CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 47676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per saltum avverso l'ordinanza cautelare emessa il 6/6/2023 da! Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del predetto con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 69, 71, 74, 76, 78, 170, 174, 176, 178, 180 e 181 (artt. 110 cod. pen., 73, cornma 1, 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) in relazione a molteplici condotte aventi ad oggetto il traffico di svariati chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Nell'ambito del molteplice compendio considerato - segnatarnente attraverso il contenuto delle chat decriptate acquisite attraverso la collaborazione internazionale - è stato individuato l'attuale ricorrente quale soggetto particolarmente attivo che - analogamente al protagonista al quale faceva capo una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] - acquistava da [OSCURATO:PERSONA], a capo di altra analoga associazione criminale operante in Spagna, ingenti carichi di hashish rivendenclogli - talvolta in compensazione del prezzo di quello - la cocaina. 2. Con l'atto di ricorso si deduce nullità della ordinanza per omessa indicazione degli elementi indizianti l'identificazione degli user id Skyecc con gli indagati; carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri identificativi degli indagati, violazione del diritto di difesa dell'indagato destinatario del provvedimento coercitivo e, in via subordinata, nullità dell'ordinanza per difetto di autonoma valutazione degli indizi a carico. L'ordinanza rinvia, a pg. 42, l'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non è riportata nei contenuti né resa disponibile al destinatario del provvedimento ed enuncia, in via generale, la metodologia dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria per pervenire all'identificazione degli autori delle comunicazioni telematiche acquisite nell'ambito di procedimento penale estero, trasmesse dalla Autorità giudiziaria francese a seguito di coordinamento tra organi di polizia, senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le conclusioni investigative di cui si appropria, dando per scontata la decisiva identificazione dei soggetti nella parte dedicata a ciascuno dei fatti oggetto di provvisoria incolpazione, che si limita a considerare il contenuto della messagistica acquisita. Così si attribuisce senz'altro al ricorrente il numero ID 5A0C1D ed il relativo nickname, senza alcun riferimento individualizzante nell'esame dei messaggi relativi ai singoli episodi delittuosi, così manifestandosi l'assenza di qualsiasi autonoma motivazione in ordine alla identificazione degli autori delle comunicazioni considerate. In particolare, il riferimento alle "annotazioni di pg allegate agli atti del Pubblico Ministero" è del tutto inidoneo ad integrare le funzioni del provvedimento emesso trattandosi di atti non trascritti nel provvedimento né allegati ad esso al momento dell'esercizio della facoltà di rendere interrogatorio e, in ogni caso, meramente apparente è la condivisione dei loro contenuto. 3. Il difensore del ricorrente con memoria scritta, nel rappresentare un proprio impedimento a presenziare alla udienza, si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato ha esposto la genesi della indagine e, in particolare, la sinergica valenza delle investigazioni svolte sul territorio nazionale e quelle provenienti da "Europol" attraverso le quali si era potuti accedere ai server dell'applicativo SkyEcc utilizzato dagli apparecchi telefonici criptati degli indagati così ottenendo il contenuto delle chat - anche risalenti nel tempo - intervenute tra gli interessati. Di poi, nell'ambito del paragrafo avente ad oggetto l'identificazione degli indagati (v. pg. 39 e ss.), e con riguardo alla indicata annotazione del 9 febbraio 2022 della polizia giudiziaria riferita all'indagato individuato quale utilizzatore della utenza SKYECC avente numero ID 5A0C1D con nickname CR7A3.0, il giudice della cautela esprime in relazione alle attribuzioni della titolarità/disponibilità delle utenze criptate a ciascun indagato - la complessiva valutazione della loro assoluta affidabilità derivante dai servizi di O.C.P. e del loro incrocio con le emergenze captative e con i dati documentali a disposizione, risultati investigativi espressi dai "contenuti delle dettagliatissime annotazioni di PG, agli atti del Pubblico Ministero, distinte per nominativo, alla cui analitica lettura espressamente si rinvia e che conclusivamente portano ad assegnare a ciascuno degli indagati" le rispettive identità. 3. Le censure mosse dal ricorrente si muovono su due distinti piani: il primo riguarda la motivazione del provvedimento in rapporto agli obblighi valutativi in capo al giudice della cautela; il secondo attiene alla conoscenza da parte dell'indagato degli atti sui quali si fondano le valutazioni a suo carico. 4. Quanto al primo profilo, deve essere ribadito l'orientamento secondo il quale il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza dispositiva di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 311 cod. proc. pen., dall'indagato o dal suo difensore soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, dal momento che tale tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento gravato e per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori in atti, sicché con la sua proposizione le medesime non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità (Sez. 1, n. 3273 del 27/04/1999, \Mena, Rv. 213723; conf. Sez. 6, n. 44996 del 13/11/2008, Guadalupi, Rv. 241664), cosicché non è ammissibile la censura per saltum in ordine alla motivata adesione da parte del giudice circa la concludenza degli elementi fattuali esposti in un atto della investigazione in ordine ad un determinato tema indiziario. Quanto al rinvio della ordinanza alla annotazione di p.g. riguardante la identificazione del ricorrente quale utente della utenza criptata, è orientamento consolidato che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento„ la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664); ancora, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo (Sez. 5, n. 11191 del 12/02/2002, Soriano, Rv. 221127); inoltre, In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM (nella specie, il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016 Cc. , dep. 2017, Schetter, Rv. 269970). 5. Ritiene la Corte che la censura riguardante la identificazione della utenza criptata nella disponibilità del ricorrente sia del tutto generica, limitandosi la censura al rinvio alla citata annotazione di polizia giudiziaria. Rispetto alla quale il giudice che l'ha valutata e recepita alla base del compendio indi iario posto a carico del ricorrente, non aveva l'obbligo di reiterarne pedissequamente il contenuto fattuale. In costanza dei consolidati principi in tema di motivazione per relationem è, infatti, onere della difesa che ha scelto di adire il ricorso per saltum giustificare specificamente l'inidoneità del rinvio alla predetta annotazione ed al suo contenuto - in quanto atto noto alla difesa che non ne ha eccepito l'omesso deposito - per inficiare il motivato giudizio di assoluta affidabilità dei riscontri posti a base della attribuzione della utenza criptata al ricorrente. 6. Manifestamente generica è poi la censura che fa leva sulla mancanza di motivazione o di autonoma motivazione in ordine al compendio indiziario posto a base delle singole ipotesi ascritte al ricorrente, censura del tutto priva di riferimento al ragionamento indiziario espresso dal provvedimento impugnato a riguardo. 7. Il secondo profilo della censura - l'omessa trascrizione dell'atto o comunque la sua omessa allegazione alla ordinanza cautelare - è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la nullità della ordinanza, in ragione della ostensione della annotazione nei termini anzidetti. La censura è, invece, genericamente proposta in relazione alla difesa del ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia che la scelta del ricorso per saltum non consente di attingere secondo il condivisibile orientamento per il quale è inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. ai fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. peri., trattandosi di un rimedio previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva, per cui ogni questione relativa alla validità degli atti successivi alla adozione del provvedimento cautelare deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24241 del 24/07/2020, M., Rv. 279491). 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor