratoria di nullità dell'atto di decreto di citazione a giudizio, a causa della inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle formalità di cui all'art. 364 cod. proc. pen., in relazione all'art. 260 comma 3 bis cod. proc. pen., durante le operazioni di rimozione dei sigilli apposti sulla merce recante la marcatura CE non conforme. Trattasi di provvedimento abnorme, avendo il giudice di merito emesso un provvedimento giudiziale che costituisce estrinsecazione di un potere che, pur essendo in astratto previsto dall'ordinamento, qualora la nullità fosse sussistente, ha tuttavia determinato una indebita regressione del procedimento. Al riguardo, si è affermato che si configura un'ipotesi di abnormità del provvedimento con cui il Tribunale, ritenuta - su eccezione di parte - la nullità della convalida del sequestro eseguito, nel corso delle indagini preliminari, dalla polizia giudiziaria, disponga la restituzione degli atti al P.M., trattandosi di ordinanza che comporta una indebita regressione del processo, poiché la regressione del procedimento - conseguente alla declaratoria di nullità - allo stato o al grado in cui sia compiuto l'atto nullo, non si applica alle nullità concernenti le prove (Sez. 5, n. 14527 del 18/03/2009, Rv. 243340). L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e devono trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso all'udienza d