CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33842/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno in epigrafe indicata, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale, quale giudice della cognizione, aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, ai quali egli si trova sottoposto in relazione a due reati di turbata libertà degli incanti. A lui si addebita, in estrema sintesi, di essere stato parte - nella qualità, allora rivestita, di procuratore speciale della "Dervit" s.p.a. e di concerto con il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA] - di un sistema di condizionamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti deliberati dal Comune di Capaccio-Paestum, apprestato dal sindaco [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto ottenendo l'assegnazione alla predetta società di due di quegli appalti. 2. La sua difesa denuncia vizi di motivazione e violazione di legge processuale in punto di attuale permanenza di esigenze cautelari e di necessità di una misura custodiale. 2.1. Deduce, anzitutto, in linea generale, che, pur a fronte di un quadro cautelare notevolmente mutato, il Tribunale si è limitato a riportare la successione cronologica dei fatti ed a riproporre le considerazioni dell'originario provvedimento cautelare. 2.2. In particolare, poi, relativamente al ritenuto pericolo per la genuinità della prova, quei giudici si sarebbero soffermati esclusivamente sulla condotta del sindaco [OSCURATO:PERSONA], estendendone i possibili riflessi al ricorrente in ragione dei vantaggi che da quella gli potrebbero derivare, con una valutazione, però, che si presenta puramente congetturale, dal momento che l'ordinanza non individua nessun contributo attivo da lui prestato al malizioso comportamento del sindaco. Non è noto, infatti, il contenuto dei "pizzini" con i quali quest'ultimo soleva comunicare con i suoi complici; non è possibile, dunque, determinare quali sarebbero i vantaggi che da tale condotta altrui il ricorrente avrebbe potuto e potrebbe trarre; non può, infine, dedursi il pericolo di "inquinamento" probatorio dalla semplice eventualità che gli indagati predispongano una strategia difensiva concordata. 2.3. Quanto, poi, al pericolo di reiterazione criminosa, rileva la difesa che, a sèguito delle indagini, la "Dervit" ha revocato al ricorrente la procura speciale e lo ha temporaneamente sospeso in via cautelare dal rapporto di lavoro, per una durata massima di 180 e giorni e, comunque, se ed in quanto permanga la misura cautelare custodiale, perciò non potendo egli più operare per tale società e, quindi, eventualmente commettere nuovi illeciti. 2.4. Si sostiene, infine, che, sulla base delle anzidette considerazioni, eventuali esigenze cautelari residue comunque avrebbero potuto essere salvaguardate con misure interdittive. 3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare cí il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è per lo meno infondato. 2. Esso sostanzialmente si limita - fino al punto di esporsi a possibili censure d'inammissibilità per genericità - a riproporre le doglianze rassegnate al Tribunale dell'appello, senza un effettivo e puntuale confronto critico con gli argomenti impiegati da quei giudici per disattenderle. E la lettura coordinata, contenuta nell'ordinanza, di emergenze investigative pressoché incontroverse tra le parti non presenta alcuna evidente flessione di tipo logico, perciò sottraendosi a censura in questa sede. Il Tribunale, infatti, ha diffusamente descritto un sistema di condizionamento degli appalti comunali particolarmente articolato, ordito ed attuato dall'allora sindaco [OSCURATO:PERSONA], al quale D'[OSCURATO:PERSONA] ed il presidente della società, il coindagato [OSCURATO:PERSONA], erano legàti da un rapporto privilegiato (in un passaggio della motivazione essi vengono definiti «i principali beneficiari del sistema alfieriano»: pag. 30) Unitamente a tale dato di contesto, l'ordinanza ha quindi valorizzato una serie di circostanze, che, senza alcuna forzatura logica, possono ritenersi favorevoli alla commissione di nuovi reati analoghi ed al condizionamento della prova, quanto meno in prospettiva dibattimentale, avendo osservato come l'istruttoria in contraddittorio non sia ancora iniziata e dovendosi evidentemente tener conto delle limitate possibilità di migrazione nel processo degli atti delle indagini. Si tratta, nello specifico, della particolare avvedutezza del sindaco nel proteggersi da possibili iniziative investigative (per esempio, ma non solo, comunicando mediante biglietti anche nei suoi colloqui a vista e dialogando con i suoi interlocutori in stanze diverse dal suo ufficio senza portarsi appresso i telefoni cellulari); delle specifiche abilità maturate dall'indagato, nel corso del tempo, nel sistema dei rapporti sotterranei con l'amministrazione comunale; del coinvolgimento della "Dervit" s.p.a., tuttora attuale, in svariate procedure d'appalto ulteriori rispetto a quelle oggetto di giudizio; e, ancora, dell'assenza di un'effettiva interruzione dei rapporti lavorativi tra l'indagato e la società. La prognosi di esistenza di concreti pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione del quadro probatorio si rivela, dunque, ampiamente plausibile. 3. Il secondo motivo di ricorso, invece, in punto di adeguatezza di una misura coercitiva e custodiale anziché di tipo interdittivo, è sicuramente inammissibile. Tale è, anzitutto, per genericità, consistendo semplicemente nella relativa asserzione (pag. 11, ricorso), non sorretta da alcuna argomentazione specifica, a fronte di una motivazione dell'ordinanza, sul punto, che ragionevolmente dà risalto, in particolare, alla presa di distanza soltanto temporanea del D'[OSCURATO:PERSONA] dalla società, peraltro legata alla permanenza della misura custodiale. Inoltre, nei limiti in cui lamenta l'applicazione di una misura cautelare custodiale, la censura non è più sorretta dal necessario interesse per il ricorrente, poiché, nelle more del presente giudizio, secondo quanto attestato oralmente in udienza dal suo difensore di fiducia (vds. verbale), a lui è stata applicata la misura del divieto di dimora in Capaccio, in sostituzione degli arresti domiciliari. 4. Il ricorso, in conclusione, dev'esser respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa