CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione ad una pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione, inflittagli per aver commesso, nel 2009, il reato di ricettazione continuata, e lo ha, contestualmente, ammesso alla detenzione domiciliare. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta è precluso dall'assenza di una stabile risorsa lavorativa, previamente verificata, e che la detenzione domiciliare è, invece, idonea a consentire il reinserimento sociale del condannato, tenuto conto del grado di progressione nel trattamento da lui già raggiunto, dell'esiguità della pena da espiare e dell'attitudine della misura alternativa alla detenzione a contenere, anche in forza del connesso corredo prescrittivo, la sua residua carica di pericolosità sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale pur in presenza di tutte le condizioni di legge ed adottando una decisione dalla portata discriminatoria in relazione sia alla sua condizione di pensionato, anziché di lavoratore attivo, che alla posizione del fratello, e correo, [OSCURATO:PERSONA] il quale, al cospetto di presupposti identici, è stato ammesso alla più ampia misura alternativa alla detenzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su doglianze manifestamente infondate. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha ritenuto che, nel caso di specie, la carenza di una stabile attività lavorativa precluda, in relazione all'entità della pena da espiare ed alle informazioni acquisite in ordine alla condotta serbata dal condannato post delictum, l'utile avvio di un percorso di reinserimento sociale mediante l'affidamento in prova al servizio sociale, che non può giovarsi del positivo contributo arrecato dallo svolgimento di attività, quale quella lavorativa, di primario effetto risocializzante. Ha, invece, reputato, a tal fine, consona la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare che, per il suo contenuto maggiormente contenitivo, assicura la prevenzione contro il pericolo di recidiva, apprezzabile dal curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale vanta, oltre a quello in esecuzione, altro precedente per reato analogo, risalente agli anni 1989-1990. 4. Si è, quindi, di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia dell'insussistenza delle condizioni per ammettere il condannato alla misura alternativa richiesta, avuto riguardo, da un canto, alla presumibile inefficacia dell'intervento rieducativo e, dall'altro, al rischio di reiterazione della condotta criminosa. In questo nitido contesto, il ricorrente si pone in una prospettiva essenzialmente confutativa, che non è idonea ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato, basato su pilastri della cui solidità non vi è ragione alcuna di dubitare. Egli, infatti, nel riproporre le considerazioni in ordine alla concreta sussistenza di tutti i requisiti cui è subordinata l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ribadisce, quanto alla sua condizione professionale, di essere socio di capitale della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», circostanza che, già rappresentata innanzi al Tribunale di sorveglianza, si è rivelata non veritiera, essendo stato accertato che egli, dal dicembre 2018, non è più socio di quell'impresa né è in alcun modo interessato alla sua gestione, neanche quale dipendente o collaboratore, venendo, al più, sporadicamente interpellato dagli attuali amministratori.Il ricorso non tiene conto, sotto questo versante, della motivazione dell'ordinanza impugnata, che valorizza non solo la mendace esposizione, ad opera della parte, dei dati di interesse ma anche, e soprattutto, l'impossibilità di trarre utili indicazioni, in chiave di reinserimento lavorativo, dal pregresso svolgimento, da parte del condannato, di attività lavorativa in quel determinato contesto organizzativo e produttivo. Più in generale, le obiezioni difensive, incentrate, si è detto, sull'attitudine delle evidenze disponibili a supportare una decisione di segno opposto a quella adottata dai giudici piemontesi, non si emancipano da una prospettiva di mera contestazione argomentativa, che non riesce a cogliere, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Né, d'altro canto, coglie nel segno la denunzia della difformità tra l'ordinanza qui censurata e quella adottata in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che, lungi dal costituire espressione di inammissibile discriminazione, sconta l'autonomia dei procedimenti e delle relative valutazioni, compiute al cospetto di evidenze che, in parte comuni, non lo sono per la quota residua, ineludibilmente collegata ad aspetti di natura individuale, quali quelli che attengono all'atteggiamento serbato nei confronti dell'UEPE ed alla stabilità dei riferimenti abitativi, affettivi e lavorativi. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem