CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14833 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, e difeso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione isiz I: Mi .4 tributaria regionale del Lazio,V depositata in data 28.4.2011, n. 504/39/11; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Fatti di causa. Jolly car venne assoggettata a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Dalla verifica emersero operazioni soggettivamente inesistenti effettuate attraverso l'interposizione di soggetti fittizi, privi di reale consistenza e struttura. Il pvc nel quale confluì la verifica è alla base dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2001, notificato alla contribuente ai fini del recupero dei maggiori importi Iva dovuti. La CTP di Latina, adita dalla contribuente, ne respinse l'impugnazione. La CTR ha accolto, per contro, l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Ragioni della decisione. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR fatto malgoverno degli oneri probatori. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia adduce l'insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l'estraneità della contribuente al meccanismo fraudolento stigmatizzato dall'accertamento, trascurando il "notevolissimo materiale istruttorio e probatorio agli atti del giudizio". Con memoria depositata il 5 agosto 2019, la contribuente ha dichiarato, che nell'ambito di una procedura di concordato preventivo intrapresa dalla contribuente, consta esservi stata accettazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della transazione fiscale proposta ex art. 182-ter I. fall. in relazione al contenzioso oggetto del presente giudizio; nella memoria si fa istanza di sospensione del presente stesso "nell'attesa della definizione del riparto liquida tono al creditore privilegiato erario".Dagli atti di causa, in effetti, si evince l'avvenuta omologazione di concordato preventivo comprensivo di transazione fiscale ex art. 182-ter I.fall. promosso dalla Jolly car. È pacifica la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione di un atto di transazione fiscale prevedente un pagamento dilazionato d cui piano di esecuzione è tuttora in corso. Le parti hanno quindi chiesto una sospensione al fine di attendere l'effettivo riparto delle somme. Ora, l'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato e di quello chirografario. I due effetti tipici derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, che presuppone l'accettazione della relativa proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'omologazione della proposta da parte del Tribunale competente, sono il consolidamento del debito tributario (art. 182-ter, comma 2, I. fall.) e la cessazione della materia del contendere (art. 182-ter, comma 5, I.fall.). Questa Corte (Cass. n. 22931 e 22932 del 2011) ha incisivamente precisato che l'espressione "consolidamento" implica la "cristallizzazione" della pretesa era riale "alla data di presentazione della domanda, così come quantificata dall'ufficio con esclusione da una parte della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche se non sia ancora maturata la decadenza e dall'altra del debitore di contestare pretese anche se non ancora definitive". La cessazione della materia del contendere di cui al comma 5 dello stesso art. 182-ter I.fall.legge (vigente ratione temporis) nelle liti riguardanti i tributi oggetto dell'accordo non ancora definite, qualunque sia il grado di giudizio in cui le stesse si trovano, è prevista come effetto diretto della proposta di transazione conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 181 I.fall. Questa Corte ha di recente evidenziato che "Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, I. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario" (Cass. n. 16755 del 2020). Tanto premesso, ritiene questo Collegio che gli effetti della transazione fiscale sui giudizi tributari pendenti debbano ritenersi regolati dai generali criteri dettati in materia processuale, con particolare riguardo alla cessazione della materia del contendere. In proposito va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte (Cass. n. 12310 del 2007). Questo esito del processo si verifica allorché sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato ogni contrasto fra le parti. Tra i fatti idonei a determinare la cessazione della materia del contendere è stata individuata dalla nostra giurisprudenza di legittimità anche la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo, che costituisce l'ipotesi di gran lunga prevalente (Cass. n. 2197 del 1999; Cass. n. 5594 del 1998; Cass., Sez. Un. n. 368 del 2000). Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018) hanno, in particolare, chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c. Laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determinerebbe la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata hic et nunc la cessazione della materia del contendere. Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter I.fall. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo". L'esito della controversia postula la compensazione delle spese del giudizio. Per questi motivi Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese d