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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2026

Cassazione n. 24745/2026

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domicilio elettopresso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 55-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1557/2022 depositata il 09/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza n.1557/2022 con cui la CTR della Campania aveva respinto l’appello avversoNumero registro generale 24633/2022Numero sezionale 5063/2026Numero di raccolta generale 24745/2026Data pubblicazione 24/08/2026la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno in rigetto del ricorso proposto dal contribuenteavverso l’atto di contestazione n. 177625/19, con cui l’Agenzia delleEntrate aveva chiesto il pagamento dell’importo di 1.040,75 euro, inquanto, a seguito della pretesa notifica dell’avviso di accertamento n.SA282739 del 19.9.2016, non risultava presentato alcun atto diaccertamento catastale, con conseguente violazione dell’art. 11, co. 7, deld.l. n. 16/2012.2.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.3.

Il ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente denuncia “Error in procedendoconseguente a violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 221 e ss. c.p.c., dell’art.39 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 27,co. 2 del D.L. n. 137/2020”, per non avere i giudici d’appello invitatol’appellata, ex art. 222 c.p.c., a specificare se intendesse avvalersi o menodell’avviso di ricevimento, oggetto di querela di falso proposta in viasubordinata dall’appellante, relativo alla notifica contenente l’avviso diaccertamento n.

SA282739 del 19.9.2016, pretesamente notificato il29.9.2016 a mani di persona sconosciuta al destinatario, così nonconsentendo la formalizzazione della querela di falso già tempestivamenteproposta in via subordinata.

Chiede pertanto il ricorrente di rinviare lacausa innanzi ad altra sezione della CTR,”affinchè sia interpellata l’Agenziadelle Entrate, al fine di precisare se intende valersi del detto avviso diricevimento, così consentendo al ricorrente di formalizzare la querela difalso nei termini di legge, ovvero – qualora la controparte scegliesse dinon avvalersene – al fine di decidere la causa senza tener conto dellostesso”.Numero registro generale 24633/2022Numero sezionale 5063/2026Numero di raccolta generale 24745/2026Data pubblicazione 24/08/2026L’Agenzia eccepisce l’improponibilità in via incidentale nel giudiziotributario della querela di falso, non proposta dal contribuente innanzi algiudice ordinario competente.Orbene, il motivo pone la questione preliminare dei limiti diammissibilità della querela di falso nel giudizio tributario, venendo inrilievo il disposto di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992 in forza delquale è stabilito che: “Il giudice tributario risolve in via incidentale ogniquestione di cui dipende la decisione delle controversie rientranti nellapropria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di quereladi falso e sullo stato e capacità delle persone, diversa dalla capacità distare in giudizio” nonché la previsione di cui al successivo art. 39, comma1, secondo cui: “Il processo è sospeso quando è presentata querela difalso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato ola capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare ingiudizio“.A tal proposito, a fronte della pronunzia secondo cui: “la presentazionein via incidentale della querela di falso dinanzi al giudice tributario èammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c.,perché spetta a detto giudice il potere di valutare previamente la rilevanzaai fini della decisione del documento denunciato di falso e di assegnare untermine per la proposizione della querela davanti al giudice competente,sospendendo il processo ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5,18/03/2025, n. 7174, Rv. 674332 - 01)”, questa Corte ha ritenuto dirimettere alla pubblica udienza la questione relativa ai limiti diammissibilità della presentazione, in via incidentale, della querela di falsodinanzi al giudice tributario e agli oneri incombenti in capo alla parte cheha avanzato, nel corso del processo tributario, querela di falso avverso attiimpositivi, considerati i “dubbi ermeneutici sulla portata di dette normeper come interpretate alla luce del suindicato precedente” (ordinanzeinterlocutorie n. 7837/2026 e n. 7832/2026).Numero registro generale 24633/2022Numero sezionale 5063/2026Numero di raccolta generale 24745/2026Data pubblicazione 24/08/2026Involgendo la presente causa la suddetta medesima questione, essava rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domicilio elettopresso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 55-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1557/2022 depositata il 09/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza n.1557/2022 con cui la CTR della Campania aveva respinto l’appello avversoNumero registro generale 24633/2022Numero sezionale 5063/2026Numero di raccolta generale 24745/2026Data pubblicazione 24/08/2026la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno in rigetto del ricorso proposto dal contribuenteavverso l’atto di contestazione n. 177625/19, con cui l’Agenzia delleEntrate aveva chiesto il pagamento dell’importo di 1.040,75 euro, inquanto, a seguito della pretesa notifica dell’avviso di accertamento n.SA282739 del 19.9.2016, non risultava presentato alcun atto diaccertamento catastale, con conseguente violazione dell’art. 11, co. 7, deld.l. n. 16/2012.2. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.3. Il ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Error in procedendoconseguente a violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 221 e ss. c.p.c., dell’art.39 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 27,co. 2 del D.L. n. 137/2020”, per non avere i giudici d’appello invitatol’appellata, ex art. 222 c.p.c., a specificare se intendesse avvalersi o menodell’avviso di ricevimento, oggetto di querela di falso proposta in viasubordinata dall’appellante, relativo alla notifica contenente l’avviso diaccertamento n. SA282739 del 19.9.2016, pretesamente notificato il29.9.2016 a mani di persona sconosciuta al destinatario, così nonconsentendo la formalizzazione della querela di falso già tempestivamenteproposta in via subordinata. Chiede pertanto il ricorrente di rinviare lacausa innanzi ad altra sezione della CTR,”affinchè sia interpellata l’Agenziadelle Entrate, al fine di precisare se intende valersi del detto avviso diricevimento, così consentendo al ricorrente di formalizzare la querela difalso nei termini di legge, ovvero – qualora la controparte scegliesse dinon avvalersene – al fine di decidere la causa senza tener conto dellostesso”.Numero registro generale 24633/2022Numero sezionale 5063/2026Numero di raccolta generale 24745/2026Data pubblicazione 24/08/2026L’Agenzia eccepisce l’improponibilità in via incidentale nel giudiziotributario della querela di falso, non proposta dal contribuente innanzi algiudice ordinario competente.Orbene, il motivo pone la questione preliminare dei limiti diammissibilità della querela di falso nel giudizio tributario, venendo inrilievo il disposto di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992 in forza delquale è stabilito che: “Il giudice tributario risolve in via incidentale ogniquestione di cui dipende la decisione delle controversie rientranti nellapropria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di quereladi falso e sullo stato e capacità delle persone, diversa dalla capacità distare in giudizio” nonché la previsione di cui al successivo art. 39, comma1, secondo cui: “Il processo è sospeso quando è presentata querela difalso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato ola capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare ingiudizio“.A tal proposito, a fronte della pronunzia secondo cui: “la presentazionein via incidentale della querela di falso dinanzi al giudice tributario èammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c.,perché spetta a detto giudice il potere di valutare previamente la rilevanzaai fini della decisione del documento denunciato di falso e di assegnare untermine per la proposizione della querela davanti al giudice competente,sospendendo il processo ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5,18/03/2025, n. 7174, Rv. 674332 - 01)”, questa Corte ha ritenuto dirimettere alla pubblica udienza la questione relativa ai limiti diammissibilità della presentazione, in via incidentale, della querela di falsodinanzi al giudice tributario e agli oneri incombenti in capo alla parte cheha avanzato, nel corso del processo tributario, querela di falso avverso attiimpositivi, considerati i “dubbi ermeneutici sulla portata di dette normeper come interpretate alla luce del suindicato precedente” (ordinanzeinterlocutorie n. 7837/2026 e n. 7832/2026).Numero registro generale 24633/2022Numero sezionale 5063/2026Numero di raccolta generale 24745/2026Data pubblicazione 24/08/2026Involgendo la presente causa la suddetta medesima questione, essava rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente
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