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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 15946/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 08/09/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15/09/2021, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 08/07/2021, depositato il 09/07/2021, confermava tale decreto, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di € 110.480,00, rinvenuta nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], che veniva indagato per il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.).

Tale somma era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, all'interno di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], alla cui guida si trovava il [OSCURATO:PERSONA], noto alla polizia giudiziaria in quanto persona di fiducia, nonché parente (per averne sposato la cugina) di [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino al clan Contini.

Il denaro era occultato in un vano creato ad hoc sotto la moquette sottostante il sedile anteriore, lato passeggero, dell'autovettura, ed era costituito da banconote di vario taglio.

Le successive indagini consentivano di accertare, tra l'altro: che il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di conti correnti postali o bancari né intestatario di beni immobili, aveva percepito, nel 2020, un reddito di C 1.200,00 (mentre la moglie percepiva il reddito di cittadinanza), era titolare di partita IVA per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, però, era di fatto in disuso, era stato sottoposto a controlli di polizia, da ultimo, 1'11 maggio 2021, mentre si trovava insieme a soggetti pregiudicati o denunciati per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] era intestata a una società di noleggio di automobili il cui titolare era [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorrente denuncia che il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di ricettazione in assenza di qualsiasi riscontro investigativo in ordine alla provenienza delittuosa del denaro sequestrato e, quindi, all'individuazione di uno specifico delitto presupposto del reato di ricettazione.

Il ricorrente sottolinea, al riguardo, oltre al fatto di essere incensurato, la mancanza di qualsiasi elemento che lo possa collegare a un qualsivoglia ambiente criminale, atteso che la parentela con [OSCURATO:PERSONA], in una con il controllo subito 1'11 maggio 2021, non possono ritenersi elementi idonei a far ritenere una relazione con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico, dal quale presumere la provenienza delittuosa del denaro.

Inoltre, ritenere tale provenienza sulla base della mancata giustificazione del possesso del denaro significherebbe invertire l'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo non è fondato.

1.1. È anzitutto opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).

Quanto, in particolare, al reato di ricettazione, si deve evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche nel giudizio di merito - e, quindi, ancor più in quello cautelare - l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01).

In termini simili si sono espresse anche Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01, e Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108-01, secondo cui il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.

Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie, che viene qui in rilievo, della ricettazione di somme di denaro, la Corte di cassazione ha di recente statuito che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).

1.2. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Napoli ha rispettato tali principi, procedendo correttamente alla valutazione della sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti per l'emissione del sequestro.

L'ordinanza impugnata ha infatti evidenziato la rilevante entità della somma di denaro rinvenuta in possesso dell'indagato, le sue assai ridotte capacità economiche, l'assenza di qualsivoglia giustificazione del possesso della somma, le modalità di occultamento del denaro all'interno dell'autovettura, oltre ai collegamenti dello stesso indagato e della società di autonoleggio dell'automobile con noti contesti criminali (clan Contini) dediti al traffico di sostanze stupefacenti, circostanze che, alla luce degli esposti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, rendono del tutto logico, allo stato, ritenere la provenienza illecita del denaro sequestrato.

1.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Dal rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 08/09/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15/09/2021, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 08/07/2021, depositato il 09/07/2021, confermava tale decreto, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di € 110.480,00, rinvenuta nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], che veniva indagato per il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.). Tale somma era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, all'interno di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], alla cui guida si trovava il [OSCURATO:PERSONA], noto alla polizia giudiziaria in quanto persona di fiducia, nonché parente (per averne sposato la cugina) di [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino al clan Contini. Il denaro era occultato in un vano creato ad hoc sotto la moquette sottostante il sedile anteriore, lato passeggero, dell'autovettura, ed era costituito da banconote di vario taglio. Le successive indagini consentivano di accertare, tra l'altro: che il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di conti correnti postali o bancari né intestatario di beni immobili, aveva percepito, nel 2020, un reddito di C 1.200,00 (mentre la moglie percepiva il reddito di cittadinanza), era titolare di partita IVA per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, però, era di fatto in disuso, era stato sottoposto a controlli di polizia, da ultimo, 1'11 maggio 2021, mentre si trovava insieme a soggetti pregiudicati o denunciati per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] era intestata a una società di noleggio di automobili il cui titolare era [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. pen. Il ricorrente denuncia che il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di ricettazione in assenza di qualsiasi riscontro investigativo in ordine alla provenienza delittuosa del denaro sequestrato e, quindi, all'individuazione di uno specifico delitto presupposto del reato di ricettazione. Il ricorrente sottolinea, al riguardo, oltre al fatto di essere incensurato, la mancanza di qualsiasi elemento che lo possa collegare a un qualsivoglia ambiente criminale, atteso che la parentela con [OSCURATO:PERSONA], in una con il controllo subito 1'11 maggio 2021, non possono ritenersi elementi idonei a far ritenere una relazione con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico, dal quale presumere la provenienza delittuosa del denaro. Inoltre, ritenere tale provenienza sulla base della mancata giustificazione del possesso del denaro significherebbe invertire l'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo non è fondato. 1.1. È anzitutto opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). Quanto, in particolare, al reato di ricettazione, si deve evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche nel giudizio di merito - e, quindi, ancor più in quello cautelare - l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01). In termini simili si sono espresse anche Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01, e Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108-01, secondo cui il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie, che viene qui in rilievo, della ricettazione di somme di denaro, la Corte di cassazione ha di recente statuito che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). 1.2. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Napoli ha rispettato tali principi, procedendo correttamente alla valutazione della sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti per l'emissione del sequestro. L'ordinanza impugnata ha infatti evidenziato la rilevante entità della somma di denaro rinvenuta in possesso dell'indagato, le sue assai ridotte capacità economiche, l'assenza di qualsivoglia giustificazione del possesso della somma, le modalità di occultamento del denaro all'interno dell'autovettura, oltre ai collegamenti dello stesso indagato e della società di autonoleggio dell'automobile con noti contesti criminali (clan Contini) dediti al traffico di sostanze stupefacenti, circostanze che, alla luce degli esposti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, rendono del tutto logico, allo stato, ritenere la provenienza illecita del denaro sequestrato. 1.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Decreto Cassazione n. 15946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris