CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Roma il 9 gennaio 2025, ha ridotto ad anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 9 luglio 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta il vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto generico, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni in punto di pena della sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e 3), avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato l'oggettiva gravità della condotta per cui si è proceduto, che ha riguardato la custodia di elevati quantitativi di droga, da cui erano ricavabili oltre 350.000 dosi medie singole. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M