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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 21177/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza sezione riesame in parziale accoglimento annullava l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Potenza emessa in data 11.11.2022, limitatamente al capo 1 della rubrica ( art. 74 1,11,111 e IV comma DPR 309/90 per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina con il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente), e applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con procedura di controllo mediante braccialetto elettronico, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza in relazione al capo 36 della imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: I) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 74 DPR 309/90, poichè la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che non si adeguano ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso e omettono di valutare elementi decisivi.

In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione deduce che il Tribunale ha omesso di considerare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati agevolati, rapporti rafforzati tra l'altro dai vincoli parentali esistente tra alcuni dei compartecipi; la messa a disposizione dell'abitazione familiare di Salluce, come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente, riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre, per la cocaina, veniva utilizzato il luogo messo a disposizione da Pellegrino o direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori.

Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture dell'organizzazione lamenta che il riesame ha omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal fatto che non era titolare di patente di guida e quindi utilizzava normalmente il sodale Petrozza per avere a disposizione un'autovettura per gli spostamenti attinenti all'attività illecita, mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso).

Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castellaneta oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, Salluce o Pellegrino, avendo dato vita a due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata, pucher [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziava la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore Castellaneta e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva la egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Montescaglioso ( in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al Clan montese D'Elia-Zito), dall'altro, considerava il Castellaneta una sorta di finanziatore di due filoni " aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina, Deduceva la omessa e manifestamente illogica valutazione dell'organizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, con una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per il filone cocaina e Salluce per quello dell' eroina, e tra i vari sodali, con l' individuazione di luoghi per il trasferimento e la consegna oltre che per il deposito della droga.

Un quadro indiziario grave e univoco, suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria, che evidenziava un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta e attiva e consapevole dei vari sodali: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti i fornitori albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Mario, e quelli italiani tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lomaistro, oltre che [OSCURATO:PERSONA], corriere di Barbetta, in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, anche a credito, con un contributo stabile all'attività associativa illecita, peraltro descritta nell'ordinanza genetica da fol 159 a

166. Nel ricorso si evidenziava, infine, che il sodale Pellegrino, entrato a far parte della struttura associativa, ( vi fu anche un incontro organizzativo monitorato dalla polizia Giudiziaria presso il bar il Punto, con il Castellaneta, il Salluce e la convivente del [OSCURATO:PERSONA]), fu incaricato dal Castellaneta di saldare il debito proprio con il fornitore pugliese, [OSCURATO:PERSONA] ( fol 23 del ricorso), e ciò ad ulteriore conferma della circolarità dei rapporti tra i sodali.

3. Il Procuratore generale preso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta, ha chiesto nella parte motiva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per fondatezza dei motivi; nelle conclusioni, per evidente refuso materiale, chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Nella parte motiva ha ribadito, con riferimento al ricorso presentato, l'interesse ad impugnare del P.m, interessato a che si giunga ad un giudicato ( anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente contestato, ovvero il reato di cui all'art. 74 dpo 309/90, anche in assenza di specificazioni in ordine a richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare.

Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi dal tenore del ricorso, alla luce del differente regime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispecie di reato ; in particolar modo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima neppure accennata dal giudice del riesame.

Alla luce di tali principi, nella fattispecie concreta, appare ravvisabile la sussistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento.

Quanto al merito dei motivi dedotti nel ricorso il P.M. ritiene fondati i vizi logici della motivazione, la presenza di veri e propri errores in iudicando ,nonché la carenza dei requisiti di completezza nella effettuata valutazione dell'attività di indagine espletata.

3.1. Ha presentato memoria difensiva l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto con provvedimento del Gip del 24/02/2023 allegato, su istanza del Pubblico Ministero, era stata disposta la revoca delle misure cautelari coercitive, in relazione al venir meno delle esigenze cautelari inizialmente ravvisate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente ribadito che il ricorso proposto dal Procuratore delle Repubblica del Tribunale di Potenza è ammissibile, in quanto come recentemente affermato da questa Corte di legittimità ( Sez. 6 - , n. 46129 del 25/11/2021 Cc. (dep. 16/12/2021 ) Rv. 282355 — 01), ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica, come nel caso di specie e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario.

Alla stregua di quanto fin qui osservato si rileva che nel caso di specie viene in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta essere stata già superata, tanto che era stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare: ne discende che il motivo incentrato sui vizi del provvedimento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, di per sé evoca l'operatività della presunzione ai fini indicati. 2.Deve essere valutata invece la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nel caso di specie, su istanza del Pubblico Ministero di Potenza, la misura cautelare coercitiva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata medio tempore revocata, con provvedimento del GIP del Tribunale di Potenza del 24.02.23 per venir meno delle esigenze cautelari Ed invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione ( Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997 Cc. (dep. 18/07/1997 ) Rv. 208165 - 01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017 Cc. (dep. 02/02/2017) Rv. 268990 - 01; Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210562).

L'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione.

2.2. Ne discende che anche l'impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che può ravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza, la cui rimozione o modifica effettivamente incida sulla libertà personale dell'indagato (Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273438 - 01).

In linea con tale regula iuris, in un caso sovrapponibile a quello di specie, si è pertanto esclusa la sussistenza di un interesse del P.M. a ricorrere qualora egli si dolga dell'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma medio tempore la misura cautelare sia già stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Pm in proc.

Papa, Rv. 262080).

Ad ulteriore conforto della mancanza di un interesse del P.M. a ricorrere, non può sottacersi che - come già sopra chiarito - la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale de libertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito, di tal che il P.M. non incontrerà alcuna preclusione a riproporre l'originario nonnen iuris in sede di richiesta di rinvio a giudizio (fermo restando il potere del giudice dell'udienza preliminare di dare al fatto la veste giuridica stimata corretta). 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza sezione riesame in parziale accoglimento annullava l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Potenza emessa in data 11.11.2022, limitatamente al capo 1 della rubrica ( art. 74 1,11,111 e IV comma DPR 309/90 per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto al trasporto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina con il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente), e applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con procedura di controllo mediante braccialetto elettronico, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza in relazione al capo 36 della imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: I) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 74 DPR 309/90, poichè la pronuncia impugnata è basata su argomentazioni che non si adeguano ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso e omettono di valutare elementi decisivi. In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione deduce che il Tribunale ha omesso di considerare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati agevolati, rapporti rafforzati tra l'altro dai vincoli parentali esistente tra alcuni dei compartecipi; la messa a disposizione dell'abitazione familiare di Salluce, come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente, riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre, per la cocaina, veniva utilizzato il luogo messo a disposizione da Pellegrino o direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori. Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture dell'organizzazione lamenta che il riesame ha omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal fatto che non era titolare di patente di guida e quindi utilizzava normalmente il sodale Petrozza per avere a disposizione un'autovettura per gli spostamenti attinenti all'attività illecita, mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso). Ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castellaneta oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, Salluce o Pellegrino, avendo dato vita a due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata, pucher [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore Castellaneta e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva la egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Montescaglioso ( in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al Clan montese D'Elia-Zito), dall'altro, considerava il Castellaneta una sorta di finanziatore di due filoni " aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina, Deduceva la omessa e manifestamente illogica valutazione dell'organizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanziatore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio, con una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per il filone cocaina e Salluce per quello dell' eroina, e tra i vari sodali, con l' individuazione di luoghi per il trasferimento e la consegna oltre che per il deposito della droga. Un quadro indiziario grave e univoco, suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria, che evidenziava un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con la partecipazione diretta e attiva e consapevole dei vari sodali: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti i fornitori albanesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Mario, e quelli italiani tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lomaistro, oltre che [OSCURATO:PERSONA], corriere di Barbetta, in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, anche a credito, con un contributo stabile all'attività associativa illecita, peraltro descritta nell'ordinanza genetica da fol 159 a 166. Nel ricorso si evidenziava, infine, che il sodale Pellegrino, entrato a far parte della struttura associativa, ( vi fu anche un incontro organizzativo monitorato dalla polizia Giudiziaria presso il bar il Punto, con il Castellaneta, il Salluce e la convivente del [OSCURATO:PERSONA]), fu incaricato dal Castellaneta di saldare il debito proprio con il fornitore pugliese, [OSCURATO:PERSONA] ( fol 23 del ricorso), e ciò ad ulteriore conferma della circolarità dei rapporti tra i sodali. 3. Il Procuratore generale preso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta, ha chiesto nella parte motiva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per fondatezza dei motivi; nelle conclusioni, per evidente refuso materiale, chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Nella parte motiva ha ribadito, con riferimento al ricorso presentato, l'interesse ad impugnare del P.m, interessato a che si giunga ad un giudicato ( anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente contestato, ovvero il reato di cui all'art. 74 dpo 309/90, anche in assenza di specificazioni in ordine a richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare. Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi dal tenore del ricorso, alla luce del differente regime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispecie di reato ; in particolar modo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima neppure accennata dal giudice del riesame. Alla luce di tali principi, nella fattispecie concreta, appare ravvisabile la sussistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento. Quanto al merito dei motivi dedotti nel ricorso il P.M. ritiene fondati i vizi logici della motivazione, la presenza di veri e propri errores in iudicando ,nonché la carenza dei requisiti di completezza nella effettuata valutazione dell'attività di indagine espletata. 3.1. Ha presentato memoria difensiva l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto con provvedimento del Gip del 24/02/2023 allegato, su istanza del Pubblico Ministero, era stata disposta la revoca delle misure cautelari coercitive, in relazione al venir meno delle esigenze cautelari inizialmente ravvisate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente ribadito che il ricorso proposto dal Procuratore delle Repubblica del Tribunale di Potenza è ammissibile, in quanto come recentemente affermato da questa Corte di legittimità ( Sez. 6 - , n. 46129 del 25/11/2021 Cc. (dep. 16/12/2021 ) Rv. 282355 — 01), ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica, come nel caso di specie e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario. Alla stregua di quanto fin qui osservato si rileva che nel caso di specie viene in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non risulta essere stata già superata, tanto che era stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare: ne discende che il motivo incentrato sui vizi del provvedimento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, di per sé evoca l'operatività della presunzione ai fini indicati. 2.Deve essere valutata invece la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nel caso di specie, su istanza del Pubblico Ministero di Potenza, la misura cautelare coercitiva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata medio tempore revocata, con provvedimento del GIP del Tribunale di Potenza del 24.02.23 per venir meno delle esigenze cautelari Ed invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione ( Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Cc. (dep. 18/07/1997 ) Rv. 208165 - 01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017 Cc. (dep. 02/02/2017) Rv. 268990 - 01; Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210562). L'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione. 2.2. Ne discende che anche l'impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che può ravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza, la cui rimozione o modifica effettivamente incida sulla libertà personale dell'indagato (Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273438 - 01). In linea con tale regula iuris, in un caso sovrapponibile a quello di specie, si è pertanto esclusa la sussistenza di un interesse del P.M. a ricorrere qualora egli si dolga dell'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma medio tempore la misura cautelare sia già stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Pm in proc. Papa, Rv. 262080). Ad ulteriore conforto della mancanza di un interesse del P.M. a ricorrere, non può sottacersi che - come già sopra chiarito - la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale de libertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito, di tal che il P.M. non incontrerà alcuna preclusione a riproporre l'originario nonnen iuris in sede di richiesta di rinvio a giudizio (fermo restando il potere del giudice dell'udienza preliminare di dare al fatto la veste giuridica stimata corretta). 3.
Sentenza Cassazione n. 21177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris