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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19818/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato ricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 22 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110, 216, 219 e 223 L.F. [fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (quest'ultima, sub specie di tenuta delle scritture contabili in guisa non consentire la ricostruzione del patrimonio sociali e del movimento degli affari), commessi in Temi in data 5 ottobre 2011, data della sentenza dichiarativa di fallimento]; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione si censura l'esistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze versate in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3, secondo capoverso della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ineccepibilmente dato conto della funzione di amministratrice di diritto della fallita spiegata dalla ricorrente), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove (nello specifico, delle dichiarazioni rese dai testimoni) diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro decisioni, conformi in punto di responsabilità; - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., prospetta, peraltro in maniera assolutamente generica, una questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione in materia di attenuanti innominate esprime un giudizio in fatto, non sindacabile in Cassazione ove sorretto da adeguata motivazione, che può dirsi tale quando il giudice di merito abbia fatto riferimento, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, o all'assenza di elementi positivamente valutabili, come nel caso di specie (cfr. pag. 4, punto 7 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, volto a contestare la violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, «Il principio dell'o/tre ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati - motivazione esistente nel caso di specie - non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito.>> (Sez. 2, Sentenza n. 29480, 07/02/2017, Rv. 270519); - che il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta, mediante una confusa e disorganica esposizione di elementi di prova, l'insussistenza dei reati ascritti al ricorrente e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza, dal momento che non è dato cogliere con chiarezza le specifiche ragioni di censura; è non consentito in questa sede, in quanto consta di una diretta esibizione di elementi di fatto; aspecifico, giacché riproduce, in ogni caso, le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia, logica e corretta in diritto motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno del riconosciutogli ruolo di amministratore di fatto della società fallita, avendo egli coadiuvato la moglie, in maniera tutt'altro che irrilevante, nella gestione della società stessa (cfr. pag. 3, punto 6, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 2, L.F., è proposto per la prima volta in questa sede, di modo che non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 4, punto 7 della sentenza impugnata), prospetta questione estranea al presente sindacato, trattandosi di giudizio in fatto, e manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato ricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 22 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110, 216, 219 e 223 L.F. [fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (quest'ultima, sub specie di tenuta delle scritture contabili in guisa non consentire la ricostruzione del patrimonio sociali e del movimento degli affari), commessi in Temi in data 5 ottobre 2011, data della sentenza dichiarativa di fallimento]; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione si censura l'esistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze versate in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3, secondo capoverso della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ineccepibilmente dato conto della funzione di amministratrice di diritto della fallita spiegata dalla ricorrente), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove (nello specifico, delle dichiarazioni rese dai testimoni) diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro decisioni, conformi in punto di responsabilità; - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., prospetta, peraltro in maniera assolutamente generica, una questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione in materia di attenuanti innominate esprime un giudizio in fatto, non sindacabile in Cassazione ove sorretto da adeguata motivazione, che può dirsi tale quando il giudice di merito abbia fatto riferimento, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, o all'assenza di elementi positivamente valutabili, come nel caso di specie (cfr. pag. 4, punto 7 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, volto a contestare la violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, «Il principio dell'o/tre ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati - motivazione esistente nel caso di specie - non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito.>> (Sez. 2, Sentenza n. 29480, 07/02/2017, Rv. 270519); - che il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta, mediante una confusa e disorganica esposizione di elementi di prova, l'insussistenza dei reati ascritti al ricorrente e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza, dal momento che non è dato cogliere con chiarezza le specifiche ragioni di censura; è non consentito in questa sede, in quanto consta di una diretta esibizione di elementi di fatto; aspecifico, giacché riproduce, in ogni caso, le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia, logica e corretta in diritto motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno del riconosciutogli ruolo di amministratore di fatto della società fallita, avendo egli coadiuvato la moglie, in maniera tutt'altro che irrilevante, nella gestione della società stessa (cfr. pag. 3, punto 6, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 2, L.F., è proposto per la prima volta in questa sede, di modo che non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 4, punto 7 della sentenza impugnata), prospetta questione estranea al presente sindacato, trattandosi di giudizio in fatto, e manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere
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