Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14237/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 20/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi ovvero per il loro rigetto e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 20/09/2019 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 17/09/2018 del G.i.p. del Tribunale di Messina, che le aveva condannate per il reato di tentativo di estorsione.Con ricorsi congiunti, deducono:

1.1. "Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettere B ed E c.p.p. in relazione agli artt. 56 e 629, c.p. per erronea applicazione della legge penale, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti".

Secondo la difesa la Corte di appello ha acriticamente confermato la sentenza di primo grado, privilegiando le dichiarazioni delle persone offese, senza tenere in considerazione le querele e le sentenze prodotte in atti, dalle quali emerge il contrasto esistente tra le ricorrenti e í titolari del ristorante Shelter.

La difesa aggiunge che i fatti andavano più correttamente qualificati come ingiurie e minacce e che dovevano considerarsi mancanti il profitto e il danno.

1.2. "Violazione dell'art. 606 lett.

C ed E c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, illogica motivazione e travisamento dei fatti".

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano l'inutilizzabilità della sentenza prodotta dalle persone offese alla Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non definitiva.

1.3. "Violazione dell'art. 606, lettera E c.p.p., in relazione agli artt. 56 e 629 per mancanza di motivazione e illogicità manifesta, in ordine alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]".

A tal riguardo la difesa sostiene che il giudizio doveva avere esito positivo per [OSCURATO:PERSONA], perché doveva essere assolta per non aver commesso il fatto, «stante il suo ruolo totalmente marginale e minimale».

A sostegno dell'assunto illustra gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per evidenziare che essi non sono idonei a far ritenere sussistente il reato di tentativo di estorsione né di fare assumere a [OSCURATO:PERSONA] la veste di concorrente.

1.4. "Violazione dell'art. 606 lettera E c.p.p., in relazione all'aggravante di più persone di cui all'art. 629 comma 2 c.p., per mancanza di motivazione e illogicità manifesta".

A tal proposito si assume la mancanza di prova circa la compresenza delle due donne al momento dei fatti, mentre emerge la prova del contrario, visto che a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati soltanto due episodi.

1.5. "Violazione dell'art. 606 lett.

E c.p.p., per mancanza di motivazione, illogicità manifesta in riferimento all'art. 612-bis, cod.pen.".

Con il quinto motivo le ricorrenti sostengono che i fatti andavano più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 612-bis, cod.pen., non condividendo le motivazioni spese dalla Corte di appello per escludere la configurazione di tale ipotesi di reato..99 o•,k \-0

1.6. "Violazione dell'art. 606 lettera E c.p.p. in relazione all'art. 610 c.p. per mancanza e illogica motivazione".

Con il sesto motivo le ricorrenti sostengono che i fatti andavano più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 610 cod.pen., non condividendo le motivazioni spese dalla Corte di appello per escludere la configurazione di tale ipotesi di reato.

1.7. Violazione dell'art. 606 lett.

E c.p.p. in relazione alla derubricazione degli artt. 56, 629 c.p. nel reato di cui all'art. 513-bis, cod.pen. per mancanza di motivazione e illogicità manifesta".

Con il settimo motivo le ricorrenti sostengono che i fatti andavano più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 513-bis, cod.pen., non condividendo le motivazioni spese dalla Corte di appello per escludere la configurazione di tale ipotesi di reato.

1.8. "Violazione dell'art. 606 lett.

E in relazione all'art. 599 c.p. per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione".

Con l'ottavo motivo le ricorrenti sostengono la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 599, cod.pen. relazione al capo B).

1.9. "Violazione dell'art. 606 lett.

E c.p.p., in relazione all'art. 62-bis c.p., per mancanza di motivazione e illogicità manifesta".

Con il nono motivo le ricorrenti denunciano il vizio di omessa motivazione con riguardo al motivo di gravame relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Con nota scritta pervenuta il 19/11/2021, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle identiche questioni proposte con l'atto di gravame e risolte dalla Corte di appello che è giunta alla conferma della condanna descrivendo il contesto di estrema conflittualità in cui è maturata la vicenda in esame e lo svolgimento dinamico di essa.

A tal proposito ha valorizzato le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il compendio video-fotografico, oltre che i contenuti delle querele presentate dalle persone offese.

Nel fare ciò -saldandosi con la sentenza di primo grado- ha spiegato: che l'ingiusto profitto dell'estorsione andava ravvisato nello sviamento della clientela dello Shelter nella titolarità delle vittime in favore del [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità delle imputate; che non poteva configurarsi il reato di atti persecutori, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dall'art. 629, cod.pen. e dall'art. 612-bis, cod.pen. e perché tutte le condotte erano state perpetrate per perseguire l'ingiusto profitto; che doveva ritenersi configurata l'aggravante delle più persone riunite, attesa la compresenza delle due donne nella maggior parte delle condotte, a nulla rilevando che in alcune occasioni fosse presente l'una o l'altra sorella.

La compresenza delle due donne viene testimoniata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di avere assistito più volte alle minacce profferite da entrambe le sorelle o di averle udite (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale alle pagine 4 e 5; che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte della sorella escludeva la sua non colpevolezza; che la ritenuta configurabilità del delitto di estorsione escludeva la possibilità di ritenere configurate le ipotesi delittuose meno gravi prospettate dalla difesa, ossia la minaccia, la violenza privata o l'illecita concorrenza con violenza o minaccia; che mancava il requisito della reciprocità richiesto per configurare la causa di non punibilità previsto dall'art. 599, cod.pen. in relazione al reato contestato al capo B).

1.1. Ciò premesso, i motivi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo si risolvono nell'esposizione di un risultato valutativo del compendio probatorio opposto a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, così che essi sollecitano alla Corte di legittimità questioni di merito la cui valutazione le è preclusa.

Si deve, infatti, ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Un'autonoma causa di inammissibilità colpisce la denuncia di inutilizzabilità esposta con il secondo motivo di ricorso e avente a oggetto la sentenza -non definitiva- pronunciata il 24 aprile 2019 dal Tribunale di Messina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena yk oJn.,?,Ni, l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud., dep. il 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01).

Tale indicazione risultava tanto più necessaria nel caso in esame, ove si consideri che essa appare marginale rispetto al costrutto motivazionale, visto che di essa non si ha traccia nella motivazione della sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello si è saldata.

Tanto, invero, risalta la marginalità della sentenza denunciata di inutilizzabilità, rispetto al costrutto motivazionale considerato nel suo complesso.

Da qui l'inammissibilità del motivo.

3. Il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in ragione dell'aspecificità del correlato motivo di appello, che si è risolto in una generica evocazione della possibilità di riconoscere le attenuanti in questione, sulla base di elementi indicati in maniera eminentemente generica e senza contrastare quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, che le aveva negate rimarcando la personalità delle imputate, la ripetitività delle condotte, il loro protrarsi per un tempo oltremodo lungo e in ragione della gravità delle stesse.

In ragione di tale rilievo preliminare circa l'inammissibilità del correlato motivo di appello, va ricordato che «le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria.

Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione.

L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto», (Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Pilloni, Rv. 185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. -dep. 21/03/1988-, Alticozzi, Rv. 177925; più di recente, nello stesso senso, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud. -dep. 20/3/2017, Andronaco).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5 )\••••• \..fr.... \.0

5. L'esito del giudizio comporta anche la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite partici civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 20/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi ovvero per il loro rigetto e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 20/09/2019 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 17/09/2018 del G.i.p. del Tribunale di Messina, che le aveva condannate per il reato di tentativo di estorsione.Con ricorsi congiunti, deducono: 1.1. "Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lettere B ed E c.p.p. in relazione agli artt. 56 e 629, c.p. per erronea applicazione della legge penale, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti". Secondo la difesa la Corte di appello ha acriticamente confermato la sentenza di primo grado, privilegiando le dichiarazioni delle persone offese, senza tenere in considerazione le querele e le sentenze prodotte in atti, dalle quali emerge il contrasto esistente tra le ricorrenti e í titolari del ristorante Shelter. La difesa aggiunge che i fatti andavano più correttamente qualificati come ingiurie e minacce e che dovevano considerarsi mancanti il profitto e il danno. 1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. C ed E c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, illogica motivazione e travisamento dei fatti". Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano l'inutilizzabilità della sentenza prodotta dalle persone offese alla Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non definitiva. 1.3. "Violazione dell'art. 606, lettera E c.p.p., in relazione agli artt. 56 e 629 per mancanza di motivazione e illogicità manifesta, in ordine alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]". A tal riguardo la difesa sostiene che il giudizio doveva avere esito positivo per [OSCURATO:PERSONA], perché doveva essere assolta per non aver commesso il fatto, «stante il suo ruolo totalmente marginale e minimale». A sostegno dell'assunto illustra gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per evidenziare che essi non sono idonei a far ritenere sussistente il reato di tentativo di estorsione né di fare assumere a [OSCURATO:PERSONA] la veste di concorrente. 1.4. "Violazione dell'art. 606 lettera E c.p.p., in relazione all'aggravante di più persone di cui all'art. 629 comma 2 c.p., per mancanza di motivazione e illogicità manifesta". A tal proposito si assume la mancanza di prova circa la compresenza delle due donne al momento dei fatti, mentre emerge la prova del contrario, visto che a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati soltanto due episodi. 1.5. "Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p., per mancanza di motivazione, illogicità manifesta in riferimento all'art. 612-bis, cod.pen.". Con il quinto motivo le ricorrenti sostengono che i fatti andavano più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 612-bis, cod.pen., non condividendo le motivazioni spese dalla Corte di appello per escludere la configurazione di tale ipotesi di reato..99 o•,k \-0 1.6. "Violazione dell'art. 606 lettera E c.p.p. in relazione all'art. 610 c.p. per mancanza e illogica motivazione". Con il sesto motivo le ricorrenti sostengono che i fatti andavano più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 610 cod.pen., non condividendo le motivazioni spese dalla Corte di appello per escludere la configurazione di tale ipotesi di reato. 1.7. Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p. in relazione alla derubricazione degli artt. 56, 629 c.p. nel reato di cui all'art. 513-bis, cod.pen. per mancanza di motivazione e illogicità manifesta". Con il settimo motivo le ricorrenti sostengono che i fatti andavano più correttamente qualificati ai sensi dell'art. 513-bis, cod.pen., non condividendo le motivazioni spese dalla Corte di appello per escludere la configurazione di tale ipotesi di reato. 1.8. "Violazione dell'art. 606 lett. E in relazione all'art. 599 c.p. per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione". Con l'ottavo motivo le ricorrenti sostengono la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 599, cod.pen. relazione al capo B). 1.9. "Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p., in relazione all'art. 62-bis c.p., per mancanza di motivazione e illogicità manifesta". Con il nono motivo le ricorrenti denunciano il vizio di omessa motivazione con riguardo al motivo di gravame relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Con nota scritta pervenuta il 19/11/2021, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle identiche questioni proposte con l'atto di gravame e risolte dalla Corte di appello che è giunta alla conferma della condanna descrivendo il contesto di estrema conflittualità in cui è maturata la vicenda in esame e lo svolgimento dinamico di essa. A tal proposito ha valorizzato le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il compendio video-fotografico, oltre che i contenuti delle querele presentate dalle persone offese. Nel fare ciò -saldandosi con la sentenza di primo grado- ha spiegato: che l'ingiusto profitto dell'estorsione andava ravvisato nello sviamento della clientela dello Shelter nella titolarità delle vittime in favore del [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità delle imputate; che non poteva configurarsi il reato di atti persecutori, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dall'art. 629, cod.pen. e dall'art. 612-bis, cod.pen. e perché tutte le condotte erano state perpetrate per perseguire l'ingiusto profitto; che doveva ritenersi configurata l'aggravante delle più persone riunite, attesa la compresenza delle due donne nella maggior parte delle condotte, a nulla rilevando che in alcune occasioni fosse presente l'una o l'altra sorella. La compresenza delle due donne viene testimoniata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di avere assistito più volte alle minacce profferite da entrambe le sorelle o di averle udite (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale alle pagine 4 e 5; che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte della sorella escludeva la sua non colpevolezza; che la ritenuta configurabilità del delitto di estorsione escludeva la possibilità di ritenere configurate le ipotesi delittuose meno gravi prospettate dalla difesa, ossia la minaccia, la violenza privata o l'illecita concorrenza con violenza o minaccia; che mancava il requisito della reciprocità richiesto per configurare la causa di non punibilità previsto dall'art. 599, cod.pen. in relazione al reato contestato al capo B). 1.1. Ciò premesso, i motivi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo si risolvono nell'esposizione di un risultato valutativo del compendio probatorio opposto a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, così che essi sollecitano alla Corte di legittimità questioni di merito la cui valutazione le è preclusa. Si deve, infatti, ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Un'autonoma causa di inammissibilità colpisce la denuncia di inutilizzabilità esposta con il secondo motivo di ricorso e avente a oggetto la sentenza -non definitiva- pronunciata il 24 aprile 2019 dal Tribunale di Messina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena yk oJn.,?,Ni, l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud., dep. il 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01). Tale indicazione risultava tanto più necessaria nel caso in esame, ove si consideri che essa appare marginale rispetto al costrutto motivazionale, visto che di essa non si ha traccia nella motivazione della sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello si è saldata. Tanto, invero, risalta la marginalità della sentenza denunciata di inutilizzabilità, rispetto al costrutto motivazionale considerato nel suo complesso. Da qui l'inammissibilità del motivo. 3. Il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in ragione dell'aspecificità del correlato motivo di appello, che si è risolto in una generica evocazione della possibilità di riconoscere le attenuanti in questione, sulla base di elementi indicati in maniera eminentemente generica e senza contrastare quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, che le aveva negate rimarcando la personalità delle imputate, la ripetitività delle condotte, il loro protrarsi per un tempo oltremodo lungo e in ragione della gravità delle stesse. In ragione di tale rilievo preliminare circa l'inammissibilità del correlato motivo di appello, va ricordato che «le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria. Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione. L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto», (Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Pilloni, Rv. 185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. -dep. 21/03/1988-, Alticozzi, Rv. 177925; più di recente, nello stesso senso, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud. -dep. 20/3/2017, Andronaco). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5 )\••••• \..fr.... \.0 5. L'esito del giudizio comporta anche la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel grado di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite partici civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 ol
Sentenza Cassazione n. 14237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris