CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a TREVIGLIO il 11/09/2004 avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, per (, il reato di cui all'art. 731 comma 11d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 0337 cod.pen. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed esclusione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. t 3. - Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto tenuto conto dell'accordo intervenuto e della correttezza della qualificazione giuridica in ragione del quantitativo di stupefacente. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M