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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44514/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice del rinvio motivato sugli aumenti inflitti a titolo di continuazione, una volta rideterminata, nel nuovo minimo edittale, la pena base detentiva per il più il grave reato di cui all'art. 73, comma 1, tu. stup. in conformità alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione pronunciata con sent.

Corte cost. n. 40 del 2019; Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile perché concerne il trattamento punitivo, rideterminato dal giudice del rinvio con giudizio di merito qui non sindacabile perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; in particolare, se è pur vero che il giudice d'appello che ritenga di applicare, per i reati oggetto di giudizio, una pena a titolo di aumento per la continuazione calcolata sulla sanzione inflitta per altro reato e successivamente riconosciuta come illegale per eccesso in ordine alla sua quantità ha il potere-dovere di rivalutare la congruità dell'aumento di pena disposto dalla sentenza impugnata per i reati satellite "sub ludice", alla luce della rideterminazione della sanzione per il reato più grave (Sez. 3, n. 26820 del 16/07/2020, Fusco, Rv. 279899) e ciò vale - si è detto - anche in relazione agli effetti della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, t.u. stup. di cui alla sent.

Corte cost. n. 40 del 2019, perché per i reati-satellite pur di per sé non incisi dalla pronuncia l'aumento di pena è commisurato alla violazione più grave (Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020,Carniti, Rv. 279522), ma nel caso di specie, come la sentenza riporta, è stata la stessa difesa dell'appellante, nelle conclusioni del giudizio di appello di rinvio, ad espressamente richiedere che la pena fosse rideterminata nel "minimo edittale attuale, fermi gli aumenti per la continuazione" (così il verbale di udienza), sicché, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la richiesta dell'appellante, non si imponeva una particolare, ulteriore, motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice del rinvio motivato sugli aumenti inflitti a titolo di continuazione, una volta rideterminata, nel nuovo minimo edittale, la pena base detentiva per il più il grave reato di cui all'art. 73, comma 1, tu. stup. in conformità alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione pronunciata con sent. Corte cost. n. 40 del 2019; Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile perché concerne il trattamento punitivo, rideterminato dal giudice del rinvio con giudizio di merito qui non sindacabile perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; in particolare, se è pur vero che il giudice d'appello che ritenga di applicare, per i reati oggetto di giudizio, una pena a titolo di aumento per la continuazione calcolata sulla sanzione inflitta per altro reato e successivamente riconosciuta come illegale per eccesso in ordine alla sua quantità ha il potere-dovere di rivalutare la congruità dell'aumento di pena disposto dalla sentenza impugnata per i reati satellite "sub ludice", alla luce della rideterminazione della sanzione per il reato più grave (Sez. 3, n. 26820 del 16/07/2020, Fusco, Rv. 279899) e ciò vale - si è detto - anche in relazione agli effetti della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, t.u. stup. di cui alla sent. Corte cost. n. 40 del 2019, perché per i reati-satellite pur di per sé non incisi dalla pronuncia l'aumento di pena è commisurato alla violazione più grave (Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020,Carniti, Rv. 279522), ma nel caso di specie, come la sentenza riporta, è stata la stessa difesa dell'appellante, nelle conclusioni del giudizio di appello di rinvio, ad espressamente richiedere che la pena fosse rideterminata nel "minimo edittale attuale, fermi gli aumenti per la continuazione" (così il verbale di udienza), sicché, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la richiesta dell'appellante, non si imponeva una particolare, ulteriore, motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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