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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18724/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA"t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato - come meglio specificato in rubrica - del reato di illecita detenzione di hashish, con unico motivo deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (ritenuto incongruo), avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in data 25/09/2023, dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA"t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato - come meglio specificato in rubrica - del reato di illecita detenzione di hashish, con unico motivo deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (ritenuto incongruo), avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in data 25/09/2023, dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18724/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris