Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07792/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0236ZI1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto monoaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità poiché tratta plurimi argomenti senza enucleare, in modo specifico, i punti della sentenza oggetto di impugnazione; Considerato, in ogni caso, che le censure proposte si risolvono in doglianze in fatto, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0236ZI1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto monoaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità poiché tratta plurimi argomenti senza enucleare, in modo specifico, i punti della sentenza oggetto di impugnazione; Considerato, in ogni caso, che le censure proposte si risolvono in doglianze in fatto, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/
Sentenza Cassazione n. 07792/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris