CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovvedimento impugnato;rilevato che XXXXXXXXXXXXXX ha personalmente proposto ricorso percassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dalTribunale di Torino, in composizione monocratica e in funzione di giudicedell’esecuzione, lamentando, in particolare, una inadeguata motivazione inordine all’incidenza della condizione di tossicodipendenza;rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si èesclusa la facoltà dell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere inogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albospeciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez.3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che èirrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione,ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al depositodell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso);ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende;ritenuto infine che, ricorrendone le condizioni, vada disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il“codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.