CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 32489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/03/2084 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa in data 2 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha annullato detta ordinanza in relazione al reato di estorsione di cui al capo 29, confermandola in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, così riqualificata l'originaria incolpazione provvisoria ex art. 416-bis cod. pen. da parte del primo giudice, rivestendo il Murina il ruolo di capo e promotore dell'associazione criminosa volta alla gestione illecita delle assegnazioni e occupazioni abusive di abitazioni amministrate dall'Aterp della Regione Calabria e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], confermando la misura carceraria applicata. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 416, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla condotta di direzione della associazione sub capo 1. La ordinanza ha affermato la sussistenza del ruolo direttivo in assenza di concrete condotte ad esso corrispondenti e senza il coinvolgimento del ricorrente nei reati fine realizzati dal sodalizio. La considerazione per la quale il ricorrente non risulta coinvolto in reati-fine in quanto detenuto nel relativo periodo, riposa sulla inverificata delega ad altri delle funzioni direttive, mancando il un concreto svolgimento di tali funzioni da parte del ricorrente durante il periodo detentivo, così giustificando l'addebito associativo sulla mera capacità del soggetto di esercitare il ruolo direttivo. Il rilievo della sintomatica immedesimazione del ricorrente nel sistema illecito non ha alcuna conducenza rispetto al tema di prova indiziaria, posto che la capacità del ricorrente di dettare delle regole per il futuro avrebbe dovuto sottendere l'assunto secondo il quale questi non fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento delle ritenute condotte illecite realizzate durante il periodo di sua detenzione, segnando una chiara discontinuità tra ciò che era avvenuto prima e ciò che il ricorrente auspicava avvenisse dopo. Tale discontinuità non era illogicamente rilevata proprio dall'"incidente diplomatico" relativo all'alloggio popolare destinato alla figlia del ricorrente, dal quale si desume - invece - la disconoscenza da parte del ricorrente delle modalità di svolgimento delle vicende passate e il solo mero proposito di nuove regole rispetto alle quali non si è verificato il loro recepimento da parte di coloro che vengono indicati come partecipi del sodalizio, limitandosi al riguardo la ordinanza ad una mera apodittica affermazione a pag. 91 della ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. con riguardo al tempo trascorso dal fatto associativo contestato, ritenutamente concretizzatosi in epoca assai risalente (a far data dal 2011 e fino agli anni 2018/2019), segnatamente con riguardo alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. L'ordinanza impugnata risulta del tutto deficitaria e inadeguata con precipuo riferimento al giudizio - decisivo - sulla persistenza attuale di un quadro cautelare connotato tuttora da oggettiva gravità, tenuto conto della assoluta impossibilità del Murina di riallacciare contatti con i coindagati e con i dipendenti dell'Aterp investiti dall'attività di indagine e attinti dal titolo custodiale. Cosicché il Tribunale ha confermato l'adeguatezza della massima misura cautelare in modo apodittico e senza considerare la adeguatezza - nelle condizioni date - della minor misura domiciliare con applicazione del braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo sulla gravità indiziaria è genericamente proposto per ragioni in fatto. Non è in discussione la operatività della associazione criminosa volta alla gestione illecita delle assegnazioni, delle occupazioni abusive e della loro illecita regolarizzazione attraverso rapporti con funzionari pubblici infedeli (v. pg. 6 e SS. della ordinanza), essendo il ricorso limitato al ritenuto ruolo apicale del ricorrente nell'ambito di tale associazione. Secondo l'ordinanza impugnata detto ruolo (v. pg. 83) si desume dal rapporto diretto del ricorrente con il dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto illecito di tali rapporti (dal contenuto dei colloqui emergeva che, per stesso dire della dirigente, ella stringesse accordi corruttivi con una pluralità di soggetti, secondo i quali avveniva la gestione delle pratiche di assegnazione degli alloggi popolari). Si considerano, poi, i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] - cognato del ricorrente e suo stretto fiduciario - e [OSCURATO:PERSONA], dipendente comunale che risultava consegnare le chiavi di altrettanti alloggi comunali in cambio di somme di denaro: l'attività dell'Agostino di gestione e coordinazione della compravendita degli immobili e della procedura per la formale loro assegnazione risultava sotto la costante direzione del Murina. La ordinanza osserva che durante il periodo di detenzione del Murina la gestione illecita era stata totalmente delegata all'Agostino - che aveva consentito una gestione spregiudicata del settore - e il Murina, una volta uscito, aveva ripreso le redini della gestione restaurando "regole di giustizia" (v. pg. 84, ibidem). Quanto al compendio indiziario, il ruolo apicale del Murina era desunto dalle captazioni svoltesi il 19, 20 e 24 settembre 2017 presso l'abitazione dell'indagato: da queste era emersa la feroce critica di questi alla gestione delle case popolari durante la sua carcerazione - terminata nel marzo 2015 -, la vicenda della occupazione dell'immobile di residenza pubblica da parte della figlia e del genero del Murina valorizzata come disvelamento dell'operatività del gruppo criminale e delle sue modalità, nonché la manifestazione del programma operativo per le future occupazioni (v. pg. 85, ibidem), considerandolo espressione del suo potere criminale. Si individuano, poi, ulteriori quattro emergenze, univocamente indice della esistenza del potere autoritativo del ricorrente (riportate a pg. 88, ibidem), indicato dall'Agostino come "il principale" (v. pg. 90, ibidem). Ritiene il Collegio che la ricostruzione indiziaria volta a delineare il ruolo apicale del ricorrente all'interno della operativa compagine criminale si sottrae alle censura difensive, volte genericamente ad escludere l'effettivo svolgimento del ruolo apicale, involgendo le censure anche una diversa inaccessibile valutazione indiziaria del compendio non illogicamente considerato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il generale quadro cautelare è contestualizzato dalla ordinanza a pg. 94 e ss. con riferimento a 80 fattispecie di reato commesse in un arco amplissimo che va da almeno il 2011 fino al 2018/2019. La posizione del ricorrente si qualifica in relazione ai rapporti con la Minicò, con ruolo centrale nell'ambito della pubblica amministrazione, ed al ruolo di riferimento rivestito nell'ambito della compagine criminosa, il cui grado di penetrazione nell'ambito del territorio, oltre che di quello pubblico, è ampiamente dimostrata. La attualità della operatività della organizzazione è desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ne parlano negli anni 2020/2021 e risulta dimostrata la operatività del ricorrente prima e dopo la sua carcerazione (v. pg. 96, ibidem). Quanto alla sua personalità, egli risulta condannato tre volte per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (a partire dal 1986 e fino alla data del 30.10.2010) per intraneità alla 'ndrangheta e, da ultimo, dal 1999 con ruolo di spicco, alla cosca Tegano. Ritiene questo Collegio che il radicamento criminale dell'associazione, i significativi trascorsi criminali del ricorrente e la sua posizione di dominus assoluto del settore, giustificano ineccepibilmente il giudizio di particolare gravità dei fatti ascritti al ricorrente, il suo negativo e allarmante profilo criminale e con essi l'esclusiva adeguatezza della misura applicata a tutelare le pregnanti esigenze cautelari individuate sub art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ademp