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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 04004/2024

Testo disponibile della fonte

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esentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso l’ordinanza collegiale della Corte di appello di Catania n. cronol. 1937/2022 (pubblicata il 13 maggio 2022); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 1502/2023 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 6 agosto 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva –ai sensi della legge n. 89/2001 - alla Corte di appello di Catania il riconoscimento dell’equo indennizzo relativamente all’asserita durata irragionevole di un procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decreto in data 11 ottobre 2021 il consigliere delegato respingeva il ricorso.

Avverso detto provvedimento il Venezia formulava opposizione in applicazione dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 e, nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte di appello catanese in composizione collegiale, disposta la trattazione scritta del procedimento e verificato che all’udienza fissata per la comparizione delle parti nessuna vi aveva presenziato, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione stessa con provvedimento adottato all’esito della medesima udienza.

2. Contro il suddetto decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Con proposta formulata ai sensi del novellato art. 380bis, comma 1, c.p.c. il Presidente della Sezione rilevava che il ricorso era da considerarsi improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. per suo omesso deposito (pur essendo stato notificato l’11 novembre 2022), unitamente a quello degli atti previsti dal secondo comma della stessa norma.

Con rituale istanza avanzata ai sensi del comma 2 del citato art. 380bis c.p.c. il ricorrente chiedeva la decisione sul ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione della legge n. 89/2001, art. 3, n. 4 e 6, e degli articoli 737 e segg. c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, per mancata comparizione delle parti, ritualmente costituite, all’udienza di discussione del ricorso, malgrado nei procedimenti camerali non sia prevista – ove si configuri detta eventualità - tale sanzione e la stessa, invece, sia contemplata per il solo caso in cui – in relazione all’art. 4 della legge n. 89/2001 – il ricorso per equa riparazione venga depositato oltre sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento con cui sia stato definito il procedimento presupposto.

2. Occorre, in primo luogo, farsi carico della valutazione della fondatezza o meno della prognosi di improcedibilità del ricorso fatta con la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380bis, comma 1, c.p.c., basata sul riscontrato omesso deposito del ricorso stesso come prescritto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.

Ritiene il collegio che, nel caso di specie, il ricorso – contrariamente a quanto rilevato con la suddetta proposta -non può essere ritenuto improcedibile per omesso deposito tempestivo dello stesso nel termine di 20 gg. dalla sua avvenuta notificazione in data 11 novembre 2022, dal momento che –per quanto emerge dagli atti – in data 30 novembre 2022 (e, quindi, entro il temine di venti giorni indicato dal menzionato art. 369 c.p.c.) era stato effettuato, alle ore 22:39, il deposito telematico del ricorso unitamente ai documenti allegati, con generazione –da parte del sistema informatico – di due ricevute di accettazione e di avvenuta consegna(ancorché nei giorni successivi non fossero state generate – per disguidi imputabili alla Cancelleria - le ulteriori terza e quarta ricevuta, relative all’”esito controlli automatici” e “accettazione del deposito da parte della cancelleria”).

A tal riguardo deve, infatti, trovare applicazione il principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il deposito telematico del ricorso si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria.

In altri termini - ai sensi dell'art. 16 - bis, settimo comma, d.l. n. 179/12, convertito in legge n. 221/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

Analogamente, quanto al momento di ricezione degli atti trasmessi da soggetti abilitati esterni e utenti privati, l'art. 13, secondo comma del D.M. 44/11 (recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009. n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) dispone che gli atti del processo in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui – per l’appunto - viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Diversa, invece, la funzione della terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende il perfezionamento dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo.

Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati.

Pertanto, va ribadito l'orientamento costante di questa Corte, per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PLC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal citato art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (v.

Cass. nn. 17328/2019, 28982/2019, 19797/2021 e 9087/2023 in ordine ai depositi telematici, e più in generale, sulle notificazioni a mezzo PEC, cfr. Cass. nn. 20039/20 e 4624/20).

3. Ravvisata, quindi, la procedibilità del ricorso, bisogna provvedere all’esame del suo unico motivo.

Esso è fondato per le ragioni che seguono.

Invero, in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la mancatacomparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di una previsione espressa in tal senso daparte dell'art.737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, poiché una sanzione di tal tipo determinerebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel giudizio di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma 2, c.p.c., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellanteometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice (v.

Cass. n. 16821/2010) E’ stato, altresì, precisato (cfr., da ultimo, Cass. n. 9376/2020) che nei procedimenti per il conseguimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità processuali previste per l'ordinario processo di cognizione con la conseguenza che lacomparizione delle parti ha effetto sanante in caso di notifica inesistente oomessa; in difetto di comparizione del solo resistente dovrà essere fissato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, mentre, in caso di mancatacomparizione di entrambe leparti, dovrà disporsi una nuova convocazione delle stesse ai sensi dell’art. 181 c.p.c. (previsto nell'ordinamento processualcivilistico con riferimento all'ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimento camerale di equa riparazione, ma è, anzi, imposta dalla identità di ratio , vertendosi in materia di diritti soggettivi).

Ed è proprio quest’ultima evenienza che si è venuta a verificare nel caso di specie, ragion per cui la Corte di appello etnea, a fronte della mancata comparizione delle parti alla prima udienza fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ma era tenuta a disporre un’ulteriore udienza di comparizione delle parti e, solo nell’eventualità della mancata comparizione delle stesse anche a questa udienza, adottare i conseguenti provvedimenti processuali sanzionatori.

4. In definitiva il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato e il derivante rinvio del procedimento alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione collegiale, che – oltre a decidere nel merito sulla opposizione formulata dal Venezia ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 (fatto salvo l’accertamento di eventuali e diversi impedimenti processuali impeditivi in via pregiudiziale) - provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione collegiale.

Così deciso nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso l’ordinanza collegiale della Corte di appello di Catania n. cronol. 1937/2022 (pubblicata il 13 maggio 2022); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 1502/2023 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 6 agosto 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva –ai sensi della legge n. 89/2001 - alla Corte di appello di Catania il riconoscimento dell’equo indennizzo relativamente all’asserita durata irragionevole di un procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decreto in data 11 ottobre 2021 il consigliere delegato respingeva il ricorso. Avverso detto provvedimento il Venezia formulava opposizione in applicazione dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 e, nella costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte di appello catanese in composizione collegiale, disposta la trattazione scritta del procedimento e verificato che all’udienza fissata per la comparizione delle parti nessuna vi aveva presenziato, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione stessa con provvedimento adottato all’esito della medesima udienza. 2. Contro il suddetto decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. Con proposta formulata ai sensi del novellato art. 380bis, comma 1, c.p.c. il Presidente della Sezione rilevava che il ricorso era da considerarsi improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. per suo omesso deposito (pur essendo stato notificato l’11 novembre 2022), unitamente a quello degli atti previsti dal secondo comma della stessa norma. Con rituale istanza avanzata ai sensi del comma 2 del citato art. 380bis c.p.c. il ricorrente chiedeva la decisione sul ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione della legge n. 89/2001, art. 3, n. 4 e 6, e degli articoli 737 e segg. c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, per mancata comparizione delle parti, ritualmente costituite, all’udienza di discussione del ricorso, malgrado nei procedimenti camerali non sia prevista – ove si configuri detta eventualità - tale sanzione e la stessa, invece, sia contemplata per il solo caso in cui – in relazione all’art. 4 della legge n. 89/2001 – il ricorso per equa riparazione venga depositato oltre sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento con cui sia stato definito il procedimento presupposto. 2. Occorre, in primo luogo, farsi carico della valutazione della fondatezza o meno della prognosi di improcedibilità del ricorso fatta con la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380bis, comma 1, c.p.c., basata sul riscontrato omesso deposito del ricorso stesso come prescritto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. Ritiene il collegio che, nel caso di specie, il ricorso – contrariamente a quanto rilevato con la suddetta proposta -non può essere ritenuto improcedibile per omesso deposito tempestivo dello stesso nel termine di 20 gg. dalla sua avvenuta notificazione in data 11 novembre 2022, dal momento che –per quanto emerge dagli atti – in data 30 novembre 2022 (e, quindi, entro il temine di venti giorni indicato dal menzionato art. 369 c.p.c.) era stato effettuato, alle ore 22:39, il deposito telematico del ricorso unitamente ai documenti allegati, con generazione –da parte del sistema informatico – di due ricevute di accettazione e di avvenuta consegna(ancorché nei giorni successivi non fossero state generate – per disguidi imputabili alla Cancelleria - le ulteriori terza e quarta ricevuta, relative all’”esito controlli automatici” e “accettazione del deposito da parte della cancelleria”). A tal riguardo deve, infatti, trovare applicazione il principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il deposito telematico del ricorso si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria. In altri termini - ai sensi dell'art. 16 - bis, settimo comma, d.l. n. 179/12, convertito in legge n. 221/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Analogamente, quanto al momento di ricezione degli atti trasmessi da soggetti abilitati esterni e utenti privati, l'art. 13, secondo comma del D.M. 44/11 (recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009. n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) dispone che gli atti del processo in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui – per l’appunto - viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Diversa, invece, la funzione della terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende il perfezionamento dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati. Pertanto, va ribadito l'orientamento costante di questa Corte, per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PLC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal citato art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (v. Cass. nn. 17328/2019, 28982/2019, 19797/2021 e 9087/2023 in ordine ai depositi telematici, e più in generale, sulle notificazioni a mezzo PEC, cfr. Cass. nn. 20039/20 e 4624/20). 3. Ravvisata, quindi, la procedibilità del ricorso, bisogna provvedere all’esame del suo unico motivo. Esso è fondato per le ragioni che seguono. Invero, in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la mancatacomparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di una previsione espressa in tal senso daparte dell'art.737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, poiché una sanzione di tal tipo determinerebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel giudizio di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma 2, c.p.c., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellanteometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice (v. Cass. n. 16821/2010) E’ stato, altresì, precisato (cfr., da ultimo, Cass. n. 9376/2020) che nei procedimenti per il conseguimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità processuali previste per l'ordinario processo di cognizione con la conseguenza che lacomparizione delle parti ha effetto sanante in caso di notifica inesistente oomessa; in difetto di comparizione del solo resistente dovrà essere fissato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, mentre, in caso di mancatacomparizione di entrambe leparti, dovrà disporsi una nuova convocazione delle stesse ai sensi dell’art. 181 c.p.c. (previsto nell'ordinamento processualcivilistico con riferimento all'ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimento camerale di equa riparazione, ma è, anzi, imposta dalla identità di ratio , vertendosi in materia di diritti soggettivi). Ed è proprio quest’ultima evenienza che si è venuta a verificare nel caso di specie, ragion per cui la Corte di appello etnea, a fronte della mancata comparizione delle parti alla prima udienza fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ma era tenuta a disporre un’ulteriore udienza di comparizione delle parti e, solo nell’eventualità della mancata comparizione delle stesse anche a questa udienza, adottare i conseguenti provvedimenti processuali sanzionatori. 4. In definitiva il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato e il derivante rinvio del procedimento alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione collegiale, che – oltre a decidere nel merito sulla opposizione formulata dal Venezia ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 (fatto salvo l’accertamento di eventuali e diversi impedimenti processuali impeditivi in via pregiudiziale) - provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della
Decreto Cassazione n. 04004/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris