CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 11948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17847-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4438/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2024 R.G.N. 640/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17847/2024 Cron. Rep. Ud.02/04/2025 PU udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 1^ febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Sannino a seguito dell’avvio a suo carico di un procedimento penale per una pluralità di imputazioni derivanti dalla gestione illecita di decine di appalti pubblici per essere state lerelative opere affidate a ditte “amiche” in violazione della normativa di settore attraverso atti contrari ai doveri di ufficio; - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la ASL datrice, essendosi, in sede giudiziale, limitata a richiamare i capi di imputazione, rinviando genericamente alla lettura degli atti di indagine del procedimento penale e a produrre l’ordinanza di custodia cautelare, non avesse assolto all’onere posto a suo carico di allegazione e prova di ciascuna delle condotte contestate, non consentendo la valutazione delle stesse al fine di enuclearne gli aspetti disciplinarmente rilevanti; - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Caserta, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Sannino; - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 55 bis e 55 ter d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole legali sull’onere della prova assumendo che, a fronte della circostanziata descrizione degli illeciti risultanti dagli atti del procedimento penale, cui legittimamente la ASL ricorrente rinviava per relationem, generiche dovevano ritenersi le allegazioni dal Sannino addotte a confutazione degli addebiti. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.c., imputa alla Corte territoriale il disconoscimento della valenza probatoria e comunque della rilevanza quali presunzioni gravi, precise e concordanti degli elementi di fatto desumibili dagli atti del procedimento penale acquisiti in giudizio. - Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento, dovendo ritenersi aver la Corte territoriale omesso di valutare gli atti del procedimento penale, considerando il mero rinvio ad essi insufficiente, venendo meno al dovere di apprezzarne la rilevanza ai fini della dimostrazione o meno della fondatezza della contestazione disciplinare, connessa appunto a quelle imputazioni che avevano sorretto la misura cautelare e ciò in contrasto con l’orientamento accolto da questa Corte per cui, premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr. Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati anche alla stregua del mero richiamo effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consi