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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22793/2026

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lletriudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 19 novembre 2025, il Tribunale di Velletri, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odiernoricorrente, ex art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza Corte di appello di Lecce del 21.10.2022;2) Sentenza Corte di appello di Lecce del 29.4.2022;3) Sentenza Corte di appello di Lecce del 6.7.2011;4) Sentenza Corte di appello di Lecce del 16.2.1993Osservava che la Corte di appello di Lecce, con la sentenza sub 1)aveva espressamente escluso il vincolo della continuazione dei reati ivigiudicati con quelli oggetto delle sentenze sub 3) e sub 4).

Rilevava che,in ogni caso, gli elementi sopravvenuti segnalati dal ricorrente, ovvero ledichiarazioni del collaboratore di giustizia Scarcella, non erano idonei asuperare la valutazione effettuata in sede di cognizione in relazione allesentenze sub 1) e sub 4), stante l’inattendibilità del dichiarante desuntasia dall’amplissimo lasso di tempo intercorso tra tali dichiarazioni e i reatioggetto delle sentenze (circa 25 anni) sia dal fatto che sono contrastatedalle dichiarazioni rese da altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA].

Valutava,invece, come inconferenti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quantorelative ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]).

Osservava, altresì, che nessunelemento sopraggiunto era stato dedotto, idoneo a superare lavalutazione del giudice della cognizione in relazione ai reati di cui allesentenze sub 1) e sub 3).Quanto alla applicazione della disciplina della continuazione tra i reatidi cui alla sentenza sub 1) e sub 2), rilevava che non era stato allegatonessun elemento che consentisse di ricondurre i reati ad un’unicapreordinazione criminosa.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, lamenta violazione di legge inrelazione all’art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017.

Osserva che il collegioche ha deciso sull’istanza è composto dai un giudice onorario che,ai sensi del menzionato art. 30 non può decidere su reati diversida quelli di cui all’art. 550 cod. proc. pen., mentre, nel caso inesame, i reati oggetto delle sentenze sono quelli di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen. e che, nelprovvedimento, non si è dato atto della esistenza di esigenzetemporanee o situazioni emergenziali che possano giustificarel’assegnazione in deroga alla legge citata.2.2.

Con il secondo motivo, contesta la valutazione diinattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Scarcellaformulata dal giudice dell’esecuzione e la valutazione compiutasulle dichiarazioni degli altri chiamanti, affermando che il Tribunaleavrebbe omesso di compiere la necessaria verificare sugli elementiportati a sostegno dell’istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Haosservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causadi nullità la composizione del collegio di esecuzione con un giudice onorario, nonincidendo sulla capacità del giudice.Nel merito, osservava che l’ordinanza era congruamente motivata e che nonrisultavano dedotte né illogicità, né contraddittorietà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato relativamente al primo motivo.2.

Il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 30 del d.gs. n. 116 del2017 cui fa conseguire la nullità dell’ordinanza impugnata.3.

Il motivo è fondato, pur rendendosi necessarie alcune precisazioni.3.1.

Si è osservato che con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, èstata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria che ha delineatouno statuto applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e aiviceprocuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, asua volta sottoposto ad un radicale ripensamento.

Nel disciplinare leassegnazioni dei giudici onorari di pace nei procedimenti penali e civili, l'art. 11comma 6 del predetto decreto legislativo prevede che «Non possono essereassegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: a) per il settorecivile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domandeproposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché' deiprocedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dalsecondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondocomma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 2) iprocedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) iprocedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenzaobbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) iprocedimenti in materia di famiglia; b) per il settore penale: 1) i procedimentidiversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) lefunzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienzapreliminare; 4 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudicedi pace; 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale eil conseguente giudizio.Il successivo art. 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civilie penali) così recita: "1.

I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio peril processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9,comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali deltribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo lemodalità di cui al medesimo articolo.

I provvedimenti di destinazione devonoessere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dalverificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero,relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma,dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Ai giudicionorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnatiesclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza.

La destinazione èmantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

Del collegio non può farparte più di un giudice onorario di pace.”Inoltre, l’art. 12 ultima parte del d.lgs. n. 116 del 2017 dispone che “In ognicaso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile,a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e icollegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre icollegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicatinell'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale”.Tra i reati di cui al menzionato art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.,rientrano sia quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., sia quello di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990.La lettera della norma, “In ogni caso”, evidenzia che il legislatore ha postouna preclusione assoluta all'assegnazione dei giudici onorari nei collegi in alcunematerie, in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque, dellaparticolare incidenza dei provvedimenti adottati in queste materie sui diritti deicittadini, ponendo una limitazione espressa alla capacità del giudice onorario dipace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali.

In tal modo, la norma haintrodotto una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1,cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.,insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n.39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 - 01; Sez. 6, n. 9383 del 09/03/2021,non massimata; analogamente, con riferimento al divieto di destinazione delgiudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, Sez. 4, n.26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678-01; Sez. 3, n. 9076 del21/01/2020, Giovenzanza, Rv. 279942 - 01).Come evidenziato dalla sentenza della Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, Rv.285112-01, depone in questo senso anche il criterio di interpretazionesistematica.

Infatti, nel disciplinare i casi di sostituzione di un membro delcollegio e la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, l'art. 13 deldecreto n. 116 del 2017 consente l'inserimento in supplenza «sebbene nonricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1», mentre non richiama l'art.12, cosicché il divieto posto a comporre i collegi penali individuato da tale ultimanorma non può essere derogato con l'assegnazione in supplenza del giudiceonorario di pace.

Ed ancora, ulteriore conferma della interpretazione quipropugnata, si ricava dall'art. 30 del medesimo decreto, nel disciplinare il regimetransitorio, stabilisce un limite temporale al divieto, prevedendo che non siapplichi nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della norma, sia stata giàesercitata l’azione penale o, nel caso dei collegi di riesame, nel caso in cui lanotizia d reato sia stata acquisita prima della data di vigenza della norma.

Talelimitata applicazione rispetto ai procedimenti pendenti, costituisce una ulterioreconferma del fatto che, invece, dei casi futuri il divieto di cui all'art. 12 èoperante e non ammette deroghe.[OSCURATO:PERSONA] non ignora il diverso orientamento che esclude che la violazionedella norma possa integrare una causa di nullità, ritenendo che integri unaviolazione del comma 2 dell’art. 33 cod. proc. pen. e, quindi, attenga ad unaquestione organizzativa relativa alle disposizioni sulla destinazione del giudiceagli uffici giudiziari e alle sezioni che, a mente dell'art. 33, comma 2, cod. proc.pen., non si considera attinente alla capacità del giudice.

Ritiene, tuttavia, di noncondividere tale impostazione in quanto la norma «introduce una previsionegenerale che individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, cheprecede l'assegnazione dello stesso all'ufficio giudiziario e alle sezioni, e chel'espresso divieto, ivi contenuto, ne limiti la capacità a comporre il collegio chegiudica i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale e quello del riesame».

Si è osservato che «Il mutato quadronormativo, dunque, con l'introduzione di una disciplina organica dellamagistratura onoraria (d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116- Riforma organica dellamagistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace-, nonché' disciplinatransitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile2016, n. 57) nelle parti nelle quali ha modificato l'assegnazione dei giudicionorari ed ha disciplinato l'assegnazione di questi nei collegi penali e civili, cosìcome sopra evidenziato, impedisce di richiamare il precedente indirizzogiurisprudenziale, assolutamente maggioritario, secondo cui l'integrazione di uncollegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni delTribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, attesoche detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione deiprocedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez.5, n. 47999 del27/05/2016,Rv.268465 - 01) e che la trattazione da parte di un giudice onorariodi un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, commaterzo, lett. b) del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ossia in relazione a reati nonprevisti nell'art. 550, comma primo, cod. proc. pen., non è causa di nullità, inquanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativodell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (ex multis, Sez.4, n. 9323 del 14/12/2005, Iannaco, Rv. 233911 - 01), indirizzo interpretativoche si fondava sulla disposizione di cui all'ad 43 bis cit, che individuava lematerie di competenza, ma non stabiliva alcun divieto di svolgimento di funzionispecifiche da parte del giudice onorario, come ora è stato espressamenteprevisto.

La predetta norma, inoltre, è stata espressamente abrogata dall'art. 33del d.lgs. n. 116/2017» (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 – 01).1.

Tanto premesso, si osserva che la norma citata, ovvero l’art. 12 d.lgs.n. 116 del 2017 non distingue tra la fase di cognizione e quella di esecuzione,sicché deve ritenersi che si applichi anche alla fase esecutiva.Nel caso in esame, dagli atti, ai quali la Corte può accedere essendo statodenunciato un error in procedendo dal quale deriva una causa di nullità, sidesume che il Tribunale di Velletri, decidendo quale giudice dell’esecuzione suun’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen., ha deliberato in composizionecollegiale; dal provvedimento impugnato si evince che uno dei giudicicomponenti del collegio era un magistrato onorario ovvero la dr.ssa MailaLuciani; che una delle sentenze oggetto dell’istanza, ovvero quella del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello di Lecce il21.10.2022, irrevocabile il 16.11.2023, aveva ad oggetto i reati di cui all’art.416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (oltre ad ipotesi di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990) ovvero reati contemplati dall’art. 407 comma 2 lett.a) cod. proc. pen. per i quali è preclusa la possibilità di comporre il collegio congiudici onorari.2.

Ne discende che, avendo il Tribunale deliberato in composizionecollegiale, con un membro giudice onorario, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggiimpugnata deve ritenersi affetta da nullità e, conseguentemente annullata senzarinvio.

Deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri perl’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Velletri per l'ulteriore corso.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lletriudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 19 novembre 2025, il Tribunale di Velletri, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odiernoricorrente, ex art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza Corte di appello di Lecce del 21.10.2022;2) Sentenza Corte di appello di Lecce del 29.4.2022;3) Sentenza Corte di appello di Lecce del 6.7.2011;4) Sentenza Corte di appello di Lecce del 16.2.1993Osservava che la Corte di appello di Lecce, con la sentenza sub 1)aveva espressamente escluso il vincolo della continuazione dei reati ivigiudicati con quelli oggetto delle sentenze sub 3) e sub 4). Rilevava che,in ogni caso, gli elementi sopravvenuti segnalati dal ricorrente, ovvero ledichiarazioni del collaboratore di giustizia Scarcella, non erano idonei asuperare la valutazione effettuata in sede di cognizione in relazione allesentenze sub 1) e sub 4), stante l’inattendibilità del dichiarante desuntasia dall’amplissimo lasso di tempo intercorso tra tali dichiarazioni e i reatioggetto delle sentenze (circa 25 anni) sia dal fatto che sono contrastatedalle dichiarazioni rese da altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA]. Valutava,invece, come inconferenti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quantorelative ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). Osservava, altresì, che nessunelemento sopraggiunto era stato dedotto, idoneo a superare lavalutazione del giudice della cognizione in relazione ai reati di cui allesentenze sub 1) e sub 3).Quanto alla applicazione della disciplina della continuazione tra i reatidi cui alla sentenza sub 1) e sub 2), rilevava che non era stato allegatonessun elemento che consentisse di ricondurre i reati ad un’unicapreordinazione criminosa.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente formulando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge inrelazione all’art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017. Osserva che il collegioche ha deciso sull’istanza è composto dai un giudice onorario che,ai sensi del menzionato art. 30 non può decidere su reati diversida quelli di cui all’art. 550 cod. proc. pen., mentre, nel caso inesame, i reati oggetto delle sentenze sono quelli di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen. e che, nelprovvedimento, non si è dato atto della esistenza di esigenzetemporanee o situazioni emergenziali che possano giustificarel’assegnazione in deroga alla legge citata.2.2. Con il secondo motivo, contesta la valutazione diinattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Scarcellaformulata dal giudice dell’esecuzione e la valutazione compiutasulle dichiarazioni degli altri chiamanti, affermando che il Tribunaleavrebbe omesso di compiere la necessaria verificare sugli elementiportati a sostegno dell’istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Haosservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causadi nullità la composizione del collegio di esecuzione con un giudice onorario, nonincidendo sulla capacità del giudice.Nel merito, osservava che l’ordinanza era congruamente motivata e che nonrisultavano dedotte né illogicità, né contraddittorietà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato relativamente al primo motivo.2. Il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 30 del d.gs. n. 116 del2017 cui fa conseguire la nullità dell’ordinanza impugnata.3. Il motivo è fondato, pur rendendosi necessarie alcune precisazioni.3.1. Si è osservato che con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, èstata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria che ha delineatouno statuto applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e aiviceprocuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, asua volta sottoposto ad un radicale ripensamento. Nel disciplinare leassegnazioni dei giudici onorari di pace nei procedimenti penali e civili, l'art. 11comma 6 del predetto decreto legislativo prevede che «Non possono essereassegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: a) per il settorecivile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domandeproposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché' deiprocedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dalsecondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondocomma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 2) iprocedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) iprocedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenzaobbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) iprocedimenti in materia di famiglia; b) per il settore penale: 1) i procedimentidiversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) lefunzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienzapreliminare; 4 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudicedi pace; 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale eil conseguente giudizio.Il successivo art. 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civilie penali) così recita: "1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio peril processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9,comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali deltribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo lemodalità di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devonoessere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dalverificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero,relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma,dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudicionorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnatiesclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione èmantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può farparte più di un giudice onorario di pace.”Inoltre, l’art. 12 ultima parte del d.lgs. n. 116 del 2017 dispone che “In ognicaso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile,a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e icollegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre icollegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicatinell'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale”.Tra i reati di cui al menzionato art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.,rientrano sia quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., sia quello di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990.La lettera della norma, “In ogni caso”, evidenzia che il legislatore ha postouna preclusione assoluta all'assegnazione dei giudici onorari nei collegi in alcunematerie, in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque, dellaparticolare incidenza dei provvedimenti adottati in queste materie sui diritti deicittadini, ponendo una limitazione espressa alla capacità del giudice onorario dipace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali. In tal modo, la norma haintrodotto una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1,cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.,insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n.39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 - 01; Sez. 6, n. 9383 del 09/03/2021,non massimata; analogamente, con riferimento al divieto di destinazione delgiudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, Sez. 4, n.26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678-01; Sez. 3, n. 9076 del21/01/2020, Giovenzanza, Rv. 279942 - 01).Come evidenziato dalla sentenza della Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, Rv.285112-01, depone in questo senso anche il criterio di interpretazionesistematica. Infatti, nel disciplinare i casi di sostituzione di un membro delcollegio e la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, l'art. 13 deldecreto n. 116 del 2017 consente l'inserimento in supplenza «sebbene nonricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1», mentre non richiama l'art.12, cosicché il divieto posto a comporre i collegi penali individuato da tale ultimanorma non può essere derogato con l'assegnazione in supplenza del giudiceonorario di pace. Ed ancora, ulteriore conferma della interpretazione quipropugnata, si ricava dall'art. 30 del medesimo decreto, nel disciplinare il regimetransitorio, stabilisce un limite temporale al divieto, prevedendo che non siapplichi nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della norma, sia stata giàesercitata l’azione penale o, nel caso dei collegi di riesame, nel caso in cui lanotizia d reato sia stata acquisita prima della data di vigenza della norma. Talelimitata applicazione rispetto ai procedimenti pendenti, costituisce una ulterioreconferma del fatto che, invece, dei casi futuri il divieto di cui all'art. 12 èoperante e non ammette deroghe.[OSCURATO:PERSONA] non ignora il diverso orientamento che esclude che la violazionedella norma possa integrare una causa di nullità, ritenendo che integri unaviolazione del comma 2 dell’art. 33 cod. proc. pen. e, quindi, attenga ad unaquestione organizzativa relativa alle disposizioni sulla destinazione del giudiceagli uffici giudiziari e alle sezioni che, a mente dell'art. 33, comma 2, cod. proc.pen., non si considera attinente alla capacità del giudice. Ritiene, tuttavia, di noncondividere tale impostazione in quanto la norma «introduce una previsionegenerale che individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, cheprecede l'assegnazione dello stesso all'ufficio giudiziario e alle sezioni, e chel'espresso divieto, ivi contenuto, ne limiti la capacità a comporre il collegio chegiudica i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale e quello del riesame». Si è osservato che «Il mutato quadronormativo, dunque, con l'introduzione di una disciplina organica dellamagistratura onoraria (d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116- Riforma organica dellamagistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace-, nonché' disciplinatransitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile2016, n. 57) nelle parti nelle quali ha modificato l'assegnazione dei giudicionorari ed ha disciplinato l'assegnazione di questi nei collegi penali e civili, cosìcome sopra evidenziato, impedisce di richiamare il precedente indirizzogiurisprudenziale, assolutamente maggioritario, secondo cui l'integrazione di uncollegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni delTribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, attesoche detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione deiprocedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez.5, n. 47999 del27/05/2016,Rv.268465 - 01) e che la trattazione da parte di un giudice onorariodi un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, commaterzo, lett. b) del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ossia in relazione a reati nonprevisti nell'art. 550, comma primo, cod. proc. pen., non è causa di nullità, inquanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativodell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (ex multis, Sez.4, n. 9323 del 14/12/2005, Iannaco, Rv. 233911 - 01), indirizzo interpretativoche si fondava sulla disposizione di cui all'ad 43 bis cit, che individuava lematerie di competenza, ma non stabiliva alcun divieto di svolgimento di funzionispecifiche da parte del giudice onorario, come ora è stato espressamenteprevisto. La predetta norma, inoltre, è stata espressamente abrogata dall'art. 33del d.lgs. n. 116/2017» (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 – 01).1. Tanto premesso, si osserva che la norma citata, ovvero l’art. 12 d.lgs.n. 116 del 2017 non distingue tra la fase di cognizione e quella di esecuzione,sicché deve ritenersi che si applichi anche alla fase esecutiva.Nel caso in esame, dagli atti, ai quali la Corte può accedere essendo statodenunciato un error in procedendo dal quale deriva una causa di nullità, sidesume che il Tribunale di Velletri, decidendo quale giudice dell’esecuzione suun’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen., ha deliberato in composizionecollegiale; dal provvedimento impugnato si evince che uno dei giudicicomponenti del collegio era un magistrato onorario ovvero la dr.ssa MailaLuciani; che una delle sentenze oggetto dell’istanza, ovvero quella del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello di Lecce il21.10.2022, irrevocabile il 16.11.2023, aveva ad oggetto i reati di cui all’art.416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (oltre ad ipotesi di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990) ovvero reati contemplati dall’art. 407 comma 2 lett.a) cod. proc. pen. per i quali è preclusa la possibilità di comporre il collegio congiudici onorari.2. Ne discende che, avendo il Tribunale deliberato in composizionecollegiale, con un membro giudice onorario, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggiimpugnata deve ritenersi affetta da nullità e, conseguentemente annullata senzarinvio. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri perl’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Velletri per l'ulteriore corso.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris