CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5409/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo Studio-ERSU in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1172/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] nel 1998 ha stipulato contratto di appalto, dopo procedura pubblica, con l’allora [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA]),per il servizio di ristorazione a favore di studenti e dipendenti. Il contratto è giunto alla scadenza naturale del 18 gennaio 2003, ed è proseguito poi come rapporto di fatto, al vecchio prezzo, senza formale proroga: anzi, l’Ente ha tentato difare una nuova gara di appalto nel 2006, che è andata deserta, ed un’altra successivamente, fino a quando nel 2008 i rapporti si sono deteriorati ed il servizio è stato sospeso. 2.-Conseguentemente, il Centro nazionale Servizi ha eseguito la prestazione in base ad un primo contratto dal 1998 al 2003, periodo per il quale v’è stata una iniziale revisione prezzi; poi, dal 2003 al 2008 la prestazione è proseguita di fatto, ossia senza un titolo giustificativo, e senza revisione dei prezzi. 2.1.- [OSCURATO:PERSONA] rvizi Nazionale assume di avere ricavato una perdita dalla esecuzione dell’appalto senza il rinnovo contrattuale e dunque senza una nuova revisione prezzi, ed assume altresì che l’Ente si è arricchito ingiustificatamente per via di tale situazione. 3.-Ha dunque agito in giudizio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per il diritto allo Studio davanti al Tribunale di Catania, che ha accolto la domanda riconoscendo un depauperamento del [OSCURATO:PERSONA] nella esecuzione di un rapporto secondo le vecchie tariffe, e di conseguenza un arricchimento dell’Ente. 3.1.- Ma la decisione è stata riformata in appello, con l’argomento che l’arricchimento ingiustificato è limitato al danno emergente e non può comprendere il lucro cessante, ossia il guadagno sperato. E che del danno emergente non è stata fornita prova. 4.-Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] propone sette motivi di censura . L’[OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo Studio chiede il rigetto del ricorso. Considerato che 5.-La ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello ha ritenuto che nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] “il diritto alla indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente) , ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell’opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante).”(p.3). Ha fondato questa ratiosu un orientamento univoco di questa Corte. Ne ha tratto la conclusione che dunque il Centro può chiedere il ristoro del danno emergente, ma non può pretendere di vedersi riconosciuto il mancato guadagno, ossia quanto avrebbe guadagnato se l’Ente avesse praticato un prezzo maggiore, e neanche può vedersi riconosciuto il prezzodi mercato. Ed ha altresì ritenuto che il danno emergente non è provato, in quanto il servizio prestato è stato remunerato ai prezzi iniziali (quelli del 1998 poi revisionati), e ciò fino al 2004. Poi,dal 2004 al 2008, il Centro non ha più chiesto revisione e dunque ha accettato di continuare a fornire il servizio al prezzo antecedente. 5.1.- La premessa di questa argomentazione, ossia che chi invoca un arricchimento senza causa della [OSCURATO:PERSONA] può avere solo il ristoro del danno emergente e non del lucro cessante è qui contestata con l’ultimo motivo, che impone un esame preliminare. 5.2.-Con il settimo motivo, infatti, che prospetta violazione dell’articolo 2041 c.c., il ricorrente, prende atto dell’orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal [OSCURATO:PERSONA]), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un consorzio di cooperative), l'indennità prevista dall'art.2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto (Cass. Sez. Un. 23385/ 2008, in seguito Cass. 12702/ 2019). E tuttavia ritiene che tale indirizzo sia in corso di superamento, come dimostrato da Cass. 24319/ 2020, secondo cui il ristoro del professionista che abbia effettuato una prestazione a favore della [OSCURATO:PERSONA], senza contratto valido, deve estendersi a compensare il dispendio di energie del professionista. Il motivo è infondato. In realtà,non v’è alcun mutamento di giurisprudenza, posto che quella decisione è esattamente in linea con i precedenti, nel senso che non estende l’indennizzo al lucro cessante costituito dal guadagno che il professionista (o l’imprenditore) avrebbe potuto avere se fossero stati praticati prezzi maggiori, o prezzi di mercato, che resta un pregiudizio escluso dal ristoro, ma è nel senso che tra i pregiudizi da tenere in conto vi sono quelli legati al tempo dedicato al lavoro , che tutto sommato, a dispetto delle massime,è un danno emergente e niente affatto un lucro cessante,e che comunque non ha a che vedere con la questione del corrispettivo, qui posta. Gli altri motivi sono invece rivolti a contestare l’ulteriore e dedotta ratio: che, essendo il danno emergente l’unico risarcibile, non v’è prova che si sia verificato. 6.- Con il primo motivo il ricorrente prospetta un omesso esame di fatto decisivo e controverso. Secondo lui, la Corte di Appello avrebbe frainteso il periodo della revisione prezzi: avrebbe cioè ritenuto che il Centro ha accettato la revisione prezzi per l’anno successivo al 2003, quindi dal 2004 in poi e, sulla base di tale fraintendimento, ha ricavato la conclusione che il prezzo è stato concordato e dunque che il Centro non può avere alcunché di cui dolersi. Invece, osserva il ricorrente, la revisione prezzi, fatta, si, nel 2004, ha riguardato il periodo precedente (2001-2003). Il motivo è inammissibile. Non è vero che la Corte è incorsa nel suddetto fraintendimento. Si legge che: “ se, per un verso il prezzo aggiornato il 28.10.2004 è stato ritenuto congruo dal Consorzio…., per il periodo successivo emerge dai documenti prodotti che il primo atto con il quale è stato chiesto l’adeguamento del prezzo risale al 26 agosto 2008”.(p.5) Dunque : per il periodo anteriore alla revisione, secondo la Corte, il prezzo è stato pattuito, mentre per quello successivo il Centro non ha preteso alcun altro adeguamento. Resta peraltro evidente che comunque non si può censurare la decisione per omesso esame, atteso che l’esame, come risulta dal passo sopra riportato, v’è chiaramente stato: la questione del periodo temporale della revisione prezzi è presa in considerazione. 7.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 2729 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c.. La Corte di Appello ha basato la conclusione secondo cui non v’è stato danno emergente dalla circostanza che, dopo il 2004 ,e fino al 2008 , il Centro non ha preteso alcuna variazione del prezzo, segno che lo riteneva se non adeguato non tale da comportare un danno emergente. Secondo il ricorrente,questa induzione è frutto della violazione delle regole sulla presunzione in quanto il ragionamento presuntivo dovrebbe basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e tale non può considerarsil’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nel richiedere una revisione d el prezzo : quella inerzia non può considerarsi indicativa di soddisfazione quanto al corrispettivo, potendo avere una diversa lettura, ossia potendo spiegarsi con il fatto che,siccome non c’era un contratto,non poteva chiedersi alcuna revisione di esso . Dunque quel fatto, ossia l’inerzia del Centro, non è indicativo di soddisfazione circa il prezzo, poiché si può spiegare diversamente, ossia indica anche un’altra cosa: che l’inerzia è giustificata dalla impossibilità di chiedere una revisione in assenza di contratto. Ora qui, il fatto di non avere chiesto la revisione prezzi, è da intendersi nel senso che il Centro è stato inerte, non ha avanzato alcuna rivendicazione economica, e da questo punto di vista l’inerzia (fatto noto) è indicativa di una certa convenienza dell’affare, o comunquedel fatto che la prosecuzione del rapporto non era in perdita. Il fatto noto (inerzia) è dunque grave, nel seno che indica, con prevalenza su ogni altro significato, pure riconducibile a quella inerzia (compreso quello di non poter chiedere una revisione per mancanza di contratto) il fatto ignoto (la convenienza dell’affare). In sostanza l’indizio è nella inerzia, non di un certo tipo (“non hai chiesto la revisione prezzi”) ma in sé e per sé, ossia nella circostanza di non avere lamentato di stare lavorando sotto costo, in un qualunque modo possibile. 8.- Il terzo motivo prospetta difetto assoluto di motivazione e dunque violazione dell’articolo 132 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non ha motivato su come è giunta alla conclusione di cui al motivo precedente, ossiasu come, dalla inerzia del Centro (2004-2008) nel richiedere una revisione prezzi, ha dedotto che dunque il Centro non stava subendo alcuna perdita nel fornire il servizio al prezzo vecchio. Il motivo è infondato. Una giustifica c’è, ed è nella stessa presunzione. Risulta chiaramente dalla motivazione che dal fatto che il Centro non ha chiesto unarevisione prezzi, dal 2004 al 2008 e che, poi nel 2008, ha accettato un determinato corrispettivo, si deduce che non ha operato in perdita, e dunque non ha subito danno emergente. Del resto con il motivo precedente, il Centro ricorrente contesta diffusamente questo argomento, segno che esso è stato chiaramente inteso. 9.-Con il quarto motivo si prospetta violazione de gli articoli 61, 115 , 116 e 191 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente assume una lesione del suo diritto di difesa. Sostiene di avere chiesto in primo grado una serie di prove, dall’interrogatorio formale alla CTU, volte a dimostrare la diminuzione patrimoniale, disattese in primo grado e riproposte in appello, dove tale richiesta veniva disattesa senza alcuna ragione, e ciò in violazione del diritto di difesa. In più la Corte di Appello ha censurato la consulenza di parte, tornata invece utile al Tribunale, sulla base di soggettive considerazioni, mentre avrebbe dovuto disporre consulenza d’ufficio. 9.1- Questa tesi è ribadita con il quinto motivo che prospetta violazione dell’articolo 2729 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. Sostiene il ricorrente che illegittimamente il Tribunale ha basato la sua decisione sulla sola presunzione, ricavando l’assenza di danno dal comportamento acquiescente del ricorrente, in quanto il ricorso al procedimento induttivo è inibito quando il fatto ignoto sia oggetto di una prova diretta: se il fatto ignoto risulta da prova diretta, intanto diventa noto, e la prova indiziaria perde di gravità e precisione, perché smentita dalla prova diretta, con cui in secondo luogo l’indizio si porrebbe in contrasto:si cita a sostengo di tale assunto Cass.8814/ 2020. 9.2.-Con il sesto motivo la questione è ulteriormente ribadi ta, attraverso la denuncia di un difetto di motivazione: si sostiene che il rigetto delle richieste istruttorie è del tutto immotivato, non avendo speso la Corte di Appello alcun argomento per darne giustificazione. I motivi, che presentato connessione logica , possono considerarsi insieme. Innanzitutto, il ricorso alla presunzione, è di minore peso sempre cheil fatto che mira ad accertare sia già noto per via di una prova diretta, come si legge nel precedente citato: qui non v’è stata una prova diretta, e dunque il ricorso alla presunzione non può dirsi illegittimo, ossia volto a negare indirettamente un fatto già provato direttamente. Inoltre,il ricorrente si limita ad allegare di avere fatta richiesta di prove, in primo grado, e di averla reiterata in appello, senza indicare non solo in che termini in appello ha ripetuto la richiesta ( ed è circostanza decisiva visto il silenzio del giudice di secondo grado), ma soprattuttosenza dire alcunché circa la decisività di tale richiesta, ossia senza dimostrare che le prove richieste, se assunte,avrebbero portato ad una decisione diversa (Cass. 24211/ 2009). Il ricorsova rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 10.000 euro, oltre 200,00 euro per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17