CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36039/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 novembre 1987 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del l° Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 41_6 bis.1 cod. pen., commesso in Scoglitti nel mese di agosto 2020. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione di legge e, in particolare, dell'art. 192 cod. proc. pen. circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. i cod.pen. poiché all'indagato è stato attribuito il tentativo estorsivo posto in essere nell'agosto 2020 ed è stato escluso il concorso negli episodi estorsivi precedenti mentre l'ordinanza non individua alcun profilo peculiare del metodo mafioso, evidenziando modalità della condotta proprie della metodologia criminale comune. 2.2 Violazione degli artt. 56, commi 3 e 4, 629 cod. pen. poiché il Tribunale ha ritenuto ininfluente la condotta del ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria, osservando che l'allontanamento dalla scena del delitto è stato determinato dalla reazione della persona offesa, che dichiarava di chiamare i carabinieri, e non da una volontaria interruzione della condotta. Ritiene il ricorrente che tale affermazione non sia corretta giuridicamente, poiché la desistenza non deve necessariamente essere spontanea, essendo sufficiente che essa sia volontaria e, cioè, determinata da motivi di diversa natura, anche di ordine pratico e la costatazione che l'imputato dopo avere ascoltato le parole della persona offesa si fosse allontanato rientra nel concetto di desistenza. 2.3 Violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché l'unico contatto tra il ricorrente e i coindagati è quello avvenuto la sera del 20 agosto 2020 e la modestia dell'unico precedente penale dell'indagato avrebbero dovuto indurre il Tribunale a verificare con più attenzione e a motivare adeguatamente in ordine alle esigenze cautelari, anche in considerazione della memoria scritta depositata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'ordinanza impugnata contiene adeguata e congrua motivazione in merito alla cornice di criminalità mafiosa in cui le vicende oggetto dell'odierno giudizio si inseriscono, in quanto espressione di un'associazione denominata "Sticlda" operante nel a zona di Vittoria e Comiso. La difesa non si confronta con queste argomentazioni e, a fronte di un'articolata motivazione sul punto, propone osservazioni generiche che non superano il vaglio di ammissibilità. In particolare, la persona offesa ha individuato [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto che il 20 agosto 2020 accompagnava i coindagati Melfi e Ventura, i quali pretendevano esplicitamente il pagamento del "pizzo", facendo riferimento ad altri titolari di esercizi commerciali che pagavano somme superiori. Alla stregua di questi elementi, non emergono dubbi in ordine alla sussistenza della contestata aggravante sotto entrambi i profili ritenuti dal Tribunale e la piena consapevolezza dell'indagato che i coindagati esercitavano l'intimidazione derivante dal vincolo del sodalizio e operavano al fine di rafforzare l'operatività sul territorio del medesimo gruppo. Non va al riguardo trascurato che l'aggravante del metodo mafioso ha carattere oggettivo e si estende a tutti i soggetti coinvolti nell'Ezione illecita, anche se l'abbiano ignorata per colpa; l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha carattere soggettivo e, in caso di reato plurisoggettivo, è integrata anche dalla mera consapevolezza che uno dei correi stia agendo con quella peculiare finalità. 1.2 Il secondo motivo di censura è manifestamente infcindato poiché, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'allontanamento del Nuncibello dalla scena del delitto non integra alcuna desistenza volontaria. Va ricordato in questa sede che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01, relativa ad una fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva). Inoltre, in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione . collettiva e nell'eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421 - 01). 1.3 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione alla condotta estorsiva realizzata nel 2020 e, ritenute sussistenti entrambe le aggravanti contestate e - in particolare - quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sotto ambedue i profili sopra evidenziati, ha valorizzato la doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta e di adeguatezza della misura custodiale, osservando che essa non risulta superata da alcun elemento allegato dalla difesa, mancando nel ricorso alcuna deduzione specifica di circostanze che possano contrastare tale argomento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 giugno 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D Borsellino _ S r [OSCURATO:PERSONA]