CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ; udite le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] gnola e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Napoli ha, per quanto rileva in questa Sede, confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 17 di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., per il sequestro a scopo di estorsione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto due ricorsi per cassazione con i quali hanno dedotto tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 630 cod. pen. In particolare, si deduce che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento del fatto con riferimento alla finalità perseguita dall'imputato, che era quella di ottenere, non il prezzo della liberazione del Basco, bensì il pagamento di somme provento dell'attività di spaccio di droga svolta unitamente alla persona offesa. Si aggiunge, inoltre, che altro elemento oggetto di travisamento attiene alla ritenuta liberazione della persona offesa quale effetto dell'intervento dei Carabinieri, in quanto, dalla stessa annotazione di servizio risulta che, all'arrivo dei Carabinieri, l'imputato si trovava in auto a parlare con la persona offesa. Si deduce, infine, che è stata trascurata dalla Corte la rilevanza del tempo di limitazione della libertà personale del Basco. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nonostante le discrasie segnalate dal ricorrente con riferimento ai seguenti elementi: a) al momento in cui avvenne la "sosta" presso l'abitazione della madre del Basco, che quest'ultimo colloca intorno all ore 01,30 di notte mentre il tracciato GPS dell'autovettura colloca tra le 00,53 e le 00,59, ed alla durata di soli sei minuti di detta sosta, durante i quali il ricorrente avrebbe chiesto aiuto alla madre per pagare il Tornincasa, prospettandole il pericolo per la sua vita in caso di mancato pagamento; b) alla impossibilità di fuga della vittima dalla abitazione di Tornincasa, smentita dalla consulenza tecnica che ha attestato l'impossibilità di chiusura del portone in legno; c) alle dichiarazioni rese dalla moglie della persona offesa che ha riferito di avere visto, nel corso della videochiamata, il marito in ginocchio con le braccia legate dietro la schiena ed una pietra appesa al collo, circostanze, queste ultime, che avrebbero dovuto lasciare un segno sul corpo del Basco e che, invece, non hanno trovato alcun riscontro all'atto dell'arresto del Tornincasa. 2.3 Violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla gravità della condotta, nonostante la difesa avesse rappresentato, quali elementi favorevoli, il ruolo marginale e limitato nel tempo della condotta delittuosa, il decorso del tempo dai fatti, la regolare attività lavorativa svolta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici, versati in fatto e di carattere meramente confutativo. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, nonostante la sua rubricazione, denuncia un travisamento del fatto. Invero, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Va, in ogni caso, rilevato che le doglianze relative alla rilevanza della finalità perseguita dal ricorrente (di conseguire il pagamento del debito maturato a seguito dell'attività di spaccio), in quanto difforme dal paradigma legale del reato di cui all'art.630 cod. pen., sono manifestamente infondate dovendosi, al riguardo, ribadire che il delitto di sequestro di persona è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata). 3. Il secondo motivo di ricorso ha carattere meramente reiterativo della medesima doglianza dedotta in appello e, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, tende a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti. La sentenza impugnata, saldandosi logicamente con la struttura argomentativa della sentenza di primo grado, ha attentamente vagliato la credibilità delle dichiarazioni rese da Basco, sentito come indagato in procedimento connesso, valorizzando, quanto alla credibilità ed attendibilità intrinseca, la valenza autoaccusatoria delle propalazioni, e quanto all'attendibilità estrinseca, i riscontri emersi dalle dichiarazione della compagna ([OSCURATO:PERSONA]), presente in alcune fasi della condotta e contattata con la videochiamata cui si riferisce il motivo in esame, nonché dalla perquisizione dell'autovettura dell'imputato, in cui è stata rinvenuta la corda usata per legarlo, dal tracciato GPS dell'autovettura e dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Con motivazione parimenti immune da vizi logici, la sentenza impugnata ha reputato non rilevanti le minime discrasie nelle dichiarazioni di Basco, l'assenza di segni evidenti delle percosse patite e la circostanza che questo fosse consapevole delle pretese di Tornincasa. In particolare, quanto alle discrasie, sulle quali insiste il motivo in esame, si è posto l'accento sui numerosi riscontri al nucleo essenziale delle dichiarazioni rese da Basco e, con riferimento alla sua possibilità di fuga, sulla condizione di paura e di soggezione in cui ancora versava a seguito dell'azione aggressiva subita nel corso di quella notte, connotata da un'iniziale aggressione fisica, dalla successiva privazione della libertà personale da parte del Tornincasa che lo ha condotto in auto, sottoponendolo a minacce, lungo un tragitto in cui lo ha costretto a chiedere aiuto anche alla madre al fine di onorare il debito. Va, in ogni caso, considerato che, contrariamente a quanto sembrerebbe dedurre il ricorrente, ponendo l'accento sulla rilevanza della possibilità di fuga della vittima, il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l'interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale (Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011, Rv. 251084). 4. Il terzo motivo è generico in quanto omette di confrontarsi con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi, da un lato, ha evidenziato che le peculiarità della condotta sono state già valutate ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. e, dall'altro lato, ha ritenuto ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche l'intensità del dolo e, soprattutto, la condotta successiva del Tornincasa - rispetto alla quale il ricorso non formula alcuna censura - essendo stato aperto a suo carico altro procedimento in relazione al tentativo di condizionare con metodo mafioso i testi di accusa. Rileva il Collegio che tale valutazione, in quanto esente da manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi, in proposito, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma