CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 04481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 480-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], SCHININA' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCHININA' MARIA, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, V. Piemonte 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -2- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 1853/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 4 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice deduceva di essere proprietaria di due unità edilizie site nelle palazzine “A” e “B” collocate in un complesso edilizio in Marina di Ragusa (RG), [OSCURATO:PERSONA], 164, e della circostante area scoperta contraddistinta dalla particella 438, sub. 11, e che all’atto di acquisto di ciascuna delle unità immobiliari, datato 11 luglio 1988, era stato – a detta dell’attrice – costituito sulla citata par ticella il diritto di accesso alle unità nonché il diritto ad un posto macchina. Alla luce di tali premesse l’attrice asseriva che i convenuti, proprietari di unità edilizie ubicate in un diverso fabbricato, edificato su un terreno retrostante e confinante contraddistinto come particella n. 433, avessero violato i suoi diritti, in particolare impedendo all’attrice l’accesso e il godimento degli stessi, nonché il transito per raggiungere le sue proprietà. Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -3- Concludeva l’attrice domandando l’accertamento dell’inesistenza dei diritti dei convenuti sul cortile in questione, con condanna degli stessi a compiere quanto necessario a garantire il godimento dei propri diritti. Costituitisi, i convenuti concludevano per il rigetto delle domande attoree, spiegando al contempo domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice alla rimozione di un accesso creato sul corpo “A”, illegittimamente gravato da servitù di passaggio. Costoro chiamavano altresì in causa le proprie danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la loro manleva a titolo di evizione, in caso di accoglimento delle pretese della Iozzia. Il Tribunale, con sentenza n. 246/2013, rigettava la domanda dell’attrice, assorbendo conseguentemente la domanda di manleva nei confronti delle chiamate, e al contempo dichiarava che l’attrice non aveva diritto di accedere, passare o sostare sulla particella n. 433. Avvero tale sentenza la Iozzia proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Catania. Lamentava l’appellante che il giudice di prime cure avesse erroneamente qualificato l’azione proposta come un’azione di regolamento dei confini anziché come finalizzata alla tutela dei propri diritti di servitù. In secondo luogo, e subordinatamente, criticava la decisione di prime cure sotto il profilo dell’individuazione dei confini operata dal CTU. La Corte distrettuale, con sentenza n. 1853/2017, respingeva entrambi i motivi d’appello. Per quanto ancora in questa sede di interesse, la Corte, alla luce di un’attenta lettura dell’originaria domanda attorea, Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -4- riteneva che la stessa avesse ad oggetto i diritti vantati sulla particella 438, e non anche sulla particella n. 433 (la cui altruità emergeva pacificamente): pertanto, la domanda finalizzata a conseguire il riconoscimento di diritti sulla diversa particella n. 433 era da considerarsi nuova e quindi inammissibile. In secondo luogo, il giudice di prime cure non aveva – come invece sostenuto dall’appellante – disposto il regolamento dei confini, ma aveva piuttosto provveduto ad accerta re i confini delle particelle al fine di vagliare la fondatezza della domanda attorea. A tal fine, il Tribunale si era coerentemente avvalso delle valutazioni del consulente tecnico, risultanti dallo studio e dal confronto delle risultanze di un ampio novero di strumenti tecnici di accertamento. 2. Avverso la sentenza n. 1853/2017 della Corte d’Appello di Catania proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistevano mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano invece intimate. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Non può tenersi conto della nomina quale nuovo difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto ratione temporis non può trovare applicazione la novella di cui al terzo comma dell’art. 83 c.p.c. per effetto della legge n. 69/2009 (trattandosi di giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della novella), essendo quindi Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -5- necessaria una procura notarile o per scrittura privata autenticata per la nomina di nuovo difensore in sostituzione. 3. Con un primo motivo di r icorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 163, n. 3 e 345, c.p.c., nonché degli articoli 949 e 1079 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’attrice afferma di aver promosso, in prime cure, una actio confessoria servitutis che, tuttavia, sarebbe stata erroneamente qualificata dalla sentenza gravata come actio negatoria servitutis, conducendo alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riforma formulata in appello. Conseguentemente, la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere come domanda nuova quella proposta in appello, che ha invece i medesimi petitum e causa petendi di quella spiegata in prime cure. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 950 e 1079 c.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La ricorrente si duole della conclusione del g iudice del gravame per la quale il Tribunale non avrebbe “in alcun modo disposto il regolamento dei confini” bensì avrebbe piuttosto “verificato quale fosse il confine tra le due particelle per ricavarne da ciò l’infondatezza della domanda attrice” (p. 5 della sentenza d’appello). Nella prospettazione della ricorrente, da un lato, tale accertamento sarebbe stato Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -6- irrilevante ai fini della decisione, in quanto inconferente ai fini della dimostrazione dell’insussistenza dei diritti in contesa; dall’altro sarebbero state violate le disposizioni in materia di mezzi di prova nell’actio finium regundorum, essendo la decisione esclusivamente basata sulle risultanze di una CTU fondata sui dati di un frazionamento dei fondi in contesa operato nel 1982, aggiungendosi che sulla base di ulteriori mezzi istruttori prodotti in giudizio sarebbe risultata in modo incontestabile la fondatezza della propria ricostruzione. Infine, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la Iozzia denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e in particolare del fatto che la Corte d’Appello non si fosse “avveduta che la ritenuta impossibilità di realizzare l’area di parcheggio (ed anche l’area d’accesso) veniva ricondotta unicamente alla individuazione del confine [...] senza neppure rendersi conto che la pretesa inesistenza dell’area di parcheggio e di passaggio non era derivante da un fatto oggettivo e incontrovertibile […] ma unicamente da quella soggettiva (ed erronea) individuazione del confinedalla stessa [sentenza] operata, che impediva ed impedisce anche di supporre come realmente avvenuta una pretesa occupazione dell’area da parte della veranda, oppure come sussistente una erronea rappresentazione dei luoghi nelle planimetrie progettuali” (p. 13 del ricorso). 4. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. La ricorrente sostiene che il Giudice gravame avrebbe erroneamente ritenuto la propria domanda d’appello inammissibile in quanto nuova, senza avvedersi che anche in Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -7- primo grado era stata avanzata una confessoria servitutis, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, che ha qualificato la domanda proposta in primo grado come negatoria e quella d’appello come confessoria. La deduzione, in disparte il difetto di specificità del ricorso che, ancorché volto a denunciare un preteso error in procedendo, ha omesso di riportare con precisione il contenuto dell’atto di citazione, in violazione di quanto affermato da questa Corte quanto al rispetto dei requisiti contenutistici del ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 8077/2012), è però del tutto destituita di fondamento. Come si ricava dalla lettura del controricorso (che invece riporta parti significative dell’atto di citazione in primo grado), il contenuto della domanda proposta dalla Iozzia in prime cure (pagg. 1 e 2) conforta la qualificazione effettuata dalla Corte d’Appello di Catania. Infatti, nell’atto di citazione in primo grado, la Iozzia ha sostenuto che “i convenuti non possono vantare sull’indicato cortile qualsivoglia diritto di godimento o reale anche di servitù di transito”, cortile che veniva individuato come la particella n. 438/11, sulla quale l’attrice vantava il diritto di proprietà, in quanto pertinenza esclusiva degli appartamenti dalla stessa acquistati. Si tratta, è di tutta evidenza, di una domanda di natura negatoria: pertanto il giudice del gravame ha correttamente ritenuto che la domanda proposta in appelloe volta a rivendicare il diritto di parcheggiare nell’area cortilizia, anche se ricadente nella particella n. 433 – pacificamente di natura confessoria servitutis– fosse inammissibile. Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -8- Proprio la natura dell’azione spiegata, peraltro, ha reso necessaria l’esatta individuazione dei confini tra i fondi, di modo da poter valutare la fondatezza della domanda attorea, occorrendo infatti verificare se la condotta denunciata in citazione fosse stata posta in essere dai convenuti sulla loro proprietà ovvero su quella dell’attrice, non potendo altrimenti vagliarsi la fondatezza delle doglianze mosse in citazione. Non vi è stata quindi un’indebita trasformazione della domanda originaria in una actio finium regundorum, ma è stato posto in essere un accertamento necessario onde appurare le reciproche proprietà e verificare se le condotte ascritte ai convenuti concretizzassero un’indebita ingerenza nella proprietà della ricorrente. 5. Il secondo motivo ricorso deve ritenersi in parte infondato edin parte inammissibile. La deduzione della ricorrente per cui l’accertamento sull’effettiva delimitazione dei fondi fosse stata effettuata in violazione delle prescrizioni dell’articolo 950 c.c., giacché si sarebbe fondato su un parametro per legge “meramente indicativo e sussidiario” (p. 11 del ricorso), risulta contraddetta dallo stesso contenuto della sentenza impugnata. Fermo restando il pacifico principio per cui “per questa Corte la regola stabilita dall'art. 950 c.c., ultimo comma, trova applicazione anche nel caso in cui all'accertamento del confine si proceda in via incidentale, ai fini della verifica del rispetto delle distanze, fuori del tipico processo di regolamento di confini previsto nel citato articolo (Cass. 9 novembre 1978 n. 5132; Cass. 6 maggio 1988 n. 3379; più di recente: Cass. 19 Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -9- aprile 2013 n. 9652)” (Cass., ord. n. 20691/2018), appare evidente che la Corte d’Appello si sia correttamente ispirata al citato dettame nel valutare la correttezza dell’accertamento dei confini tra le particelle, anche in considerazione della riconduzione dell’azione volta al rispetto delle distanze legali nell’ambito dell’azione negatoria servitutis. Inoltre, è stato anche di recente ribadito che nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass. n. 803/2022). A pagina cinque della sentenza impugnata , infatti, viene evidenziato come il CTU, con un’indagine finaliz zata ad individuare i confini, ma non già in vista della decisione di una domanda ex art. 950 c.c., ma al fine di appurare l’estensione del fondo asseritamente dominante e di quello servente, si sia avvalso di una pluralità di elementi probatori : rilievo celerimetrico, esame delle tavole progettuali approvate con la concessione edilizia, esame del mappale, esame della relazione dell’UTE e, in via assolutamente paritetica e concorrente, anche delle risultanze del frazionamento del 1982 del cui utilizzo speci ficamente le quali si duole la ricorrente. La pregnanza di tali risultanze, peraltro, è stat a oggetto da parte della Corte distrettuale di un vaglio critico coerentemente – e in questa sede insindacabilmente – argomentato. Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -10- Risulta, dunque , destituito di fondamento il ragionamento della ricorrente che, da un lato , ritiene che la decisione si sia esclusivamente fondata su un mezzo di prova residuale e, dall’altro, che le altre risultanze probatorie avrebbero permesso un diverso accertamento. Deve invece ritenersi inammissibile, ai sensi dell’ultimo commadell’art. 348 - ter c.p.c., la censura proposta nel motivo in esame ai sensi del numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.: il Giudice di seconde cure, infatti, ha pienamente sposato la ricostruzione di fatto adottata in primo grado, rendendo così inammissibile la censura per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. 6.Il terzo motivo di ricorso deve, da ultimo, essere dichiarato inammissibile, sempre ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c. Peraltro, l’argomento per cui il g iudice di merito avrebbe fondato la propria decisione non su fatti oggettivi e incontrovertibili, bensì su una valutazione completamente soggettiva, si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto s ì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -11- legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. E peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta daigiudici del merito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 7.Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti. Nulla a disporre quanto alleparti rimast e intimat e 9. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, co mma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ric. 2018 n. 00480 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -12- P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 qua