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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35583/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale, condannando ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e all'eccessiva quantificazione della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Il motivo dedotto risulta generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

Come affermato dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue alla formulazione di motivi generici, che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, risultando privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza della recidiva, valorizzando i precedenti penali specifici del ricorrente per reati contro il patrimonio, sia in ordine alla determinazione della pena, ritenuta congrua alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità dei rei e alla gravità del fatto (sottrazione del portafoglio contenente i documenti di identità della vittima).

Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Nel caso di specie, la pena irrogata risulta ampiamente inferiore al medio edittale, rendendo la motivazione resa immune da censure.

Il ricorrente si limita a reiterare le genericamente doglianze già proposte in appello e disattese con congrua motivazione, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, Y."-) sollecitando così una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ![OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale, condannando ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e all'eccessiva quantificazione della pena. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo dedotto risulta generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Come affermato dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue alla formulazione di motivi generici, che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, risultando privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza della recidiva, valorizzando i precedenti penali specifici del ricorrente per reati contro il patrimonio, sia in ordine alla determinazione della pena, ritenuta congrua alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità dei rei e alla gravità del fatto (sottrazione del portafoglio contenente i documenti di identità della vittima). Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie, la pena irrogata risulta ampiamente inferiore al medio edittale, rendendo la motivazione resa immune da censure. Il ricorrente si limita a reiterare le genericamente doglianze già proposte in appello e disattese con congrua motivazione, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, Y."-) sollecitando così una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ![OSCURATO:PERSONA]
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