CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della condanna del Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione alla detenzione di 231,28 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in sessantacinque involucri, 0,80 grammi di cocaina, 28,30 grammi di cocaina, Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. Rilevato che l'unico motivo, con cui si deduce la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura 1già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez.U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076). La Corte di appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostavano alla qualificazione del fatto come lieve il quantitativo e la diversità di sostanza stupefacente che la ricorrente deteneva, la suddivisione in dosi, la disponibilità di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione e che, comunque, le modalità del fatto non avevano connotazione di intrinseca modestia. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q P.Q.MMari na Dona erranti