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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26706/2026

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, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 317, cod. pen., rideterminando la pena nella misura da lui concordata con il Pubblico ministero, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen..

Con atto del proprio difensore, egli ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, per vizio di motivazione, in quanto il motivo d'appello non rinunciato riguardava il riconoscimento delle circostanze attenuanti «ex art. 62 n. 4 e/o ex art. 323 bis, c.p.» (così, testualmente, in sentenza), mentre la Corte d'appello ha riconosciuto soltanto la seconda di tali fattispecie circostanziali, omettendo di pronunciarsi sull'altra, benché le stesse siano suscettibili di applicazione concorrente.•

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo inammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, infatti, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (fra le tante: Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), Il ricorrente si duole, invece, solo delle modalità di determinazione della pena, che comunque gli è stata applicata nella misura da lui proposta, in accoglimento di motivo d'appello da lui formulato in modo non perspicuo e, comunque, non in contrasto con esso, con cui si prospettava anche l'applicazione alternativa di quelle circostanze del reato.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 317, cod. pen., rideterminando la pena nella misura da lui concordata con il Pubblico ministero, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.. Con atto del proprio difensore, egli ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, per vizio di motivazione, in quanto il motivo d'appello non rinunciato riguardava il riconoscimento delle circostanze attenuanti «ex art. 62 n. 4 e/o ex art. 323 bis, c.p.» (così, testualmente, in sentenza), mentre la Corte d'appello ha riconosciuto soltanto la seconda di tali fattispecie circostanziali, omettendo di pronunciarsi sull'altra, benché le stesse siano suscettibili di applicazione concorrente.• 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo inammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.. L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, infatti, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (fra le tante: Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), Il ricorrente si duole, invece, solo delle modalità di determinazione della pena, che comunque gli è stata applicata nella misura da lui proposta, in accoglimento di motivo d'appello da lui formulato in modo non perspicuo e, comunque, non in contrasto con esso, con cui si prospettava anche l'applicazione alternativa di quelle circostanze del reato. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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