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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23770/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVI DELLA DECISrONE

1. STANCATO Nicodemo ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al furto in appartamento di una bicicletta mountain bike che veniva custodita all'interno di un balcone.

Il ricorrente si duole di difetto di motivazione assumendo l'insussistenza del patrimonio indiziario su cui era stata fondata l'affermazione di responsabilità a suo carico.

Le censure risultano ribadite in una memoria difensiva tempestivamente depositata

2. I motivi di ricorso, concernenti l'affermazione di responsabilità del prevenuto, sono costituiti da mere doglianze in fatto e risultano altresì privi di confronto con gli argomenti sviluppati dal giudice distrettuale che ha riconosciuto, con motivazione priva di salti logici, come lo STANCATO sia stato fermato in flagranza di reato subito dopo essersi impossessato della bicicletta (circa dieci minuti), che portava con sé, mentre conduceva altra bicicletta e che lo stesso risultava sostanzialmente confesso sul fatto di essersi introdotto nel terrazzo dell'abitazione per impossessarsi del bene ivi custodito.

3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esterrsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVI DELLA DECISrONE 1. STANCATO Nicodemo ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al furto in appartamento di una bicicletta mountain bike che veniva custodita all'interno di un balcone. Il ricorrente si duole di difetto di motivazione assumendo l'insussistenza del patrimonio indiziario su cui era stata fondata l'affermazione di responsabilità a suo carico. Le censure risultano ribadite in una memoria difensiva tempestivamente depositata 2. I motivi di ricorso, concernenti l'affermazione di responsabilità del prevenuto, sono costituiti da mere doglianze in fatto e risultano altresì privi di confronto con gli argomenti sviluppati dal giudice distrettuale che ha riconosciuto, con motivazione priva di salti logici, come lo STANCATO sia stato fermato in flagranza di reato subito dopo essersi impossessato della bicicletta (circa dieci minuti), che portava con sé, mentre conduceva altra bicicletta e che lo stesso risultava sostanzialmente confesso sul fatto di essersi introdotto nel terrazzo dell'abitazione per impossessarsi del bene ivi custodito. 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esterrsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23770/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris