CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello dì Genova del 19 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto ex art.624 cod. pen., così riqualificato dal primo giudice il reato di cui all' art.648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo - con cui la ricorrente lamenta l'improcedibilità per assenza di querela - è manifestatamente infondato perché in atti è presente la querela sporta il 20.03.2018 ai CC di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in punto di applicazione dell'art.131 bis cod. pen, - è manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.2: l'imputata ha riportato numerose condanne per delitti contro il patrimonio) e con la giurisprudenza dì questa Corte secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del quarto comma dello stesso, così come modificato dal d.lgs. 150 del 2022, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole, poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez.5, n.26813 del 10/02/2016 Rv. 267262); Ritenuto il terzo motivo- con cui la ricorrente lamenta vizio dì motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale dì speciale tenuità (artt. 62 bis e 62 n.4 cod. pen.) - è manifestamente ìnfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 3: l'importo inserito nell'assegno sottratto è pari a 800,00 euro e all'interno del marsupio erano presenti altri beni personali quali il bancomat e la patente di guida. Il dedotto turbamento dello sviluppo cognitivo che sarebbe derivato dalle particolari condizioni di vita è privo di riscontri effettivi), ma anche generico nella parte in cui non indica elementi in concreto favorevoli alla concessione delle invocate attenuanti che siano stati trascuratì dalla sentenza impugnata. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della rìcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i