CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27938/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2034/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatidigitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Genova, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PasquarosaRosella e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – nonchésul ricorso successivamente propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ermenegildo, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1142/2021 , depositata l’11 novembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Genova la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R. , il Ministero della Salute , il Minister o dell'Economia e delle Finanze e l ’U niversità degli Studi di Genova , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. 2. Con sentenza n. 3954 del 2018 il Tribunale , accolse alcune domande, tra le quali quelledegli odierni ricorrenti e ne rigettò altre; per l’effetto condannò la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei predetti dell’importo di Euro 6.713,94, oltre rivalutazione e interessi,per ciascun anno di corso di specializzazione, o parte di esso,frequentata dopo il 1° gennaio 1983 . 3. Pronunciando sui gravami interposti, in via principale d a lla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri (sull’ an della responsabilità) e in via incidentale d a alcuni dei medici suindicati (sul quantum dell’indennizzo liquidato) la Corte d’appello di Genovacon sentenza n. 1142/2021, resa pubblica l’11 novembre 2021 , ha accolto il primo e rigettato gli altri, per l’effetto rigettando, in riforma della decisione di primo grado, le domande di tutti i medici avendo ritenuto prescritti i crediti azionati. Al riguardo, con particolare riferimento alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto insussistente la prova di valido atto interruttivo, rilevando che non era stato prodotto il documento contenente l’atto di costituzione in mora asseritamente spedito nel 2007 eche, mancando altresì la fotocopia della facciata dell’avviso di ricevimento recante l’indicazione del mittente, eradel tutto carente la prova della spedizione della diffida, per cui non sussistevano le condizioni perché potesse operare la presunzione di ricevimento dell’atto spedito. 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi , nell’ordine: ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri tre medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo; ─[OSCURATO:PERSONA] e gli altri quarantatre medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando due motivi. Le amministrazioni intimate resistono al primo ricors o , depositando controricorso. Non svolgono difese, invece, in relazione al ricorso successivo. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Iricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] I. Osservazioni preliminari 1. Lasentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tra questi anche i dottori Bianchi, Depau, Guainazzo, Marotta M.P., Marotta G., Giulietti, Zaffiro, nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che pur compresi nel primo ricorso tra gli intimati non risultano destinatari di alcuna notifica dello stesso. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativ i ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I du e ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello proposto per secondo in ordine cronologico di notifica e di deposito (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti. II. Ricorso Bini, Bovone, Domenicucci e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con l’unico motivo del proprio ricorso i medici difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione o falsa applicazione della direttiva 1975/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76 / CEE , del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 19 co. 1 Trattato sull’Unione europea e art. 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione, del principio del primato del diritto dell’Unione Europea anche ai sensi dell’art. 117 Cost., del principio di leale collaborazione exart. art. 10 TCE, oggi art. 4, n. 3 TUE), dell’art. 2935 cod. civ.». Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno delle Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del relativo termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999), atteso che, in tale data, il danneggiato non era nelle condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritto a causa dell’incompletezza degli atti normativi adottati dalla Repubblica Italiana e, comunque, a causa del susseguirsi di atti normativi e orientamenti giurisprudenziali ondivaghi. Per tale ragione, secondo i ricorrenti, la decorrenza della prescrizione dovrebbe farsi decorrere dal 2007 (anno di entrata in vigore del d.p.c.m. 2 novembre 2007, in attuazione dell’art. 30 d .lgs. n. 368del 1999), ovvero dal 2011 (anno in cui la Cassazione ammise che il medico avrebbe potuto agire ai sensi dell’art. 11 L. 370/1999 anche qualora lo stesso non fosse parte dei giudizi amministrativi indicati dalla norma). III. [OSCURATO:PERSONA] e altri(Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i medici difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). Sostengono che la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine diprescrizione. LaCorte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 2. Il secondo motivo del ricorso incidentale investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata, con riferimento alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Con esso si denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2943 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c.». Si lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenutoche non fosse stato prodotto il documento contenente l’atto di costituzione in mora spedito nel 2007, dal momento che, come si era precisato con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, c.p.c., il modulo contenente la diffida rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e all'Università di Genova « era stato inviato e ricevuto a mezzo di raccomandata alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri sia in data 26/03/2001 (circostanza non contestata), sia in data 19 aprile 2019» (quest’ultima indicazione in ricorso può presumersi, alla luce dell’intero contesto, frutto di mero lapsus calami, dovendo ritenersi che la seconda data indicata sia quella del 19 aprile 2007). Si sostiene che, pertanto, avrebbe dovuto nella specie farsi applicazione del principio secondo cui la produzione dell'avviso di ricevimento e della copia della lettera di costituzione in mora implica una presunzione di corrispondenza di contenuto, salvo prova contraria da parte del destinatario, nella specie mancante. IV. Scrutinio dei motivi. 1. Rilievo prioritario assumono i motivi dedotti in punto di decorrenza della prescrizione , ossia : l’unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FilippoGrillo Ruggieri (con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ) ed il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medicidifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 1.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021 ; n. 1589 del 2020 ; n. 18961 del 2020 ; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019 ; n. 13758 del 2018 ) . Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersiche il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099)─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale cheentrambi i patrocin atori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del primo motivo del secondoricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se, alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 2. Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile. In disparte il rilievo della natura meramente oppositiva della censura, come tale inidonea a costituire valido motivo di critica cassatoria, rispetto a quella che costituisce legittima e non sindacabile valutazione di merito circa l’efficacia probatoria del documento in questione, è comunque dirimente osservare che non risulta in alcun modo censurata l’aggiuntiva ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, rappresentata dalla mancata produzione ( come peraltro confermato anche dalle immagini riprodotte in seno al ricorso: pag. 23) di copia della facciata dell’avviso di ricevimento recante l’indicazione del mittente. 3. L e memori e che, come detto, sono stat e depositat e da entrambi i gruppi di ricorrent i , ai sensi dell’art. 380 - bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reiterano le tesi censorie già esposte in ricorso e non offrono argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. In particolare, la sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C-590/20, richiamata nella memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], attiene a diversa e non interferente questione. Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve ─ per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 ─essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato. Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 ( Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) che all’art. 3 si limita a istituire presso il Ministero della salute «un tavolo tecnico a fini ricognitivi» avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia. Come già rilevato, in proposito, da Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica». V. Conclusioni 1. Entrambi i ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili. 2. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di essi , alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 3. Da analoga condanna si sottraggono invece gli altri ricorrenti (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non avendo le amministrazioni intimate svolto difese per resistervi 4. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 5. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i predetti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di Euro 2.200. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quate