Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 21119/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25451/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società e, in proprio, di socio, ed [OSCURATO:PERSONA], quale socia della società, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Ruffini, n. 2/a, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 120/11/15 del 25/2/2015, della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate notificò alla società Nuova ferramenta di eredi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e ai soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alcuni avvisi di accertamento in tema di II.DD., Iva e Irap, relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2008, conseguenti a P.V.C. della Guardia di Finanza del 7/7/2011, notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con cui fu accertata l'emissione di fatture false corrispondenti ad operazioni inesistenti.

Impugnati i predetti atti dai contribuenti, sul presupposto della mancata notifica del P.V.C. e della conseguente illegittimità degli avvisi, la C.T.P. di Pordenone, previa riunione dei procedimenti, respinse i ricorsi con sentenza del 8/2/2013, con la quale accertò che la notifica era stata effettuata il 13/7/2011 e si era regolarmente perfezionata.

La C.T.R. per il [OSCURATO:PERSONA], adita dai contribuenti, confermò tale decisione, con sentenza n. 120/11/15, depositata il 25/3/2015.

2. Contro la predetta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.

L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 140 cod. proc. civ. e dell'art. 48, disp. att., cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto insussistente la violazione delle suddette norme, eccepita sia in primo grado che in sede di gravame, senza fornire una precisa risposta, nonostante l'avviso di deposito presso la casa comunale del Comune di Spilimbergo, affisso sulla porta dell'abitazione del Teia e poi inviato con raccomandata informativa, non contenesse affatto l'indicazione della natura dell'atto notificato, come invece prescritto dal ridetto art. 48, punto 2, ma si riferisse genericamente a due plichi costituiti da scatole di cartone «contenenti atti che la riguardano», così non assolvendo alla funzione di informare dell'avvenuto deposito dell'atto e dei suoi elementi minimi di identificazione, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto non preceduti da regolare notifica del P.V.C..

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 140 cod. proc. civ., dell'art. 6, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all'eccezione con la quale i contribuenti avevano lamentato che il plico, depositato nella casa comunale in data 8/7/2011, fosse stato restituito alla Guardia di Finanza in data 23/8/2011, appena 41 giorni dopo la ricezione del relativo avviso, avvenuta il 13/7/2011, per avere la C.T.R. affermato che la notificazione del P.V.C. era avvenuta trascorsi dieci giorni dalla notificazione della raccomandata, reputando inutili e fuorvianti le considerazioni degli appellanti in ordine alla brevità dei termini di deposito degli atti.

Ad avviso dei contribuenti, invece la permanenza del plico presso la casa comunale non poteva essere inferiore ai sei mesi, in applicazione analogica dell'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982 in tema di notificazione eseguita attraverso il servizio postale, così come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 15 maggio 2005, n. 80, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 346/1998 in ragione della funzione di conoscenza assolta e dell'esigenza, ad esso sottesa, di garantire il diritto di difesa, oppure quantomeno di sessanta giorni ai sensi dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in ottemperanza alla garanzia di effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, cui è tenuto l'Ufficio, e al principio di difesa sancito dall'art. 24 Cost..

3. Col terzo motivo, infine, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che la notificazione del P.V.C. era avvenuta trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, essendo inutili e fuorvianti le considerazioni degli appellanti in ordine alla brevità dei termini di deposito degli atti, senza considerare che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente concede a quest'ultimo un termine di sessanta giorni per presentare le proprie difese e che l'eccessiva riduzione dei termini di deposito del plico (soli 41 giorni) non le aveva consentito di conoscerne il contenuto, non essendo stati gli atti rivenuti presso la casa comunale nella data dell'accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di predisporre la propria difesa prima che venissero emessi gli avvisi di ricevimento, ad essa notificati il 20/10/2011, i quali, peraltro, ne avevano richiamato per relationem i contenuti.

4. Il primo motivo è infondato.

Va innanzitutto detto che il procedimento notificatorio eseguito nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., che postula l'impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, impone all'ufficiale giudiziario di porre in essere tutti gli adempimenti prescritti da tale disposizione al fine di garantire la conoscenza legale dell'atto e, dunque, di depositarne una copia nella casa del comune in cui deve eseguirsi la notificazione, di affiggere, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario il relativo avviso di deposito - contenente, ai sensi dell'art. 48, disp. att. cod. proc. civ., il nome del richiedente la notificazione e del destinatario, l'indicazione della natura dell'atto notificato e la data e la firma dell'ufficiale giudiziario - e di darne comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dall'attuazione di tutti questi adempimenti, considerati essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria (Cass., Sez. 5, 26/11/2014, n. 25079), e, con riguardo al destinatario, dal ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-2, 2/10/2015, n. 19772; Cass., Sez. 6-3, 25/2/2011, n. 4748; Cass., Sez. 3, 31/3/2010, n. 7809), deriva il perfezionamento della notificazione (Cass., Sez. 5, 23/2/2021, n. 4773; Cass., Sez. 5, 4/7/2019, n.17970), mentre dall'omissione di uno di essi deriva la sua nullità che può però essere sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale (Cass., Sez. 6-L, 4/12/2019, n. 31724; Cass., Sez. 6-L, 9/1/12019, n. 265; Cass., Sez. 5, 27/5/2011, n. 11713; Cass., Sez. 5, 30/9/2016, n. 19522), essendo a tal fine sufficiente che l'atto sia entrato nella sua sfera di conoscibilità (Cass., Sez. 6- 2, 2/10/2015, n. 19772), a prescindere dalla sua effettiva ricezione e, quindi, dalla conoscenza effettiva del suo contenuto (Cass., Sez.

U, 20/07/2016, n. 14916).

Con specifico riguardo all'avviso trasmesso con raccomandata, deve osservarsi come questo non tenga luogo dell'atto da notificare, né debba esplicitarne i contenuti, assolvendo ad una funzione meramente informativa, ma contenga la sola notizia del deposito dell'atto nella casa comunale (sul punto Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26864; Cass., Sez. 5, 20/12/2016, n. 27479), continuando, invece, a gravare sul destinatario l'onere, che riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire iniziative giudiziali, di ritirare materialmente l'atto (Cass., Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6089, in motivazione).

Nella specie, la C.T.R. non si è affatto discostata da tali principi, avendo preso in esame l'avviso e avendolo reputato idoneo a rendere edotta la parte del relativo contenuto, allorché, in linea con quanto affermato dalla C.T.P., lo ha considerato sottratto alla dedotta violazione dell'art. 48, disp. att., cod. proc. civ..

Ne deriva che non possa ravvisarsi la lamentata violazione di legge, risolvendosi la doglianza, ancorché formalmente fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U., 25/10/2013, n. 24148).

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.Si osserva innanzitutto come, all'esito della sentenza addittiva n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, il procedimento notificatorio eseguito nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., faccia esplicitamente coincidere il perfezionamento della notifica con il ricevimento della raccomandata informativa e dunque con la conoscibilità (e non con l'effettiva conoscenza) dell'atto, onerando la parte del suo ritiro presso il Comune di residenza e consentendogli di allestire iniziative giudiziali, senza prevedere alcun termine di permanenza dello stesso presso la casa comunale, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore (Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6089).

Il primo regime, dunque, si distingue nettamente da quello contemplato dall'art. 8, quarto comma, legge n. 890 del 1982, senza che tale diversità ponga dubbi di legittimità costituzionale, atteso che, come evincibile dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 citata dai contribuenti, non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa, e che l'art. 8, legge n. 892 del 1980 non deve necessariamente essere assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità dei regimi notificatori alternativi, quanto a momento perfezionativo e a individuazione dei requisiti essenziali (Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6089, in motivazione), trovando giustificazione l'eventuale diversità di disciplina dei due regimi nella diversità dei relativi presupposti (Cass., Sez. 3, 21/02/2006, n. 3685).

Ciò comporta che, con riferimento alla pretesa applicabilità del termine semestrale di permanenza dell'atto nella casa comunale, sancito dall'art. 8, legge n. 892 del 1980, la C.T.R. ne abbia correttamente escluso la fondatezza, (y allorché ha ritenuto inutili e fuorvianti «le considerazioni degli appellanti in ordine alla brevità dei termini di deposito degli atti» e reputata corretta la notificazione in quanto avvenuta trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass., Sez. 5, 26/2/2019, n. 5556; Cass., Sez. 6-2, 2/10/2015, n. 19772) ed essendo congrua la permanenza dell'atto presso la casa comunale per un tempo pari a quello necessario per il perfezionamento della notifica, dato dalla conoscibilità legale dell'avviso.

Peraltro, una volta che l'atto rientra nella sfera di conoscibilità del destinatario, spetta a quest'ultimo attivarsi per il materiale ritiro dell'atto (Cass., Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6089, in motivazione).

In conseguenza, dunque, della diversità dei due regimi, deve escludersi la fondatezza della censura proposta.

3. Il terzo motivo è, infine, inammissibile.

Va, innanzitutto, considerato come la questione sollevata con tale censura non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere della parte non soltanto allegare l'avvenuta sua deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 - 5, 13/12/2019, n. 32804), specie ove si consideri che la violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere contestata dal contribuente nel ricorso introduttivo, considerata sia la finalità perseguita dalla norma di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, sia la natura recettizia dell'atto impositivo tributario da porsi in relazione con il suo duplice scopo di impedire la decadenza dell'Amministrazione predetta dalle potestà di accertamento e di riscossione dei tributi e di porre la parte in grado di contestare, anche in sede giudiziaria, la pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, 09/06/2017, n. 14395).

La predetta disposizione sancisce, infatti, che «dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori», vietando l'emanazione dell'avviso di accertamento, salvi casi di particolare e motivata urgenza, «prima della scadenza del predetto termine», il quale decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (Cass., Sez.

U, 29/07/2013, n. 18184), e dunque, alla stregua delle prescrizioni di cui agli artt. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalla sua sottoscrizione e consegna a conclusione dell'accesso (Cass., Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2593), ovvero dalla sua conoscibilità legale in seguito alla sua notifica, derivando dalla emissione dell'avviso ante tempus la sua invalidità.

Ne consegue che, avendo i contribuenti ricevuto notizia dell'avvenuta notifica del P.V.C. in data 13/7/2011 ed essendo stati gli avvisi di accertamento notificati in data 20/10/2011, a distanza di oltre 90 giorni, la lamentata violazione non può dirsi esservi stata, a nulla rilevando che la restituzione degli atti al soggetto notificante fosse avvenuta il 23/8/2011, essendo derivata la mancata conoscenza dell'atto notificato, da parte dei contribuenti, dalla loro inerzia nel lasso temporale intercorso tra l'avvio del procedimento notificatorio e il suo perfezionamento a termini di legge.

Deriva da quanto detto l'inammissibilità del motivo.

5. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo e l'inammissibilità del terzo, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25451/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società e, in proprio, di socio, ed [OSCURATO:PERSONA], quale socia della società, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Ruffini, n. 2/a, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 120/11/15 del 25/2/2015, della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate notificò alla società Nuova ferramenta di eredi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e ai soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alcuni avvisi di accertamento in tema di II.DD., Iva e Irap, relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2008, conseguenti a P.V.C. della Guardia di Finanza del 7/7/2011, notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con cui fu accertata l'emissione di fatture false corrispondenti ad operazioni inesistenti. Impugnati i predetti atti dai contribuenti, sul presupposto della mancata notifica del P.V.C. e della conseguente illegittimità degli avvisi, la C.T.P. di Pordenone, previa riunione dei procedimenti, respinse i ricorsi con sentenza del 8/2/2013, con la quale accertò che la notifica era stata effettuata il 13/7/2011 e si era regolarmente perfezionata. La C.T.R. per il [OSCURATO:PERSONA], adita dai contribuenti, confermò tale decisione, con sentenza n. 120/11/15, depositata il 25/3/2015. 2. Contro la predetta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 140 cod. proc. civ. e dell'art. 48, disp. att., cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto insussistente la violazione delle suddette norme, eccepita sia in primo grado che in sede di gravame, senza fornire una precisa risposta, nonostante l'avviso di deposito presso la casa comunale del Comune di Spilimbergo, affisso sulla porta dell'abitazione del Teia e poi inviato con raccomandata informativa, non contenesse affatto l'indicazione della natura dell'atto notificato, come invece prescritto dal ridetto art. 48, punto 2, ma si riferisse genericamente a due plichi costituiti da scatole di cartone «contenenti atti che la riguardano», così non assolvendo alla funzione di informare dell'avvenuto deposito dell'atto e dei suoi elementi minimi di identificazione, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto non preceduti da regolare notifica del P.V.C.. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 140 cod. proc. civ., dell'art. 6, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all'eccezione con la quale i contribuenti avevano lamentato che il plico, depositato nella casa comunale in data 8/7/2011, fosse stato restituito alla Guardia di Finanza in data 23/8/2011, appena 41 giorni dopo la ricezione del relativo avviso, avvenuta il 13/7/2011, per avere la C.T.R. affermato che la notificazione del P.V.C. era avvenuta trascorsi dieci giorni dalla notificazione della raccomandata, reputando inutili e fuorvianti le considerazioni degli appellanti in ordine alla brevità dei termini di deposito degli atti. Ad avviso dei contribuenti, invece la permanenza del plico presso la casa comunale non poteva essere inferiore ai sei mesi, in applicazione analogica dell'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982 in tema di notificazione eseguita attraverso il servizio postale, così come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 15 maggio 2005, n. 80, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 346/1998 in ragione della funzione di conoscenza assolta e dell'esigenza, ad esso sottesa, di garantire il diritto di difesa, oppure quantomeno di sessanta giorni ai sensi dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in ottemperanza alla garanzia di effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, cui è tenuto l'Ufficio, e al principio di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. 3. Col terzo motivo, infine, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che la notificazione del P.V.C. era avvenuta trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, essendo inutili e fuorvianti le considerazioni degli appellanti in ordine alla brevità dei termini di deposito degli atti, senza considerare che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente concede a quest'ultimo un termine di sessanta giorni per presentare le proprie difese e che l'eccessiva riduzione dei termini di deposito del plico (soli 41 giorni) non le aveva consentito di conoscerne il contenuto, non essendo stati gli atti rivenuti presso la casa comunale nella data dell'accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di predisporre la propria difesa prima che venissero emessi gli avvisi di ricevimento, ad essa notificati il 20/10/2011, i quali, peraltro, ne avevano richiamato per relationem i contenuti. 4. Il primo motivo è infondato. Va innanzitutto detto che il procedimento notificatorio eseguito nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., che postula l'impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, impone all'ufficiale giudiziario di porre in essere tutti gli adempimenti prescritti da tale disposizione al fine di garantire la conoscenza legale dell'atto e, dunque, di depositarne una copia nella casa del comune in cui deve eseguirsi la notificazione, di affiggere, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario il relativo avviso di deposito - contenente, ai sensi dell'art. 48, disp. att. cod. proc. civ., il nome del richiedente la notificazione e del destinatario, l'indicazione della natura dell'atto notificato e la data e la firma dell'ufficiale giudiziario - e di darne comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dall'attuazione di tutti questi adempimenti, considerati essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria (Cass., Sez. 5, 26/11/2014, n. 25079), e, con riguardo al destinatario, dal ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-2, 2/10/2015, n. 19772; Cass., Sez. 6-3, 25/2/2011, n. 4748; Cass., Sez. 3, 31/3/2010, n. 7809), deriva il perfezionamento della notificazione (Cass., Sez. 5, 23/2/2021, n. 4773; Cass., Sez. 5, 4/7/2019, n.17970), mentre dall'omissione di uno di essi deriva la sua nullità che può però essere sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale (Cass., Sez. 6-L, 4/12/2019, n. 31724; Cass., Sez. 6-L, 9/1/12019, n. 265; Cass., Sez. 5, 27/5/2011, n. 11713; Cass., Sez. 5, 30/9/2016, n. 19522), essendo a tal fine sufficiente che l'atto sia entrato nella sua sfera di conoscibilità (Cass., Sez. 6- 2, 2/10/2015, n. 19772), a prescindere dalla sua effettiva ricezione e, quindi, dalla conoscenza effettiva del suo contenuto (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916). Con specifico riguardo all'avviso trasmesso con raccomandata, deve osservarsi come questo non tenga luogo dell'atto da notificare, né debba esplicitarne i contenuti, assolvendo ad una funzione meramente informativa, ma contenga la sola notizia del deposito dell'atto nella casa comunale (sul punto Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26864; Cass., Sez. 5, 20/12/2016, n. 27479), continuando, invece, a gravare sul destinatario l'onere, che riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire iniziative giudiziali, di ritirare materialmente l'atto (Cass., Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6089, in motivazione). Nella specie, la C.T.R. non si è affatto discostata da tali principi, avendo preso in esame l'avviso e avendolo reputato idoneo a rendere edotta la parte del relativo contenuto, allorché, in linea con quanto affermato dalla C.T.P., lo ha considerato sottratto alla dedotta violazione dell'art. 48, disp. att., cod. proc. civ.. Ne deriva che non possa ravvisarsi la lamentata violazione di legge, risolvendosi la doglianza, ancorché formalmente fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148). 2. Il secondo motivo è parimenti infondato.Si osserva innanzitutto come, all'esito della sentenza addittiva n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, il procedimento notificatorio eseguito nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., faccia esplicitamente coincidere il perfezionamento della notifica con il ricevimento della raccomandata informativa e dunque con la conoscibilità (e non con l'effettiva conoscenza) dell'atto, onerando la parte del suo ritiro presso il Comune di residenza e consentendogli di allestire iniziative giudiziali, senza prevedere alcun termine di permanenza dello stesso presso la casa comunale, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore (Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6089). Il primo regime, dunque, si distingue nettamente da quello contemplato dall'art. 8, quarto comma, legge n. 890 del 1982, senza che tale diversità ponga dubbi di legittimità costituzionale, atteso che, come evincibile dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 citata dai contribuenti, non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa, e che l'art. 8, legge n. 892 del 1980 non deve necessariamente essere assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità dei regimi notificatori alternativi, quanto a momento perfezionativo e a individuazione dei requisiti essenziali (Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6089, in motivazione), trovando giustificazione l'eventuale diversità di disciplina dei due regimi nella diversità dei relativi presupposti (Cass., Sez. 3, 21/02/2006, n. 3685). Ciò comporta che, con riferimento alla pretesa applicabilità del termine semestrale di permanenza dell'atto nella casa comunale, sancito dall'art. 8, legge n. 892 del 1980, la C.T.R. ne abbia correttamente escluso la fondatezza, (y allorché ha ritenuto inutili e fuorvianti «le considerazioni degli appellanti in ordine alla brevità dei termini di deposito degli atti» e reputata corretta la notificazione in quanto avvenuta trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass., Sez. 5, 26/2/2019, n. 5556; Cass., Sez. 6-2, 2/10/2015, n. 19772) ed essendo congrua la permanenza dell'atto presso la casa comunale per un tempo pari a quello necessario per il perfezionamento della notifica, dato dalla conoscibilità legale dell'avviso. Peraltro, una volta che l'atto rientra nella sfera di conoscibilità del destinatario, spetta a quest'ultimo attivarsi per il materiale ritiro dell'atto (Cass., Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6089, in motivazione). In conseguenza, dunque, della diversità dei due regimi, deve escludersi la fondatezza della censura proposta. 3. Il terzo motivo è, infine, inammissibile. Va, innanzitutto, considerato come la questione sollevata con tale censura non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere della parte non soltanto allegare l'avvenuta sua deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 - 5, 13/12/2019, n. 32804), specie ove si consideri che la violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere contestata dal contribuente nel ricorso introduttivo, considerata sia la finalità perseguita dalla norma di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, sia la natura recettizia dell'atto impositivo tributario da porsi in relazione con il suo duplice scopo di impedire la decadenza dell'Amministrazione predetta dalle potestà di accertamento e di riscossione dei tributi e di porre la parte in grado di contestare, anche in sede giudiziaria, la pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, 09/06/2017, n. 14395). La predetta disposizione sancisce, infatti, che «dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori», vietando l'emanazione dell'avviso di accertamento, salvi casi di particolare e motivata urgenza, «prima della scadenza del predetto termine», il quale decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (Cass., Sez. U, 29/07/2013, n. 18184), e dunque, alla stregua delle prescrizioni di cui agli artt. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalla sua sottoscrizione e consegna a conclusione dell'accesso (Cass., Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2593), ovvero dalla sua conoscibilità legale in seguito alla sua notifica, derivando dalla emissione dell'avviso ante tempus la sua invalidità. Ne consegue che, avendo i contribuenti ricevuto notizia dell'avvenuta notifica del P.V.C. in data 13/7/2011 ed essendo stati gli avvisi di accertamento notificati in data 20/10/2011, a distanza di oltre 90 giorni, la lamentata violazione non può dirsi esservi stata, a nulla rilevando che la restituzione degli atti al soggetto notificante fosse avvenuta il 23/8/2011, essendo derivata la mancata conoscenza dell'atto notificato, da parte dei contribuenti, dalla loro inerzia nel lasso temporale intercorso tra l'avvio del procedimento notificatorio e il suo perfezionamento a termini di legge. Deriva da quanto detto l'inammissibilità del motivo. 5. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo e l'inammissibilità del terzo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del cont
Sentenza Cassazione n. 21119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris