CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21004/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di per il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione commesso traendo in inganno i funzionari del PRA che predisponevano la documentazione per l'intestazione all'imputato di un veicolo del quale egli si era dichiarato falsamente il proprietario. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, nel condividere la commisurazione della pena irrogata dal giudice di primo grado invece contestata con i motivi d'appello, afferma che questa sarebbe stata determinata nel minimo edittale e che per questa ragione merita di essere confermata. Così facendo la Corte, evidentemente, ha ritenuto che il reato contestato fosse aggravato ai sensi dell'art. 476 comma 2 c.p., posto che il miìnimo edittale menzionato è quello previsto per tale fattispecie, senza però motivare sulla sua effettiva configurabilità e in particolare sulla attività certificatoria eventualmente svolta dai funzionari del PRA, invece necessaria al fine di attribuire agli atti formati dai medesimi fede privilegiata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel rispondere alle specifiche doglianze dell'imputato sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio la Corte ha innanzi tutto contestato la valutazione effettuata dalla difesa circa l'esiguità del fatto per poi ritenere corretta la determinazione della pena base effettuata dal giudice di primo grado in quanto corrispondente al minimo edittale della pena previsto per il reato per cui si procede. In nessun modo il giudice dell'appello ha ipotizzato che oggetto di contestazione (in realtà mai avvenuta, nemmeno in fatto) fosse anche l'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p., la quale peraltro sarebbe stata neutralizzata dal giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche che pure lo stesso giudice ha ritenuto di confermare. Se ne conclude che la Corte è incorsa in un errore precettivo circa l'effettiva cornice edittale di pena prevista per il delitto di cui all'art. 479 c.p. Errore che però è refluito sulla valutazione di congruità della commisurazione della pena che si traduce in un evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata.3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Concernendo il vizio riscontrato la motivazione del provvedimento annullato, il giudice del rinvio rimane libero di ribadire la valutazione di congruità della pena irrogata, purché giustifichi tale decisione attraverso un percorso argomentativo diverso da quello censurato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame