CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13335/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilitàdel ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per denunziarel’errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 4807 del29/10/2024, dep. 2025, che ha annullato con rinvio, nei suoi confronti e limitatamente allacircostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del28 giugno 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando lapronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione per ilreato associativo di cui all’art. 74, comma 1 (in qualità di promotore), d.P.R. n. 309 del 1990,rubricato al capo 2, e dei reati fine di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990(concorso nell’importazione di cocaina) rubricati ai capi 3 e 4. Nel resto, i due ricorsi delBellocco erano stati dichiarati inammissibili. Lamenta, in particolare, l’omesso esame del motivo (e dei motivi aggiunti) con cui sicontestava la tenuta logico-giuridica della motivazione inerente il ruolo apicale attribuitoglidalle sentenze di merito.In particolare, afferma che la Corte di appello aveva confermato la sua qualifica dipromotore e capo dell’associazione facendo leva su presunte intercettazioni che avrebberodimostrato un’attività di coordinamento, seppur “dietro le quinte”, delle attività illecite poste inessere dagli altri sodali, in esecuzione dei reati-fine. Con i motivi di ricorso (ed i motivinuovi), a sostegno dell’assenza di un concreto e verificabile supporto probatorio alriconoscimento del ruolo apicale, era stata contestata la estrema genericità del riferimentoalle intercettazioni e la totale assenza, nel corpo motivazionale, della trascrizione o anchesolo della sintesi dei contenuti specifici di tali captazioni.L’omesso esame di tale censura da parte della Corte di cassazione non può chederivare - afferma - da un errore percettivo o valutativo nella lettura del ricorso e dei relativimotivi aggiunti. La Corte di cassazione, sostiene, si è limitata a replicare, in modo assertivoe sintetico, la motivazione della Corte di appello senza confrontarsi realmente con ilcontenuto della doglianza proposta addirittura affermando che il ricorrente aveva reiterato lemedesime doglianze senza confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenzaimpugnata.Aggiunge, quale ulteriore profilo di evidente incongruenza, che l’imputazioneassociativa individua l’inizio dell’attività criminosa del sodalizio nel 2016; tuttavia dalla letturadegli atti emerge che egli era entrato in gioco nel 2018, dopo due anni dall’avvio dellapresunta struttura criminale. Si tratta di un dato dirimente, logicamente incoerente con laqualifica di promotore, organizzatore e vertice dell’associazione. La collocazione temporaledei fatti contrasta con l’assunto secondo il quale egli avrebbe assunto il ruolo di promotore ocapo laddove il suo coinvolgimento risulta essere successivo e, per di più, privo di concreticronologica da parte dei Giudici di merito e, quindi, della Corte di cassazione, integra unulteriore vizio logico-motivazionale nonché un errore percettivo rilevante ai sensi dell’art.625-bis cod. proc. pen. Sottolinea, ancora, l’errore nel quale è incorsa la Corte di cassazione nel pronunciaresul motivo riguardante la sua pretesa partecipazione all’associazione finalizzata alnarcotraffico con riferimento al capo 3 dell’imputazione. A pag. 65 della sentenza di primecure si richiama genericamente il capo 3 valorizzando allegazioni probatorie che nonriguardano affatto il ricorrente. A pagg. 72/73 della sentenza di appello vengono riportate ledichiarazioni del collaboratore Albanese che - come dedotto nel ricorso - non contengonoalcun riferimento all’associazione per delinquere in questione ma si limitano a evocare unapartecipazione pregressa ad associazione mafiosa, del tutto distinta da quella contestata nelpresente procedimento. Inoltre, le condotte riferite al fratello [OSCURATO:PERSONA] (non imputatoper fatti associativi in questo processo) o ai soggetti Scarcella e Fiumara (mai coinvolti nelgiudizio) sono inconferenti e prive di qualsiasi rilevanza probatoria rispetto alla posizionedell’odierno ricorrente. L’unico episodio che riguarda quest’ultimo è l’episodio del capo 3relativo al suo intervento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per dirimere unacontroversia legata a una fallita cessione di sostanze stupefacenti. La difesa, anche neimotivi nuovi di appello e nelle memorie conclusive, aveva sempre sostenuto che taleepisodio dimostrava la estraneità sostanziale del ricorrente al traffico; egli non aveva gestito,organizzato o partecipato all’accordo, non aveva ricevuto denaro, non aveva avuto interessenella compravendita. Era stato semplicemente coinvolto come mediatore esterno, contattatoda [OSCURATO:PERSONA] per placare le rimostranze del [OSCURATO:PERSONA] il quale, a riprova della tesi difensivasecondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito come figura terza, era stato assolto. Ciònonostante, questo episodio è stato paradossalmente valorizzato come elemento fondantedella qualifica apicale del ricorrente che avrebbe addirittura esercitato un potere direttivoall’interno del sodalizio.La Corte di cassazione ha omesso di confrontarsi con questo punto cruciale delladevoluzione, in tal modo commettendo un errore percettivo in quanto ha presupposto che laCorte di appello contenesse una risposta adeguata alle doglianze difensive. 2. Il 10 novembre 2025, il difensore ha depositato motivi nuovi con cui ha ulteriormenteillustrato e ribadito le ragioni della richiesta introduttiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.In termini generali il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod.proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quandoviziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva.2.1.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che qualora la causa dell'errore non siaidentificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisioneabbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio dilegittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errorepercettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsanella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sulprocesso formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processualiche abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diesso; successivamente, Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, haulteriormente affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggettodel rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontàdel giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso cheil controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che ladecisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dalnon corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quellacorrispondente all'errore di giudizio).2.2.Si è precisato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario percassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannatanei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinviolimitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorsostraordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullatocon rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di unacircostanza aggravante; nello stesso senso, Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, dep. 2019,Esperto, Rv. 275408 - 01; più recentemente si è affermato che, in caso di annullamentoparziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art.625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria diinammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamentosanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma ancheogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte dicassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, intermini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio; così, Sez. 5, n. 14058 del04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 - 01)).2.3.L’omesso esame di un motivo di ricorso può costituire errore di fatto deducibile aisensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. purché la doglianza sia decisiva o non debba essereconsiderata implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impiantodella motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrareche i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipesoda un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 -01; Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 - 01; Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 -01, secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne'determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza diespressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perchéincompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse,logiche e giuridiche, che compendiano la " ratio decidendi" della sentenza medesima; èinvece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propriasvista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbiacausato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, siaimmediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto delricorso).2.4.In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio diautosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, apena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo edallegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, dep. 2012,Palermo, Rv. 252794 - 01; Sez. 1, n. 26609 del 21/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2,n. 25299 del 16/05/2024, non mass., Beracci; Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023,Scognamiglio, non mass.).3.Tanto premesso, va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente non ha allegato alricorso né la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2023,tantomeno i ricorsi per cassazione, in particolare quello a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], stando alla lettura della sentenza impugnata (pagg. 9 e seg.), aveva posto con ilsecondo motivo il tema del ruolo apicale disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA] rubricata al capo 2. Tale omissione impedisce alla Corte di valutare laesistenza effettiva (e la decisività) delle questioni che si affermano dedotte e la loro concretaarticolazione, quella stessa articolazione la cui natura analitica è posta alla base delcontestato errore percettivo.3.1.In ogni caso, la sentenza ricorsa dà conto della doglianza difensiva e la affronta allepagg. 60-62 della motivazione convalidando le ragioni della posizione verticistica delricorrente per come indicate dalla Corte territoriale. Non vi è dunque alcun errore di fatto,non nei termini che sono stati indicati al § 2 che precede. La Corte di cassazione ha fattoriferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro convergenza, agli ulterioririscontri derivanti dalle conversazioni intercettate, al governo probatorio e logico dell’incontrodel 3 aprile 2017, alla considerazione, in diritto, che il ruolo di promotore può essere svoltoanche in costanza di sodalizio già esistente.3.2.Appare dunque evidente che il ricorrente, più che l’errore di fatto, censuri l’errata (asuo dire) valutazione di tutti gli elementi dedotti a sostegno del motivo di ricorso, peraltro,come detto, nemmeno allegato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame dei motivi aggiunti)consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare lafacoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitàdel ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]