Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45127/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 54) e di detenzione, acquisto e cessione di stupefacenti, commessi in concorso, (capi 61, 73 e 82).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per motivazione apparente stante l'assenza di valutazione dei fatti e dell'elemento soggettivo della partecipazione all'associazione visto l'uso di presunzioni e deduzioni fondate sulla mera trasposizione del contenuto delle intercettazioni, con assenza, anche grafica di motivazione sulle esigenze cautelari.

2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 309, comma 9, e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari stante l'adozione, da parte del Tribunale del riesame, della presunzione assoluta prevista per il delitto di cui all' art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed in assenza di valutazione degli elementi evidenziati dalla difesa, quali : a) il fattore temporale sia per la presenza del ricorrente nell'arco di soli 5 mesi (da novembre 2018 ad aprile 2019), sia per la risalenza dei fatti a quattro anni antecedenti all'adozione della misura cautelare; b) l'espletamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una lecita attività lavorativa, per come rappresentata nel verbale di interrogatorio di garanzia; c) l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere già dall'estate del 2017, cioè prima del sorgere del vincolo associativo, per come dichiarato dalla collaboratrice di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]; d) i contatti del ricorrente con il solo [OSCURATO:PERSONA]; e) l'assenza di riscontri e l'irrilevanza dei soli tre reati-fine contestati, risalenti al 2019 e quindi tali da far venire meno l'attualità; f) la mancata valutazione della richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] è contestata la detenzione di stupefacente in base a conversazioni tra altri coindagati, per la sola frase «15 sono di Alex», senza contestazione di cessione autonoma nei confronti di terzi.

2.3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo ai reati-fine desunti esclusivamente dalle conversazioni intercettate, alle quali il ricorrente non ha partecipato, per la menzione di Alex o Alessandro ritenuto essere [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sola circostanza che il suo numero fosse stato salvato nella rubrica di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un dato meramente indiziario risultato inidoneo grazie al riscontro negativo dell'intercettazione ambientale da cui era risultato che dal 4 marzo al 23 aprile 2019 non vi erano stati contatti, incontri o comunicazioni tra il ricorrente e Passalacqua.Con riferimento al capo 61), scaturente da una conversazione dell'8 febbraio 2019 in cui i parlanti avevano detto «15 sono di Alex», il Tribunale aveva desunto la consegna di stupefacente al ricorrente, senza valorizzare il sopra menzionato riscontro negativo - per assenza di contatti con Passalacqua dal 7 gennaio al 4 marzo 2019 -, e senza considerare che l'accordo riguardava altri e ne vedeva il ricorrente estraneo.

Con riferimento al capo 73), scaturente da una conversazione del 22 marzo 2019 a cui [OSCURATO:PERSONA] non partecipava e nella quale Passalacqua riferiva a Rossello di ripianare un debito per la fornitura di droga, ripartendolo anche a favore di Alessandro, ancora una volta non viene esaminata l'assenza di contatti tra il ricorrente e Passalacqua.

Con riferimento al capo 82), il dato captativo, scaturente da un'intercettazione ambientale del 23 aprile 2019, comprova al più l'esistenza di un debito di cui, però, non è dato evincere né il periodo né la natura, così non potendosi escludere che riguardasse stupefacente destinato all'uso personale del ricorrente, rendendo ipotizzabile l'assorbimento nei capi precedenti e, comunque, generica e congetturale la finalità illecita.

2.4. Il quarto motivo del ricorso censura la violazione degli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla configurazione della fattispecie associativa, contestata al capo 54, per l'assenza di contatti o incontri tra il ricorrente ed altri presunti sodali, visto che l'unico rapporto intrecciato da [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA], non bastando a riempire detto vuoto il richiamo alle intercettazioni da cui si evinceva che altri coindagati ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) conoscessero "Alex" o Alessandro in assenza di incontri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai controllato presso la base logistica del sodalizio (il negozio "Agriverde") e le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], oltre che riportate in modo erroneo allorché richiamano il riconoscimento fotografico del 13 settembre 2018, sono rimaste sostanzialmente indimostrate e hanno riguardato anche un altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], non indagato e, anzi, possono essere lette a favore di [OSCURATO:PERSONA] visto che questi lavorava al servizio esclusivo di Passalacqua e non dell'associazione.

3. Il 5 settembre 2023 sono pervenuti, via Pec, motivi nuovi, in parte reiterativi degli argomenti contenuti nel ricorso, riguardanti soprattutto la contestata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico sotto il profilo psicologico del delitto visto che, da un lato, non risultano riscontri alla condotta per come delineata nell'imputazione; dall'altro lato sono stati valorizzati i tre reati-fine.

Questi non solo risultano avulsi da qualsiasi contesto associativo, ma comprovano solo un rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con 3 [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di droga per uso personale, causa del debito, e mai rivenduta a terzi.

Infine, i motivi nuovi sottolineano come il provvedimento impugnato non menzioni mai la quantità di stupefacente certamente modesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è reiterativo e generico.

Il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che la censura circa l'assenza del requisito dell'autonoma valutazione è stata solo genericamente eccepita in quanto carente delle indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o delle ragioni per cui detta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, tali da condurre a conclusioni diverse.

Infatti, come si vedrà oltre, il provvedimento impugnato opera una precisa valutazione dei fatti e dei reati contestati, incluso l'elemento soggettivo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, non fondandoli affatto su presunzioni o deduzioni o trascrivendo le sole intercettazioni t, ma argomentando specificamente sui gravi indizi di colpevolezza per ogni capo di provvisoria incolpazione e motivando espressamente sulle esigenze cautelari.

3. Il secondo ed il quarto motivo, concernenti rispettivamente le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico (capo 54), sono entrambi manifestamente infondati.

3.1. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare.

Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez.6, n.19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

A detti principi di diritto si è rigorosamente attenuto il Tribunale di Catanzaro.

3.2. Per ragioni di logica argomentativa deve essere affrontato, innanzitutto, il profilo dei gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico.

Il ricorso non si confronta con gli argomenti puntuali e logici del Tribunale, anche con richiamo all'ordinanza genetica, che ha preso avvio da un'indagine più ampia a partire dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], sull'associazione dedita al narcotraffico, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giovanni, figura di spicco della comunità nomade della città di Catanzaro, che si rifornisce di droga dalla famiglia Mannolo e che si avvale di «tale [OSCURATO:PERSONA] che adesso vive a Montepaone...» (riportate a pag. 12).

Dette dichiarazioni risultano supportate: a) dalle intercettazioni, anche dal contenuto esplicito, che consentono di delineare il ruolo del ricorrente nella compagine associativa come colui che, per questa, cede a terzi lo stupefacente nel mercato dell'hinterland catanzarese; b) dall'individuazione dell' "Alex", di cui parlano i diversi interlocutori nelle numerose conversazioni, nell'odierno ricorrente.

Il tema dell'identificazione, oggetto di censura del ricorso, è stato debitamente affrontato a pag. 7 del provvedimento in cui si dà atto, con dati logici ed oggettivi: a) che l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] è memorizzata, appunto con il nome "Alex", sul telefono di [OSCURATO:PERSONA], esponente del sodalizio dedito al narcotraffico "Mannolo-Passalacqua" che opera in particolare nella zona sud-est della provincia di Catanzaro; b) che il 23 dicembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] riceve una telefonata dal ricorrente a cui risponde chiamandolo appunto "Alex".

Una volta risolto il problema dell'identità tra "Alex/Alessandro" e [OSCURATO:PERSONA], è agevole coglierne il ruolo partecipativo nella puntuale ricostruzione offerta alle pagine da 5 a 9 dell'ordinanza impugnata, ruolo desunto, oltre che dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia, dalle intercettazioni, riguardanti il rifornimento di stupefacente, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una sequenza in cui Alessandro (o Alex) viene citato e richiamato diverse volte proprio in riferimento ad incontri, spartizioni di denaro, nuove forniture e come debitore di una grossa cifra.

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, comprovato dal dato storico della ripetuta commissione, in concorso con altri, di reati-fine riconducibili al medesimo alveo operativo, indice sintomatico della partecipazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorchè emerga, come nella specie, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701).

A ciò si aggiungono altri due dati: il collegamento costante del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], vertice del gruppo criminale, e la relazione con altri associati.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] menziona [OSCURATO:PERSONA] insieme a soggetti, elencati dallo stesso Passalacqua, a cui chiede se deve andare da lui, così mostrando di conoscerlo e di sapere dove si trova; a sua volta Passalacqua risponde a Rossello di non preoccuparsi perché [OSCURATO:PERSONA] «sta chiudendo una situazione con Carlo vediamo, ma loro ce l'hanno» tanto da far intendere non solo che il ricorrente era una presenza non occasionale nell'attività del sodalizio ma anche che sapesse di operare di concerto gli altri partecipi (pag. 8).

Inoltre, nella conversazione dell'8 febbraio 2019 Passalacqua indica "Alessandro" come colui a cui [OSCURATO:PERSONA], fornitore del sodalizio per conto dei Mannolo, deve consegnare la droga per preparare gli involucri da 15 grammi (pag. 9) e nell' intercettazione numero 169 (pag. 12) lo individua come suo debitore prima della completa vendita al dettaglio.

Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] era in stretta relazione oltre che con il capo dell'associazione anche con Rossello e Ribecco.

L'ordinanza impugnata, grazie alle intercettazioni, ha anche descritto i caratteri dell'associazione ed uno schema operativo consueto e, dunque, risalente, attraverso il quale avveniva il costante acquisto di droga di Passalacqua dalla famiglia Mannolo, con successivo rifornimento per il confezionamento e la commercializzazione, di volta in volta, agli spacciatori, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

Anche l'esistenza di debiti accumulati nel tempo e la continuità con cui di essi il capo dell'associazione teneva precisa contabilità (vedi infra nei paragrafi sui reati-fine), come sostenuto anche dal Procuratore generale, costituisce un elemento dimostrativo delle pregresse forniture, ricevute dal ricorrente e, dunque, il suo legame strutturato con l'associazione in un rapporto di dare-avere la cui costanza ed entità, desumibile dalle somme citate dai parlanti, non è affatto compatibile con il prospettato uso personale, ma solo con la rivendita a terzi per riceverne i proventi poi corrisposti al capo-collettore.

Questi convergenti e logici argomenti rendono prive di valenza destrutturante le deduzioni difensive secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non risponde di cessione; risulta estraneo alle conversazioni che lo riguardano; non è stato mai controllato nella base logistica del sodalizio e [OSCURATO:PERSONA] non è stato indagato.

Infine, in ordine alla questione posta dal ricorso circa la breve durata della partecipazione, è opportuno ricordare come questa Corte abbia costantemente affermato che stante la natura permanente del reato associativo il numero di reati- fine e la limitata durata temporale non incidono sulla sussistenza del delitto.3.3.

In ordine alle esigenze cautelari il provvedimento impugnato oltre a dare atto della doppia presunzione di cui all' art. 275 cod. proc. pen. e all'assenza di elementi idonei a vincerla, ha fornito congrua e logica motivazione alle pagg 13 e 14 in cui non solo ha correttamente valorizzato la natura del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro contestato «in periodi antecedenti al 2018 fino all'attualità», così da rendere recessiva la censura sul fattore temporale, ma soprattutto ha menzionato la circostanza che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] fossero proseguite nonostante l'attività dell'associazione venisse nel frattempo colpita da sequestri di stupefacenti e arresti.

In conclusione, il ricorso non ha attestato la mancata recisione del legame di [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio criminoso, ma si è limitato a rappresentare elementi del tutto irrilevanti come avere riferito, nell'interrogatorio di garanzia, di svolgere una lecita attività lavorativa o che la collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - ritenuta inaffidabile dallo stesso ricorrente - avesse sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal quartiere già dal 2017, nonostante i delitti contestati fossero stati commessi successivamente.

Ne consegue che la valutazione del Tribunale rende congruente un giudizio prognostico sfavorevole nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, dalle intercettazioni, risulta avesse particolare dimestichezza nell'approvvigionamento e nella commercializzazione dello stupefacente, così confermando il pericolo di recidiva rispetto alla ripresa dei contatti con l'associazione o con la riorganizzazione del medesimo tipo di attività, rendendo inidonea una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.

4. Le censure del ricorso relative ai singoli reati-fine (capi 61, 73 e 82) sono aspecifiche perché genericamente fondate, da un lato, sull'assenza di elementi circa la corrispondenza tra "Alex" o "Alessandro", di cui parlano gli intercettati, e [OSCURATO:PERSONA] - questione già affrontata al paragrafo

3.2. cui si rinvia -, dall'altro lato sulla mancata partecipazione del ricorrente alle conversazioni e sul riscontro negativo derivante dalle captazioni ambientali sul dispositivo di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 4 marzo ed il 23 aprile 2019.

4.1. Le intercettazioni, che coinvolgono il vertice dell'associazione contestata, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], menzionano "Alex" o "Alessandro" con l'esplicito riferimento a quantità (di droga), denaro e ruoli, tanto da inquadrare, in maniera chiara e coerente, le conversazioni - tutte riportate nel provvedimento - al medesimo ambito, visto che tra i vari soggetti non risultavano esservi altri tipi di legami ed interessi se non connessi alla gestione dello stupefacente.

4.2. Con riferimento al capo 61), ovverosia la detenzione e cessione di stupefacente tramite Passalacqua per la somma di C 1.325, il provvedimento, alle pagine da 9 a 11, fonda i gravi indizi sull'intercettazione ambientale, iniziata nell'auto, in uso a [OSCURATO:PERSONA] in cui questi parla con [OSCURATO:PERSONA] di come lavorare la cocaina utilizzando sostanza da taglio, per poi menzionare Alessandro a cui consegnare 15 grammi e proseguire con altre conversazioni, anche con [OSCURATO:PERSONA], che citano sempre "Alessandro" anche rispetto al conto relativo alla complessiva fornitura per la quale è tenuto a pagare C 2.150.

4.3. Con riferimento al capo 73), ovverosia l 'acquisto di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente per la somma di C 2.850, il provvedimento alle pagine da 11 a 13 fonda i gravi indizi sulle intercettazioni, anche qui riportate per esteso, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo spiega come e da chi recuperare il prezzo dello stupefacente da smerciare, fornitogli dal secondo, e come tutti e tre i suoi spacciatori, incluso "Alessandro" che gli doveva C 2.850, fossero stati riforniti per le successive settimane.

4.4. Il capo 82), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], contesta al ricorrente l'acquisto, la detenzione e la cessione dello stupefacente per il valore di C

4.000. Il provvedimento, a pagina 13, fonda i gravi indizi sull ' intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utile anche per illuminare rispetto alle precedenti conversazioni sopra riportate, in cui risulta che il ricorrente aveva ricevuto 4.000 euro di sostanza stupefacente, per la quale aveva pagato solo C 1.500, come peraltro emerge dalla contabilità scritta di [OSCURATO:PERSONA].

4.5. La sequenza delle intercettazioni e il linguaggio esplicito desumibile dalle stesse, per come interpretato in modo logico dal provvedimento impugnato, non sono scalfiti dalla circostanza che l'intercettazione ambientale di Passalacqua non abbia mostrato la presenza del ricorrente o che questi non fosse partecipe delle e conversazioni inter alios, ma valgono a dimostrare ce [OSCURATO:PERSONA] operasse, a prescindere da incontri diretti con il capo, con piena consapevolezza e sotto il controllo di Passalacqua in un preciso e riconosciuto contesto criminale che coinvolgeva altri, con il medesimo ruolo di spacciatori, in nome e per conto dell'associazione.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 54) e di detenzione, acquisto e cessione di stupefacenti, commessi in concorso, (capi 61, 73 e 82). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per motivazione apparente stante l'assenza di valutazione dei fatti e dell'elemento soggettivo della partecipazione all'associazione visto l'uso di presunzioni e deduzioni fondate sulla mera trasposizione del contenuto delle intercettazioni, con assenza, anche grafica di motivazione sulle esigenze cautelari. 2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 309, comma 9, e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari stante l'adozione, da parte del Tribunale del riesame, della presunzione assoluta prevista per il delitto di cui all' art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed in assenza di valutazione degli elementi evidenziati dalla difesa, quali : a) il fattore temporale sia per la presenza del ricorrente nell'arco di soli 5 mesi (da novembre 2018 ad aprile 2019), sia per la risalenza dei fatti a quattro anni antecedenti all'adozione della misura cautelare; b) l'espletamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una lecita attività lavorativa, per come rappresentata nel verbale di interrogatorio di garanzia; c) l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere già dall'estate del 2017, cioè prima del sorgere del vincolo associativo, per come dichiarato dalla collaboratrice di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]; d) i contatti del ricorrente con il solo [OSCURATO:PERSONA]; e) l'assenza di riscontri e l'irrilevanza dei soli tre reati-fine contestati, risalenti al 2019 e quindi tali da far venire meno l'attualità; f) la mancata valutazione della richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] è contestata la detenzione di stupefacente in base a conversazioni tra altri coindagati, per la sola frase «15 sono di Alex», senza contestazione di cessione autonoma nei confronti di terzi. 2.3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo ai reati-fine desunti esclusivamente dalle conversazioni intercettate, alle quali il ricorrente non ha partecipato, per la menzione di Alex o Alessandro ritenuto essere [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sola circostanza che il suo numero fosse stato salvato nella rubrica di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un dato meramente indiziario risultato inidoneo grazie al riscontro negativo dell'intercettazione ambientale da cui era risultato che dal 4 marzo al 23 aprile 2019 non vi erano stati contatti, incontri o comunicazioni tra il ricorrente e Passalacqua.Con riferimento al capo 61), scaturente da una conversazione dell'8 febbraio 2019 in cui i parlanti avevano detto «15 sono di Alex», il Tribunale aveva desunto la consegna di stupefacente al ricorrente, senza valorizzare il sopra menzionato riscontro negativo - per assenza di contatti con Passalacqua dal 7 gennaio al 4 marzo 2019 -, e senza considerare che l'accordo riguardava altri e ne vedeva il ricorrente estraneo. Con riferimento al capo 73), scaturente da una conversazione del 22 marzo 2019 a cui [OSCURATO:PERSONA] non partecipava e nella quale Passalacqua riferiva a Rossello di ripianare un debito per la fornitura di droga, ripartendolo anche a favore di Alessandro, ancora una volta non viene esaminata l'assenza di contatti tra il ricorrente e Passalacqua. Con riferimento al capo 82), il dato captativo, scaturente da un'intercettazione ambientale del 23 aprile 2019, comprova al più l'esistenza di un debito di cui, però, non è dato evincere né il periodo né la natura, così non potendosi escludere che riguardasse stupefacente destinato all'uso personale del ricorrente, rendendo ipotizzabile l'assorbimento nei capi precedenti e, comunque, generica e congetturale la finalità illecita. 2.4. Il quarto motivo del ricorso censura la violazione degli artt. 192, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla configurazione della fattispecie associativa, contestata al capo 54, per l'assenza di contatti o incontri tra il ricorrente ed altri presunti sodali, visto che l'unico rapporto intrecciato da [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA], non bastando a riempire detto vuoto il richiamo alle intercettazioni da cui si evinceva che altri coindagati ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) conoscessero "Alex" o Alessandro in assenza di incontri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai controllato presso la base logistica del sodalizio (il negozio "Agriverde") e le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], oltre che riportate in modo erroneo allorché richiamano il riconoscimento fotografico del 13 settembre 2018, sono rimaste sostanzialmente indimostrate e hanno riguardato anche un altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], non indagato e, anzi, possono essere lette a favore di [OSCURATO:PERSONA] visto che questi lavorava al servizio esclusivo di Passalacqua e non dell'associazione. 3. Il 5 settembre 2023 sono pervenuti, via Pec, motivi nuovi, in parte reiterativi degli argomenti contenuti nel ricorso, riguardanti soprattutto la contestata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico sotto il profilo psicologico del delitto visto che, da un lato, non risultano riscontri alla condotta per come delineata nell'imputazione; dall'altro lato sono stati valorizzati i tre reati-fine. Questi non solo risultano avulsi da qualsiasi contesto associativo, ma comprovano solo un rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con 3 [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di droga per uso personale, causa del debito, e mai rivenduta a terzi. Infine, i motivi nuovi sottolineano come il provvedimento impugnato non menzioni mai la quantità di stupefacente certamente modesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è reiterativo e generico. Il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che la censura circa l'assenza del requisito dell'autonoma valutazione è stata solo genericamente eccepita in quanto carente delle indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o delle ragioni per cui detta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, tali da condurre a conclusioni diverse. Infatti, come si vedrà oltre, il provvedimento impugnato opera una precisa valutazione dei fatti e dei reati contestati, incluso l'elemento soggettivo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, non fondandoli affatto su presunzioni o deduzioni o trascrivendo le sole intercettazioni t, ma argomentando specificamente sui gravi indizi di colpevolezza per ogni capo di provvisoria incolpazione e motivando espressamente sulle esigenze cautelari. 3. Il secondo ed il quarto motivo, concernenti rispettivamente le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico (capo 54), sono entrambi manifestamente infondati. 3.1. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez.6, n.19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). A detti principi di diritto si è rigorosamente attenuto il Tribunale di Catanzaro. 3.2. Per ragioni di logica argomentativa deve essere affrontato, innanzitutto, il profilo dei gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico. Il ricorso non si confronta con gli argomenti puntuali e logici del Tribunale, anche con richiamo all'ordinanza genetica, che ha preso avvio da un'indagine più ampia a partire dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], sull'associazione dedita al narcotraffico, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giovanni, figura di spicco della comunità nomade della città di Catanzaro, che si rifornisce di droga dalla famiglia Mannolo e che si avvale di «tale [OSCURATO:PERSONA] che adesso vive a Montepaone...» (riportate a pag. 12). Dette dichiarazioni risultano supportate: a) dalle intercettazioni, anche dal contenuto esplicito, che consentono di delineare il ruolo del ricorrente nella compagine associativa come colui che, per questa, cede a terzi lo stupefacente nel mercato dell'hinterland catanzarese; b) dall'individuazione dell' "Alex", di cui parlano i diversi interlocutori nelle numerose conversazioni, nell'odierno ricorrente. Il tema dell'identificazione, oggetto di censura del ricorso, è stato debitamente affrontato a pag. 7 del provvedimento in cui si dà atto, con dati logici ed oggettivi: a) che l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] è memorizzata, appunto con il nome "Alex", sul telefono di [OSCURATO:PERSONA], esponente del sodalizio dedito al narcotraffico "Mannolo-Passalacqua" che opera in particolare nella zona sud-est della provincia di Catanzaro; b) che il 23 dicembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] riceve una telefonata dal ricorrente a cui risponde chiamandolo appunto "Alex". Una volta risolto il problema dell'identità tra "Alex/Alessandro" e [OSCURATO:PERSONA], è agevole coglierne il ruolo partecipativo nella puntuale ricostruzione offerta alle pagine da 5 a 9 dell'ordinanza impugnata, ruolo desunto, oltre che dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia, dalle intercettazioni, riguardanti il rifornimento di stupefacente, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una sequenza in cui Alessandro (o Alex) viene citato e richiamato diverse volte proprio in riferimento ad incontri, spartizioni di denaro, nuove forniture e come debitore di una grossa cifra. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, comprovato dal dato storico della ripetuta commissione, in concorso con altri, di reati-fine riconducibili al medesimo alveo operativo, indice sintomatico della partecipazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorchè emerga, come nella specie, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701). A ciò si aggiungono altri due dati: il collegamento costante del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], vertice del gruppo criminale, e la relazione con altri associati. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] menziona [OSCURATO:PERSONA] insieme a soggetti, elencati dallo stesso Passalacqua, a cui chiede se deve andare da lui, così mostrando di conoscerlo e di sapere dove si trova; a sua volta Passalacqua risponde a Rossello di non preoccuparsi perché [OSCURATO:PERSONA] «sta chiudendo una situazione con Carlo vediamo, ma loro ce l'hanno» tanto da far intendere non solo che il ricorrente era una presenza non occasionale nell'attività del sodalizio ma anche che sapesse di operare di concerto gli altri partecipi (pag. 8). Inoltre, nella conversazione dell'8 febbraio 2019 Passalacqua indica "Alessandro" come colui a cui [OSCURATO:PERSONA], fornitore del sodalizio per conto dei Mannolo, deve consegnare la droga per preparare gli involucri da 15 grammi (pag. 9) e nell' intercettazione numero 169 (pag. 12) lo individua come suo debitore prima della completa vendita al dettaglio. Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] era in stretta relazione oltre che con il capo dell'associazione anche con Rossello e Ribecco. L'ordinanza impugnata, grazie alle intercettazioni, ha anche descritto i caratteri dell'associazione ed uno schema operativo consueto e, dunque, risalente, attraverso il quale avveniva il costante acquisto di droga di Passalacqua dalla famiglia Mannolo, con successivo rifornimento per il confezionamento e la commercializzazione, di volta in volta, agli spacciatori, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Anche l'esistenza di debiti accumulati nel tempo e la continuità con cui di essi il capo dell'associazione teneva precisa contabilità (vedi infra nei paragrafi sui reati-fine), come sostenuto anche dal Procuratore generale, costituisce un elemento dimostrativo delle pregresse forniture, ricevute dal ricorrente e, dunque, il suo legame strutturato con l'associazione in un rapporto di dare-avere la cui costanza ed entità, desumibile dalle somme citate dai parlanti, non è affatto compatibile con il prospettato uso personale, ma solo con la rivendita a terzi per riceverne i proventi poi corrisposti al capo-collettore. Questi convergenti e logici argomenti rendono prive di valenza destrutturante le deduzioni difensive secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non risponde di cessione; risulta estraneo alle conversazioni che lo riguardano; non è stato mai controllato nella base logistica del sodalizio e [OSCURATO:PERSONA] non è stato indagato. Infine, in ordine alla questione posta dal ricorso circa la breve durata della partecipazione, è opportuno ricordare come questa Corte abbia costantemente affermato che stante la natura permanente del reato associativo il numero di reati- fine e la limitata durata temporale non incidono sulla sussistenza del delitto.3.3. In ordine alle esigenze cautelari il provvedimento impugnato oltre a dare atto della doppia presunzione di cui all' art. 275 cod. proc. pen. e all'assenza di elementi idonei a vincerla, ha fornito congrua e logica motivazione alle pagg 13 e 14 in cui non solo ha correttamente valorizzato la natura del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro contestato «in periodi antecedenti al 2018 fino all'attualità», così da rendere recessiva la censura sul fattore temporale, ma soprattutto ha menzionato la circostanza che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] fossero proseguite nonostante l'attività dell'associazione venisse nel frattempo colpita da sequestri di stupefacenti e arresti. In conclusione, il ricorso non ha attestato la mancata recisione del legame di [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio criminoso, ma si è limitato a rappresentare elementi del tutto irrilevanti come avere riferito, nell'interrogatorio di garanzia, di svolgere una lecita attività lavorativa o che la collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - ritenuta inaffidabile dallo stesso ricorrente - avesse sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal quartiere già dal 2017, nonostante i delitti contestati fossero stati commessi successivamente. Ne consegue che la valutazione del Tribunale rende congruente un giudizio prognostico sfavorevole nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, dalle intercettazioni, risulta avesse particolare dimestichezza nell'approvvigionamento e nella commercializzazione dello stupefacente, così confermando il pericolo di recidiva rispetto alla ripresa dei contatti con l'associazione o con la riorganizzazione del medesimo tipo di attività, rendendo inidonea una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere. 4. Le censure del ricorso relative ai singoli reati-fine (capi 61, 73 e 82) sono aspecifiche perché genericamente fondate, da un lato, sull'assenza di elementi circa la corrispondenza tra "Alex" o "Alessandro", di cui parlano gli intercettati, e [OSCURATO:PERSONA] - questione già affrontata al paragrafo 3.2. cui si rinvia -, dall'altro lato sulla mancata partecipazione del ricorrente alle conversazioni e sul riscontro negativo derivante dalle captazioni ambientali sul dispositivo di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 4 marzo ed il 23 aprile 2019. 4.1. Le intercettazioni, che coinvolgono il vertice dell'associazione contestata, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], menzionano "Alex" o "Alessandro" con l'esplicito riferimento a quantità (di droga), denaro e ruoli, tanto da inquadrare, in maniera chiara e coerente, le conversazioni - tutte riportate nel provvedimento - al medesimo ambito, visto che tra i vari soggetti non risultavano esservi altri tipi di legami ed interessi se non connessi alla gestione dello stupefacente. 4.2. Con riferimento al capo 61), ovverosia la detenzione e cessione di stupefacente tramite Passalacqua per la somma di C 1.325, il provvedimento, alle pagine da 9 a 11, fonda i gravi indizi sull'intercettazione ambientale, iniziata nell'auto, in uso a [OSCURATO:PERSONA] in cui questi parla con [OSCURATO:PERSONA] di come lavorare la cocaina utilizzando sostanza da taglio, per poi menzionare Alessandro a cui consegnare 15 grammi e proseguire con altre conversazioni, anche con [OSCURATO:PERSONA], che citano sempre "Alessandro" anche rispetto al conto relativo alla complessiva fornitura per la quale è tenuto a pagare C 2.150. 4.3. Con riferimento al capo 73), ovverosia l 'acquisto di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente per la somma di C 2.850, il provvedimento alle pagine da 11 a 13 fonda i gravi indizi sulle intercettazioni, anche qui riportate per esteso, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo spiega come e da chi recuperare il prezzo dello stupefacente da smerciare, fornitogli dal secondo, e come tutti e tre i suoi spacciatori, incluso "Alessandro" che gli doveva C 2.850, fossero stati riforniti per le successive settimane. 4.4. Il capo 82), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], contesta al ricorrente l'acquisto, la detenzione e la cessione dello stupefacente per il valore di C 4.000. Il provvedimento, a pagina 13, fonda i gravi indizi sull ' intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utile anche per illuminare rispetto alle precedenti conversazioni sopra riportate, in cui risulta che il ricorrente aveva ricevuto 4.000 euro di sostanza stupefacente, per la quale aveva pagato solo C 1.500, come peraltro emerge dalla contabilità scritta di [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. La sequenza delle intercettazioni e il linguaggio esplicito desumibile dalle stesse, per come interpretato in modo logico dal provvedimento impugnato, non sono scalfiti dalla circostanza che l'intercettazione ambientale di Passalacqua non abbia mostrato la presenza del ricorrente o che questi non fosse partecipe delle e conversazioni inter alios, ma valgono a dimostrare ce [OSCURATO:PERSONA] operasse, a prescindere da incontri diretti con il capo, con piena consapevolezza e sotto il controllo di Passalacqua in un preciso e riconosciuto contesto criminale che coinvolgeva altri, con il medesimo ruolo di spacciatori, in nome e per conto dell'associazione. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 45127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris