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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40119/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'omessa rinnovazione del dibattimento è manifestamente infondato sull'assorbente corretta considerazione della successiva istanza dell'imputato al rito abbreviato c.d. secco; Ritenuto che il secondo motivo sul travisamento della prova è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito in ordine alla percepita cessione al Ghimp effettuata dal ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo sull'illogicità del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è genericamente proposto rispetto alla più complessiva valutazione delle circostanze del fatto e della sua gravità; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche, del beneficio della non menzione e sull'entità della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il precedente per rapina a carico del ricorrente e l'assenza di elementi a lui favorevoli.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'omessa rinnovazione del dibattimento è manifestamente infondato sull'assorbente corretta considerazione della successiva istanza dell'imputato al rito abbreviato c.d. secco; Ritenuto che il secondo motivo sul travisamento della prova è generica riproposizione in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della Corte di merito in ordine alla percepita cessione al Ghimp effettuata dal ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo sull'illogicità del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è genericamente proposto rispetto alla più complessiva valutazione delle circostanze del fatto e della sua gravità; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche, del beneficio della non menzione e sull'entità della pena è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il precedente per rapina a carico del ricorrente e l'assenza di elementi a lui favorevoli. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.
Sentenza Cassazione n. 40119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris