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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39521/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] tesa alla liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta detenzione a seguito della sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 28 agosto 2020 al 15 ottobre 20 2 1 , in quanto gravemente indiziato del delitto di furto aggravato delle targhe di due ciclomotori parcheggiati in una pubblica via (capo D della contestazione) e di rapina aggravata di uno scooter, di uno smartphone e di una somma di denaro (capo E).

L’ordinanza cautelare fu revocata il 15 ottobre 2021,con ordinanza del Tribunale di Napoli, e, con sentenza del 19 aprile 2022, definitiva il 16 maggio 2022, il medesimo Tribunale assolse [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi reati di cui al capo D e al capo E della contestazione originaria,con la formula ‘'perché il fatto non sussiste’'.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314, comma 1,cod. proc. pen. essendo l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare stati giustificat i dalla sussistenza di un grave quadro indiziario a suo carico consistente, in primo luogo,nelle chiamate in correità di due coimputati minorenni, rese con dichiarazioni spontanee (pag. 4 ordinanza impugnata) ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen., anche se non confermate in dibattimentoin quanto gli imputati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ex art. 210 cod.proc.pen.

Tali dichiarazioni, ad avviso dell’ordinanza impugnata, sono state ritenutenon smentite dalla sentenza di assoluzione e utili zzabili dal giudice della riparazione perché affette da inutilizzabilità fisiologica e non patologica, in quanto erano state rese alla P.G. spontaneamente e alla presenza dei difensori.

Inoltre, andavano considerate le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatoriodel 3 settembre 2020, posto che in quella sede lo stesso aveva ammesso di essere “sceso” con i motorini, unitamente ai suoi complici, per commettere delle rapine al Vomero, alle quali però egli non aveva partecipato per un improvviso ripensamento.

Tale condotta, posto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pure affermato di aver visto che uno dei minorenni portava con sé una pistola, evidenziava la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli scopi illeciti dei due minorenni ai quali si era accompagnato, integrandosi così la macroscopica leggerezza che caratterizza la colpa grave nella determinazione dell’errore dell’autorità procedente nell’adozione della misura cautelare.

4. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, con duplice doglianza fa valere : 1) vizio di erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen., in quanto le ammissioni dell’istante erano riferite a una condotta di desistenza, certo non integrante la nozione di colpa grave sinergica nella determinazione dell’errore al momento applicativo della misura e nella sua prosecuzione, con contestuale violazione del principio di non colpevolezza, nel senso indicato dalla Corte E.D.U. nella sentenza Lorenzetti contro Italia e nelle successive; infatti, si era lasciato intendere, con atteggiamento meramente colpevolista,che l’imputato fosse colpevole pur senza condanna; inoltre, la Corte d’appello aveva del tutto ignorato che le ammissioni del Brunoerano state rese in relazione alla fattispecie di cui alcapo A) della contestazione, riferita al deli tto ai danni del bar Miranapoli, per laquale però non era stata adottata misura cautelare e dallaquale pure era stato assolto definitivamente; b) vizio di motivazione, sotto il profilo della totale omissione valutativa degli atti,e violazione di legge in quanto violate, ab origine, le condizioni applicative della misura ex artt. 273 e 280 cod.proc.pen.

Assume che, in alcun modo, la Corte della riparazione, ha analizzato le chiamate in correità dei due minorenni mettendole a confronto che le altre risultanze istruttorie, soprattutto considerando che le stesse erano stare ritenute lacunose e contraddittoriein vari punti (vd. pag. 3 del ricorso odierno) .

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, amezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichi a rato inammissibile.

2. Secondo un orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez.

U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203637; Sez.4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv.242034).

3. A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione.

Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente.

Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato -valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez.

U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio).

4. Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio.

Deve anche precisarsi come, a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p. ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b), il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b), non rilevi quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione.

5. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata sia sostenuta da adeguata motivazione, seppure vadano puntualizzati taluniaspetti.

Va infatti osservato che l’articolata disamina delle questioni relativeall’utilizzabilità delle chiamate in correità dei coimputatiminorenni, in quanto relativa a condotte totalmente ascrivibili a terzi e come tali di per sé inidonee a configurare la condotta almeno gravemente colposa dell’istante,costituisce un aspetto del tutto irrilevante nel presente giudizio.

Conseguentemente, anche i profili del ricorso che aggrediscono tale punto della decisione non risultano sufficientemente specifici dal punto di vista della idoneità a provare l’insufficienza della motivazione o l’erronea applicazione di disposizioni di legge.

Infatti, la Corte d’appello, centrando i parametri propri del giudizio di riparazione, oltrea valorizzare la chiamata in correità dei coimputati, ha isol a t o dall’intero compendio di fatti e prove confluito nel giudizio relativo a lla responsabilità penale dell’istante, la condotta del medesimo suscettibile di integrare i parametri di un comportamento gravemente colposo causalmente legato al provvedimento restrittivo sofferto.

Per tale via, la Corte territoriale ha ritenuto che l’aver ammesso di aver partecipato, quel giorno,alla” scesa” con i motorini al fine di partecipare a rapine, per di più nella consapevolezza del fatto che uno dei compagni fosse in possesso di una pistola, integri ammissione di condotta gravemente colposa , data la situazione di sicuro interesse per l’ordine pubblico, che l’autorità procedente avrebbe necessariamente valutato negativamente.

Dunque, l’ordinanza, per il suo radicamento anche in questo punto cardine della motivazione,resiste alle critiche che le vengono formulate.

Del resto,le argomentazioni del ricorrente, per quanto apprezzabili dal punto di vista dialettico, non riescono a superare questo punto della motivazione che rimane decisivo e si dipanano in ragioni difensive proprie del giudizio sulla responsabilità penale, estranee a quello di riparazione.

6. La idoneità dell’ammissione del fatto di essersi unito a soggetti che avevano chiaramente manifestato l’intento di commettere rapine, per di più in possesso di arma da fuoco, a integrare la condotta ostativa all’ottenimento della riparazione, palesemente, si colloca - quale concreta fattispecie più grave - all’interno del consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce, che valorizza a tali fini anche le frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi (come gli originari coimputati), e la vicinanza a soggetti collegati con ambienti criminosi, ove il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610; in senso conforme Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in argomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] tesa alla liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta detenzione a seguito della sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 28 agosto 2020 al 15 ottobre 20 2 1 , in quanto gravemente indiziato del delitto di furto aggravato delle targhe di due ciclomotori parcheggiati in una pubblica via (capo D della contestazione) e di rapina aggravata di uno scooter, di uno smartphone e di una somma di denaro (capo E). L’ordinanza cautelare fu revocata il 15 ottobre 2021,con ordinanza del Tribunale di Napoli, e, con sentenza del 19 aprile 2022, definitiva il 16 maggio 2022, il medesimo Tribunale assolse [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi reati di cui al capo D e al capo E della contestazione originaria,con la formula ‘'perché il fatto non sussiste’'. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314, comma 1,cod. proc. pen. essendo l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare stati giustificat i dalla sussistenza di un grave quadro indiziario a suo carico consistente, in primo luogo,nelle chiamate in correità di due coimputati minorenni, rese con dichiarazioni spontanee (pag. 4 ordinanza impugnata) ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen., anche se non confermate in dibattimentoin quanto gli imputati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ex art. 210 cod.proc.pen. Tali dichiarazioni, ad avviso dell’ordinanza impugnata, sono state ritenutenon smentite dalla sentenza di assoluzione e utili zzabili dal giudice della riparazione perché affette da inutilizzabilità fisiologica e non patologica, in quanto erano state rese alla P.G. spontaneamente e alla presenza dei difensori. Inoltre, andavano considerate le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatoriodel 3 settembre 2020, posto che in quella sede lo stesso aveva ammesso di essere “sceso” con i motorini, unitamente ai suoi complici, per commettere delle rapine al Vomero, alle quali però egli non aveva partecipato per un improvviso ripensamento. Tale condotta, posto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva pure affermato di aver visto che uno dei minorenni portava con sé una pistola, evidenziava la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli scopi illeciti dei due minorenni ai quali si era accompagnato, integrandosi così la macroscopica leggerezza che caratterizza la colpa grave nella determinazione dell’errore dell’autorità procedente nell’adozione della misura cautelare. 4. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, con duplice doglianza fa valere : 1) vizio di erronea applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen., in quanto le ammissioni dell’istante erano riferite a una condotta di desistenza, certo non integrante la nozione di colpa grave sinergica nella determinazione dell’errore al momento applicativo della misura e nella sua prosecuzione, con contestuale violazione del principio di non colpevolezza, nel senso indicato dalla Corte E.D.U. nella sentenza Lorenzetti contro Italia e nelle successive; infatti, si era lasciato intendere, con atteggiamento meramente colpevolista,che l’imputato fosse colpevole pur senza condanna; inoltre, la Corte d’appello aveva del tutto ignorato che le ammissioni del Brunoerano state rese in relazione alla fattispecie di cui alcapo A) della contestazione, riferita al deli tto ai danni del bar Miranapoli, per laquale però non era stata adottata misura cautelare e dallaquale pure era stato assolto definitivamente; b) vizio di motivazione, sotto il profilo della totale omissione valutativa degli atti,e violazione di legge in quanto violate, ab origine, le condizioni applicative della misura ex artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Assume che, in alcun modo, la Corte della riparazione, ha analizzato le chiamate in correità dei due minorenni mettendole a confronto che le altre risultanze istruttorie, soprattutto considerando che le stesse erano stare ritenute lacunose e contraddittoriein vari punti (vd. pag. 3 del ricorso odierno) . 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, amezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichi a rato inammissibile. 2. Secondo un orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203637; Sez.4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv.242034). 3. A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato -valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). 4. Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio. Deve anche precisarsi come, a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p. ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b), il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b), non rilevi quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. 5. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata sia sostenuta da adeguata motivazione, seppure vadano puntualizzati taluniaspetti. Va infatti osservato che l’articolata disamina delle questioni relativeall’utilizzabilità delle chiamate in correità dei coimputatiminorenni, in quanto relativa a condotte totalmente ascrivibili a terzi e come tali di per sé inidonee a configurare la condotta almeno gravemente colposa dell’istante,costituisce un aspetto del tutto irrilevante nel presente giudizio. Conseguentemente, anche i profili del ricorso che aggrediscono tale punto della decisione non risultano sufficientemente specifici dal punto di vista della idoneità a provare l’insufficienza della motivazione o l’erronea applicazione di disposizioni di legge. Infatti, la Corte d’appello, centrando i parametri propri del giudizio di riparazione, oltrea valorizzare la chiamata in correità dei coimputati, ha isol a t o dall’intero compendio di fatti e prove confluito nel giudizio relativo a lla responsabilità penale dell’istante, la condotta del medesimo suscettibile di integrare i parametri di un comportamento gravemente colposo causalmente legato al provvedimento restrittivo sofferto. Per tale via, la Corte territoriale ha ritenuto che l’aver ammesso di aver partecipato, quel giorno,alla” scesa” con i motorini al fine di partecipare a rapine, per di più nella consapevolezza del fatto che uno dei compagni fosse in possesso di una pistola, integri ammissione di condotta gravemente colposa , data la situazione di sicuro interesse per l’ordine pubblico, che l’autorità procedente avrebbe necessariamente valutato negativamente. Dunque, l’ordinanza, per il suo radicamento anche in questo punto cardine della motivazione,resiste alle critiche che le vengono formulate. Del resto,le argomentazioni del ricorrente, per quanto apprezzabili dal punto di vista dialettico, non riescono a superare questo punto della motivazione che rimane decisivo e si dipanano in ragioni difensive proprie del giudizio sulla responsabilità penale, estranee a quello di riparazione. 6. La idoneità dell’ammissione del fatto di essersi unito a soggetti che avevano chiaramente manifestato l’intento di commettere rapine, per di più in possesso di arma da fuoco, a integrare la condotta ostativa all’ottenimento della riparazione, palesemente, si colloca - quale concreta fattispecie più grave - all’interno del consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce, che valorizza a tali fini anche le frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi (come gli originari coimputati), e la vicinanza a soggetti collegati con ambienti criminosi, ove il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610; in senso conforme Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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