Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06219/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05EYT1R ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto determinante l'apprezzata intensità del dolo che, in ragione delle modalità attraverso cui era avvenuto l'occultamento dello stupefacente e del denaro (nascosto nelle parti intime), era tale da escludere la scarsa offensività del fatto; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si censura la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., vista l'assorbente valenza assegnata al non esiguo valore della sostanza sequestrata come anche dimostrato dal rinvenimento, indosso al ricorrente, della somma di denaro di euro 95; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05EYT1R ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto determinante l'apprezzata intensità del dolo che, in ragione delle modalità attraverso cui era avvenuto l'occultamento dello stupefacente e del denaro (nascosto nelle parti intime), era tale da escludere la scarsa offensività del fatto; rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si censura la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., vista l'assorbente valenza assegnata al non esiguo valore della sostanza sequestrata come anche dimostrato dal rinvenimento, indosso al ricorrente, della somma di denaro di euro 95; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 06219/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris