CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00946/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8825/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 78/07/14, depositata il 10 febbraio 2014. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Definizione agevolata -Estinzione. Vista la relazione scritta del sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso nonché l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 78/07/14 del 10/02/2014 la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza n. 165/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Trieste (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005; 2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che entrambe le parti hanno depositato memoria dalla quale si evince l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136; 2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione della presente controversia; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.