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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01049/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dapprima di membri del cda ed in seguito, da Agosto 2012, di liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] btc, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di merce, di bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società e per la falsificazione del libro giornale degli anni 2013 e 2014; nonché di bancarotta semplice per aver omesso, quali componenti del cda societario, di richiedere il fallimento della società, pur essendosi azzerato il capitale fino dal 2012.

Con l'aggravante di aver compiuto più fatti di bancarotta.

Epoca del fallimento: Luglio 2014 Hanno presentato ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori fiduciari.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi. 1.Col primo ha lamentato vizi di motivazione illogica e mancante, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale, poiché dalla dichiarazioni dello stesso curatore fallimentare e dall'esame della documentazione a questi fornita era emerso che questi era stato in grado di ricostruire il patrimonio della fallita. 2.Tramite il secondo motivo si è dedotta la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta semplice di cui al capo b), poiché la sentenza impugnata non avrebbe dato dimostrazione della presenza di comportamenti gravemente colposi da parte dell'imputato, significativi ai fini della sua responsabilità.

3. Col terzo motivo ci si è doluti, analogamente ai precedenti, della carenza di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta distrattiva.

Ha presentato ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Tramite il primo motivo ci si è doluti della mancanza di motivazione quanto agli elementi prodotti dalla difesa, costituiti dalla sentenza della commissione tributaria regionale e dalla sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto emessa dal Tribunale di Firenze.

La difesa prospetta censure sostanziali e procedurali con specifico riferimento a un debito tributario, anche sotto il profilo del denegato accesso alla procedura di accertamento con adesione e del diniego di rinnovazione istruttoria, nonché la mancata considerazione della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato tributario di cui all'art 5 Divo 74/2000 (evasione Iva) emessa dal Tribunale di Firenze meglio indicata nell'impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo si espongono doglianze di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, poiché la Corte fiorentina avrebbe omesso di valutare la tesi difensiva, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si occupava solo della parte commerciale e non di quella amministrativa; tesi, invece, accolta dalla già indicata sentenza liberatoria del Tribunale.

Inoltre, mancherebbe la dimostrazione del dolo dell'impedimento della ricostruzione dei movimenti patrimoniali e sul punto il curatore aveva reso dichiarazioni, secondo le quali le scritture erano regolarmente tenute ed egli aveva potuto risalire ai creditori della società.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente note di replica alla requisitoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per essere in linea generale i motivi pedissequamente reiterativi delle censure proposte in grado di appello, tutte già adeguatamente vagliate e risolte dalla Corte territoriale. 1.Le doglianze presenti nel primo motivo del ricorso Zuffanellijelative alla ritenuta bancarotta documentale, oltre ad essere ripetitive di quelle già esaminate e correttamente risolte dai Giudici del merito, propongono esplicitamente al Collegio una diversa ponderazione delle dichiarazioni del curatore, attribuendo ad esse un significato opposto a quanto rappresentato nelle conformi sentenze di merito circa l'impossibilità della ricostruzione dei movimenti patrimoniali della fallita, affermata chiaramente nel corso della testimonianza del curatore.

In proposito va, altresì, posto in luce che le doglianze elevate dalla difesa sul tema della responsabilità per la bancarotta documentale, oltre a non aver riguardato la giustificazione resa dalla Corte territoriale sul punto della mancata consegna di documenti rappresentativi della effettiva consistenza delle merci acquistate dalla fallita, neppure investono una parte significativa delle condotte attribuite al giudicabile e ritenute provate nel giudizio di merito, consistente nella falsificazione del libro giornale 2013 e 2014, restando, pertanto incontestate le relative argomentazioni, essenziali nel percorso logico seguito dai Giudici di merito per giungere alla conferma della responsabilità dell'imputato . 2.Le censure di cui al secondo e terzo motivo soffrono di una irredimibile e sconcertante genericità, limitandosi la difesa a prospettare del tutto genericamente le tesi alternative della mancanza di colpa grave per quanto attiene la bancarotta documentale semplice e dell'assenza di volontà di depauperare il patrimonio sociale, essendo le condotte ascritte all'imputato - nella visione difensiva - frutto di una gestione imperita. 2.1 Non è allora inopportuno ricordare che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Per altro verso si è chiarito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici - come nel caso in esame - la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.

Ex multis :Sez. 6 , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. dep. 10/06/2021 Rv. 281521).

2.2. Tanto premesso occorre pur annotare che dal testo della sentenza impugnata emergono le ragioni per le quali i Giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto a causa della mancata istanza per il proprio fallimento, anche sotto il profilo del coefficiente psicologico.

Esse sono individuate nella situazione di dissesto riscontrabile già nel 2011, come plausibilmente desunto da un verbale del cda del Giugno di quello stesso anno, in cui si disponeva un rifinanziamento straordinario da parte dei soci, e nella situazione debitoria molto consistente, dovuta a debiti previdenziali ed erariali, debiti verso fornitori e dipendenti.

Tale situazione gli imputati, nelle qualità dapprima di componenti del cda ed in seguito di liquidatori, non ignoravano e nonostante ciò avevano proseguito (-4 /,nell'attività di impresa, senza richiede il fallimento mentre le perdite, anche a voler considerare ) solo gli interessi sui debiti, progressivamente andavano aumentando nella colposa inerzia degli stessi imputati.

La pronunzia è, quindi, in armonia con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione. (Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 1.2/03/2018 Ud. dep. 24/04/2018 ) Rv. 272823 .

Massime precedenti Conformi: N. 43414 del 2013 Rv. 257533, N. 38077 del 2015.

3. Quanto al tema dell'elemento psicologico relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ribadita la genericità dei motivi di impugnazione, va ricordato in diritto che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo. (Sez. 5, Sentenza n. 51715 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014 ) Rv. 261739. 3.1 Tanto chiarito va osservato che la sentenza impugnata si è diffusamente occupata della questione alla pagina otto del testo, annotando che la distrazione di beni nella consapevolezza del pregiudizio derivante ai creditori, emerge dalla prova testimoniale del legale rappresentante della società Puma, acquirente merce della fallita, secondo il quale la relativa fattura emessa dalla venditrice indicava beni in quantità di gran lunga superiore a quella da lui effettivamente comperati e ricevuti; l'acquisizione probatoria è stata interpretata plausibilmente come segno inequivocabile, nel contesto fattuale accertato, della volontà di coprire la distrazione di ulteriori beni, di fatto non presenti nel patrimonio della società, pur essendo annotata nell'inventario consegnato al curatore la giacenza di merci per oltre 450mila euro di valore. 4.Quanto ai motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], peraltro redatto con modalità confuse e che già per questo destinano l'impugnazione all'inammissibilità per genericità, va osservato che le enunciazioni contenute nel primo motivo sono del tutto incongruenti e prive di ogni idoneità critica, a fronte della specifica argomentazione espressa nella sentenza impugnata del mancato inserimento del credito erariale nel passivo fallimentare da parte del curatore e, quindi della sostanziale irrilevanza rispetto alle condotte illecite ritenute dimostrate;peraltro in un contesto motivazionale nel quale si è dato conto,senza le denunziate omissioni ed illogicità, delle ragioni per le quali è stata confermata la pronunzia di responsabilità per le condotte distrattive e per l'irregolare tenuta della gestione contabile.

Né il ricorrente ha spiegato il rilievo che la sentenza di assoluzione, peraltro relativa ad un'evasione iva, di cui nulla è dato sapere, avrebbe potuto avere nel presente giudizio.

Su questi temi è necessario e sufficiente rimandare ai passaggi motivazionali in cui si è dato conto dell'omesso deposito dei bilanci fin dal 2004 e dell'assenza del libro degli inventari, nonché della sparizione della gran parte delle rimanenze di magazzino, stimate - come già annotato - in oltre 450mila euro dagli stessi amministratori. 5.Le prospettazioni del secondo motivo,in cui ci si duole della violazione di norme processuali senza neppure indicarle, in sostanza ripetono sotto diversa angolazione quanto espresso nel primo e valgono, dunque, le medesime considerazioni che portano alla declaratoria di inammissibilità.

Quanto alla mancata considerazione della tesi difensiva circa la limitazione della competenza di [OSCURATO:PERSONA] alla parte commerciale, essa è stata esaminata e logicamente disattesa dalla Corte di merito - alla pagina sette del testo - che ha osservato come il venir meno di tutta la merce del magazzino fosse un evento così macroscopico, date le dimensioni della sottrazione, da essere inconciliabile con l'ipotesi difensiva di una mera negligenza nel controllo dell'operato dell'amministratore. 5.1 Peraltro, secondo il più che consolidato principio espresso da questa Corte, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266804), e che l'elemento soggettivo - oggetto della doglianza a quanto è dato comprendere a causa della confusa modalità di redazione dell'atto di ricorso - del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare danno ai creditori. 6.Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili la difesa si limita a riproporre - come già osservato quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA] - un'interpretazione alternativa e favorevole all'imputato delle dichiarazioni rese dal curatore, ignorando quanto logicamente ritenuto sul punto dalla Corte territoriale, essendo, quindi, scontato l'esito di inammissibilità della doglianza.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ciascuno favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 4.10.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dapprima di membri del cda ed in seguito, da Agosto 2012, di liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] btc, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di merce, di bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società e per la falsificazione del libro giornale degli anni 2013 e 2014; nonché di bancarotta semplice per aver omesso, quali componenti del cda societario, di richiedere il fallimento della società, pur essendosi azzerato il capitale fino dal 2012. Con l'aggravante di aver compiuto più fatti di bancarotta. Epoca del fallimento: Luglio 2014 Hanno presentato ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori fiduciari. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi. 1.Col primo ha lamentato vizi di motivazione illogica e mancante, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale, poiché dalla dichiarazioni dello stesso curatore fallimentare e dall'esame della documentazione a questi fornita era emerso che questi era stato in grado di ricostruire il patrimonio della fallita. 2.Tramite il secondo motivo si è dedotta la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta semplice di cui al capo b), poiché la sentenza impugnata non avrebbe dato dimostrazione della presenza di comportamenti gravemente colposi da parte dell'imputato, significativi ai fini della sua responsabilità. 3. Col terzo motivo ci si è doluti, analogamente ai precedenti, della carenza di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta distrattiva. Ha presentato ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Tramite il primo motivo ci si è doluti della mancanza di motivazione quanto agli elementi prodotti dalla difesa, costituiti dalla sentenza della commissione tributaria regionale e dalla sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto emessa dal Tribunale di Firenze. La difesa prospetta censure sostanziali e procedurali con specifico riferimento a un debito tributario, anche sotto il profilo del denegato accesso alla procedura di accertamento con adesione e del diniego di rinnovazione istruttoria, nonché la mancata considerazione della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato tributario di cui all'art 5 Divo 74/2000 (evasione Iva) emessa dal Tribunale di Firenze meglio indicata nell'impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo si espongono doglianze di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, poiché la Corte fiorentina avrebbe omesso di valutare la tesi difensiva, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si occupava solo della parte commerciale e non di quella amministrativa; tesi, invece, accolta dalla già indicata sentenza liberatoria del Tribunale. Inoltre, mancherebbe la dimostrazione del dolo dell'impedimento della ricostruzione dei movimenti patrimoniali e sul punto il curatore aveva reso dichiarazioni, secondo le quali le scritture erano regolarmente tenute ed egli aveva potuto risalire ai creditori della società.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente note di replica alla requisitoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per essere in linea generale i motivi pedissequamente reiterativi delle censure proposte in grado di appello, tutte già adeguatamente vagliate e risolte dalla Corte territoriale. 1.Le doglianze presenti nel primo motivo del ricorso Zuffanellijelative alla ritenuta bancarotta documentale, oltre ad essere ripetitive di quelle già esaminate e correttamente risolte dai Giudici del merito, propongono esplicitamente al Collegio una diversa ponderazione delle dichiarazioni del curatore, attribuendo ad esse un significato opposto a quanto rappresentato nelle conformi sentenze di merito circa l'impossibilità della ricostruzione dei movimenti patrimoniali della fallita, affermata chiaramente nel corso della testimonianza del curatore. In proposito va, altresì, posto in luce che le doglianze elevate dalla difesa sul tema della responsabilità per la bancarotta documentale, oltre a non aver riguardato la giustificazione resa dalla Corte territoriale sul punto della mancata consegna di documenti rappresentativi della effettiva consistenza delle merci acquistate dalla fallita, neppure investono una parte significativa delle condotte attribuite al giudicabile e ritenute provate nel giudizio di merito, consistente nella falsificazione del libro giornale 2013 e 2014, restando, pertanto incontestate le relative argomentazioni, essenziali nel percorso logico seguito dai Giudici di merito per giungere alla conferma della responsabilità dell'imputato . 2.Le censure di cui al secondo e terzo motivo soffrono di una irredimibile e sconcertante genericità, limitandosi la difesa a prospettare del tutto genericamente le tesi alternative della mancanza di colpa grave per quanto attiene la bancarotta documentale semplice e dell'assenza di volontà di depauperare il patrimonio sociale, essendo le condotte ascritte all'imputato - nella visione difensiva - frutto di una gestione imperita. 2.1 Non è allora inopportuno ricordare che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Per altro verso si è chiarito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici - come nel caso in esame - la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Ex multis :Sez. 6 , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. dep. 10/06/2021 Rv. 281521). 2.2. Tanto premesso occorre pur annotare che dal testo della sentenza impugnata emergono le ragioni per le quali i Giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto a causa della mancata istanza per il proprio fallimento, anche sotto il profilo del coefficiente psicologico. Esse sono individuate nella situazione di dissesto riscontrabile già nel 2011, come plausibilmente desunto da un verbale del cda del Giugno di quello stesso anno, in cui si disponeva un rifinanziamento straordinario da parte dei soci, e nella situazione debitoria molto consistente, dovuta a debiti previdenziali ed erariali, debiti verso fornitori e dipendenti. Tale situazione gli imputati, nelle qualità dapprima di componenti del cda ed in seguito di liquidatori, non ignoravano e nonostante ciò avevano proseguito (-4 /,nell'attività di impresa, senza richiede il fallimento mentre le perdite, anche a voler considerare ) solo gli interessi sui debiti, progressivamente andavano aumentando nella colposa inerzia degli stessi imputati. La pronunzia è, quindi, in armonia con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione. (Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 1.2/03/2018 Ud. dep. 24/04/2018 ) Rv. 272823 . Massime precedenti Conformi: N. 43414 del 2013 Rv. 257533, N. 38077 del 2015. 3. Quanto al tema dell'elemento psicologico relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ribadita la genericità dei motivi di impugnazione, va ricordato in diritto che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo. (Sez. 5, Sentenza n. 51715 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014 ) Rv. 261739. 3.1 Tanto chiarito va osservato che la sentenza impugnata si è diffusamente occupata della questione alla pagina otto del testo, annotando che la distrazione di beni nella consapevolezza del pregiudizio derivante ai creditori, emerge dalla prova testimoniale del legale rappresentante della società Puma, acquirente merce della fallita, secondo il quale la relativa fattura emessa dalla venditrice indicava beni in quantità di gran lunga superiore a quella da lui effettivamente comperati e ricevuti; l'acquisizione probatoria è stata interpretata plausibilmente come segno inequivocabile, nel contesto fattuale accertato, della volontà di coprire la distrazione di ulteriori beni, di fatto non presenti nel patrimonio della società, pur essendo annotata nell'inventario consegnato al curatore la giacenza di merci per oltre 450mila euro di valore. 4.Quanto ai motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], peraltro redatto con modalità confuse e che già per questo destinano l'impugnazione all'inammissibilità per genericità, va osservato che le enunciazioni contenute nel primo motivo sono del tutto incongruenti e prive di ogni idoneità critica, a fronte della specifica argomentazione espressa nella sentenza impugnata del mancato inserimento del credito erariale nel passivo fallimentare da parte del curatore e, quindi della sostanziale irrilevanza rispetto alle condotte illecite ritenute dimostrate;peraltro in un contesto motivazionale nel quale si è dato conto,senza le denunziate omissioni ed illogicità, delle ragioni per le quali è stata confermata la pronunzia di responsabilità per le condotte distrattive e per l'irregolare tenuta della gestione contabile. Né il ricorrente ha spiegato il rilievo che la sentenza di assoluzione, peraltro relativa ad un'evasione iva, di cui nulla è dato sapere, avrebbe potuto avere nel presente giudizio. Su questi temi è necessario e sufficiente rimandare ai passaggi motivazionali in cui si è dato conto dell'omesso deposito dei bilanci fin dal 2004 e dell'assenza del libro degli inventari, nonché della sparizione della gran parte delle rimanenze di magazzino, stimate - come già annotato - in oltre 450mila euro dagli stessi amministratori. 5.Le prospettazioni del secondo motivo,in cui ci si duole della violazione di norme processuali senza neppure indicarle, in sostanza ripetono sotto diversa angolazione quanto espresso nel primo e valgono, dunque, le medesime considerazioni che portano alla declaratoria di inammissibilità. Quanto alla mancata considerazione della tesi difensiva circa la limitazione della competenza di [OSCURATO:PERSONA] alla parte commerciale, essa è stata esaminata e logicamente disattesa dalla Corte di merito - alla pagina sette del testo - che ha osservato come il venir meno di tutta la merce del magazzino fosse un evento così macroscopico, date le dimensioni della sottrazione, da essere inconciliabile con l'ipotesi difensiva di una mera negligenza nel controllo dell'operato dell'amministratore. 5.1 Peraltro, secondo il più che consolidato principio espresso da questa Corte, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266804), e che l'elemento soggettivo - oggetto della doglianza a quanto è dato comprendere a causa della confusa modalità di redazione dell'atto di ricorso - del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare danno ai creditori. 6.Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili la difesa si limita a riproporre - come già osservato quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA] - un'interpretazione alternativa e favorevole all'imputato delle dichiarazioni rese dal curatore, ignorando quanto logicamente ritenuto sul punto dalla Corte territoriale, essendo, quindi, scontato l'esito di inammissibilità della doglianza. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ciascuno favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.10.2
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