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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46338/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia generico e, quindi, inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che Gueli, autore di reati compiuti in contesti di criminalità organizzata e soggetto estremamente pericoloso (come si evinceva dalla nota del 22 marzo 2021 della Questura di Gela), non aveva dimostrato alcuna revisione critica delle sue precedenti condotte devianti e non aveva posti) in essere comportamenti significativi e sintomatici di un'evoluzione della sua personalità verso un reale cambiamento.

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha ritenuto imprescindibile la sperimentazione graduale esterna, anche considerando la lunga carcerazione intramuraria sofferta dall'interessato, a seguito della quale sarà possibile acquisire elementi utili ai fini della rivalutazione della sua pericolosità sociale.

Nel caso in esame, quindi, il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia generico e, quindi, inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che Gueli, autore di reati compiuti in contesti di criminalità organizzata e soggetto estremamente pericoloso (come si evinceva dalla nota del 22 marzo 2021 della Questura di Gela), non aveva dimostrato alcuna revisione critica delle sue precedenti condotte devianti e non aveva posti) in essere comportamenti significativi e sintomatici di un'evoluzione della sua personalità verso un reale cambiamento. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha ritenuto imprescindibile la sperimentazione graduale esterna, anche considerando la lunga carcerazione intramuraria sofferta dall'interessato, a seguito della quale sarà possibile acquisire elementi utili ai fini della rivalutazione della sua pericolosità sociale. Nel caso in esame, quindi, il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende dì una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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