Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 06020/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06157/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – e I.CO.S, Costruzioni generali, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Bologna, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1676/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 13/7/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Appalto –Competenza territoriale – Clausola derogatoria –Requisiti di ammissibilità –Eccezione di incompetenza – Modalità di censura –Requisito del durc – Prova.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come risulta dalla sentenza impugnata, con sentenza n. 816/13 del 10 giugno 2013, il Tribunale di Parma, dopo aver affermato la propria competenza territoriale per difetto della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola derogatoria, rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA].-Costruzioni generali contro [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di subappalto non pagati, ritenendo infondate le eccezioni dell’opponente in merito all’inappropriatezza, cattiva esecuzione e incompletezza dei lavori e irrilevante l’eccepita mancanza dei DURC della subappaltatrice.

Il giudizio d’appello, incardinato su iniziativa della [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale si costituì la [OSCURATO:SOCIETA].- Costruzioni generali , si concluse con la sentenza di rigetto emessa dallaCorte d’Appello di Bologna, con la quale l’appellante fu anche condannata alla rifusione delle spese di lite sostenuta dall’appellata.

2. Contro la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Si difende con controricorso, illustrato anche con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. - Costruzioni generali.

3. Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 1495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 2, 4) e 5), cod. proc. civ., in quanto la Corte d’Appello, nell’esaminare la clausola contrattuale con la quale le parti avevano indicato il foro di Velletri come quello competente per qualsiasi controversia, aveva confermato la sentenza di primo grado, che ne aveva sancito la genericità e inidoneità a individuare il foro esclusivo scelto dalle parti, richiamandone acriticamente e integralmente la motivazione e dando per scontato, in assenza di prove al riguardo che avrebbe dovuto fornire la ICO, che il contratto - e le relative condizioni generali -fosse stato p redisposto dalla IMES.

4. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3, 4, cod. proc. civ., in quanto i giudici di merito, una volta esclusa la deroga convenzionale sul foro competente, avevano reputato competente, ai sensi della predetta norma, il tribunale nel quale aveva sede il creditore, ossia quello di Parma, in ragione della ritenuta certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ICO, senza considerare, però, che questo era privo dei predetti caratteri, come arguibile sia dal provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, che aveva considerato privi di adeguata efficacia probatoria i documenti posti a sostegno dello stesso, sia della mancata consegna del DURC, da parte della società opposta, che rendeva inesigibile la pretesa della creditrice, aspetti questi che avrebbero dovuto indurre a non applicare gli artt. 1182 cod. civ. e 20 cod. proc. civ., ma a reputare competente il luogo in cui aveva sede il debitore, ossia il Tribunale di Roma, ovvero quello in cui l’obbligazione era sorta ed era stata eseguita, ossia quello di Urbino.

5. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 30 n. 9, punti a) e b), in relazione al punto 11 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dell’art. 3 del contratto di subappalto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto dimostrata la regolarità contributiva della IMES e della ICO alla stregua delle dichiarazioni rese da un teste, secondo il quale la Provincia di Pesaro, prima di provvedere al pagamento del SAL, aveva controllato la sussistenza di tale requisito.

La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come detta verifica potesse, invece, avvenire soltanto attraverso l’esibizione del durc, costituente condizione di pagamento e quindi di esigibilità del credito, e come questo documento non fosse stato mai esibito o prodotto dal creditore, neppure contestualmente alla richieste di pagamento delle fatture nn. 35 e 37 del 30 aprile e del 31 maggio 2008.

6. Col quarto motivo, infine, si lamenta l’errata e/o falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nell’interpretazione dell’oggetto del contratto di subappalto del 5 marzo 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., essendo contestato tra le parti a chi spettasse tra esse l’esecuzione di opere di bonifica successivamente ai lavori di prelievo del terreno.

7. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità e/o nullità del ricorso per essere stato lo stesso notificato al procuratore e al domiciliatario della I.CO in bonis e non alla curatela del fallimento, essendo detta società nelle more fallita.

Sul punto, occorre evidenziare come, ai sensi dell’art. 43, comma 1, L. Fall., in correlazione con l’art. 328 cod. proc. civ., l'unica parte legittimata a contraddire all'odierna impugnazione sia la curatela, atteso che, secondo quanto già affermato da questa Corte, « qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, con conseguente nullità ex artt. 163 e 164 cod. proc. civ. del ricorso proposto nei confronti del soggetto in bonise notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello » (Cass., Sez. 3, 19/2/1998, n. 1763).

La nullità - e non inesistenza - della notifica eseguita nei confronti del fallito, anziché del curatore fallimentare (in tal senso Cass., Sez. 2, 29/3/2006, n. 7252 e Cass., Sez. 5, 27/7/2012, n. 13501), può essere sanata o per effetto della sua rinnovazione al soggetto effettivamente legittimato (Cass., Sez. 3 , 19/02/1998, n. 1763), oppure con efficacia ex tunc per effetto dell 'avvenuta costituzione del curatore, la quale impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame (Cass., Sez. 5 , 27/07/2012, n. 13501 cit.) .

Pertanto, deve ritenersi che la costituzione in giudizio del fallimento abbia sanato l’originaria nullità della notifica, per essere stata questa diretta ai difensori della I.CO nel precedente grado di merito.

8. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendidella sentenza impugnata.

I giudici di merito hanno, infatti, fondato la decision e, sostenendo che la clausola contenuta nell’art. 18 del contratto di appalto, dicente «per qualsiasi controversia che debba insorgere, il foro territorialmente competente sarà, in via esclusiva, in Velletri», fosse cosi generica da essere inidonea a indiv iduare un foro esclusivo scelto dalle parti e ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, in applicazione del principio, affermato da Cass., Sez. 6 - 2 , 04/09/2014, n. 18707, richiamata in sentenza, secondo il quale la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assuma carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.

E’ evidente allora che, a fronte di un simile giudizio, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il contratto fosse stato redatto dall’una o dall’altra parte, come invece lamentato dalla ricorrente.

9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'onere di eccepire completamente e tempestivamente la competenza territoriale del giudice adito riguarda esclusivamente i fori previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ. (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989).

Si è osservato, infatti, come costituisca ius receptum il fatto che nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, che eccepisca l'incompetenza per territorio, abbia l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.cív., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass., Sez. 6-3, 14/10/2011, n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme).

In particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti - come quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione - grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornirela prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (in questi termini, Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989, che cita così Cass., Sez. 6-2, 03/07/2018, n. 17311).

Non avendo, pertanto, la ricorrente assolto al predetto onere, la censura è senz’altro inammissibile.

10. Il terzo motivo è, invece, infondato.

Si osserva, innanzitutto, come, secondo quanto affermato da questa Corte, a Sezioni unite, con la sentenza n. 4092 del 16/2/2017, la finalità del DURC (documento unico di regolarità contributiva), nonostante i plurimi interventi che ne hanno modificato la disciplina, sia sempre rimasta quella di consentire di verificare che le imprese interessate da contratti pubblici (per lavori, servizi o forniture) siano in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi prima dell’aggiudicazione o della conclusione del contratti, al momento del pagamento delle fatture e prima della concessione di agevolazioni normative e contributive, e siano tecnicamente idonee ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto, attestando "la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale", come attestato dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, risponde all’esigenza di reprimere il lavoro nero e le irregolarità assicurative e contributive.

A questo fine, l’obbligo del possesso del DURC, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione e, successivamente, in ogni fase contrattuale (specie per il saldo finale e il pagamento delle fatture per servizi e forniture), è stato esteso, a decorrere dal 10/1/2009, a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o di subappalto di qualsiasi lavoro anche fuori dall’ambito dell’edilizia, prevedendosi al riguardo precisi termini di validità dello stesso.

Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato come la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d.

"durc") costituisca uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara (Cass., Sez.

U, 9/2/2011, n. 3169), sicché la verifica sul punto deve essere svolta sia nella fase preliminare dell'ammissione dell'impresa alla gara d'appalto, sia nella fase esecutiva, prima del pagamento, dal momento che all'Ente pubblico è imposto di sanare l'irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore (Cass., Sez.

U, 2017, n. 4092), senza però incidere sull’esistenza o l’entità del credito (Cass.,Sez. 1, 2/3/2021, n. 5662).

Orbene, alla stregua delle stesse deduzioni della ricorrente tale requisito, oltre a costituire obbligo di legge, era stato fatto, altresì, oggetto di un preciso obbligo contrattuale in capo alla subappaltatrice, il cui assolvimento è stato dimostrato attraverso le dichiarazioni rese dal teste Guarente, allorché ha affermato che la Provincia di Pesaro, prima di deliberare il pagamento dei SAL, aveva accertato la regolarità contributiva della IMES e della ICO, come espressamente riportato nella censura.

Ciò basta, dunque, per ritenere il documento esistente, siccome oggetto di specifica verifica compiuta a monte dall’ente.

Deriva perciò da quanto detto l’infondatezza della censura.

11. La quarta censura è inammissibile.

Imotivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata devono, infatti, avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530), sicché quelli con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3 cod. prov. civ. devonoessere dedotti, a pena di inammissibilità, sia mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, sia mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, e ad illustrare, in modo esauriente, le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

E’ dunque inammissibile la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 2, 19/1/2005, n. 1063; Cass., Sez. 1, 17/5/2006, n. 11501; Cass., Sez. 1, 8/3/2007, n. 5353; Cass., Sez. 1, 5/8/2020, n. 16700; Cass., Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298), così come è inammissibile il motivo nel quale il vizio venga solo apoditticamente enunciato nell'intestazione senza precisare in qual modo (se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530).

Allo stesso modo è inammissibile il motivo che, riferito all’art. 360, primo comma nn. 2) e 5), cod. proc. civ., non indichi quale sia il fatto omesso o in che termini l'anomalia motivazionale si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Nella specie, la censura si limita a descrivere quale fosse l’oggetto del contratto intercorso tra le parti, senza fare alcun riferimento al decisum, sì da profilarsi l’inammissibilità del motivo per difetto assoluto di specificità.

12. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo e l’infondatezza del terzo, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06157/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – e I.CO.S, Costruzioni generali, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Bologna, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1676/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 13/7/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Appalto –Competenza territoriale – Clausola derogatoria –Requisiti di ammissibilità –Eccezione di incompetenza – Modalità di censura –Requisito del durc – Prova. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Come risulta dalla sentenza impugnata, con sentenza n. 816/13 del 10 giugno 2013, il Tribunale di Parma, dopo aver affermato la propria competenza territoriale per difetto della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola derogatoria, rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA].-Costruzioni generali contro [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di subappalto non pagati, ritenendo infondate le eccezioni dell’opponente in merito all’inappropriatezza, cattiva esecuzione e incompletezza dei lavori e irrilevante l’eccepita mancanza dei DURC della subappaltatrice. Il giudizio d’appello, incardinato su iniziativa della [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale si costituì la [OSCURATO:SOCIETA].- Costruzioni generali , si concluse con la sentenza di rigetto emessa dallaCorte d’Appello di Bologna, con la quale l’appellante fu anche condannata alla rifusione delle spese di lite sostenuta dall’appellata. 2. Contro la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Si difende con controricorso, illustrato anche con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. - Costruzioni generali. 3. Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 1495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 2, 4) e 5), cod. proc. civ., in quanto la Corte d’Appello, nell’esaminare la clausola contrattuale con la quale le parti avevano indicato il foro di Velletri come quello competente per qualsiasi controversia, aveva confermato la sentenza di primo grado, che ne aveva sancito la genericità e inidoneità a individuare il foro esclusivo scelto dalle parti, richiamandone acriticamente e integralmente la motivazione e dando per scontato, in assenza di prove al riguardo che avrebbe dovuto fornire la ICO, che il contratto - e le relative condizioni generali -fosse stato p redisposto dalla IMES. 4. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3, 4, cod. proc. civ., in quanto i giudici di merito, una volta esclusa la deroga convenzionale sul foro competente, avevano reputato competente, ai sensi della predetta norma, il tribunale nel quale aveva sede il creditore, ossia quello di Parma, in ragione della ritenuta certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ICO, senza considerare, però, che questo era privo dei predetti caratteri, come arguibile sia dal provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, che aveva considerato privi di adeguata efficacia probatoria i documenti posti a sostegno dello stesso, sia della mancata consegna del DURC, da parte della società opposta, che rendeva inesigibile la pretesa della creditrice, aspetti questi che avrebbero dovuto indurre a non applicare gli artt. 1182 cod. civ. e 20 cod. proc. civ., ma a reputare competente il luogo in cui aveva sede il debitore, ossia il Tribunale di Roma, ovvero quello in cui l’obbligazione era sorta ed era stata eseguita, ossia quello di Urbino. 5. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 30 n. 9, punti a) e b), in relazione al punto 11 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dell’art. 3 del contratto di subappalto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto dimostrata la regolarità contributiva della IMES e della ICO alla stregua delle dichiarazioni rese da un teste, secondo il quale la Provincia di Pesaro, prima di provvedere al pagamento del SAL, aveva controllato la sussistenza di tale requisito. La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come detta verifica potesse, invece, avvenire soltanto attraverso l’esibizione del durc, costituente condizione di pagamento e quindi di esigibilità del credito, e come questo documento non fosse stato mai esibito o prodotto dal creditore, neppure contestualmente alla richieste di pagamento delle fatture nn. 35 e 37 del 30 aprile e del 31 maggio 2008. 6. Col quarto motivo, infine, si lamenta l’errata e/o falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nell’interpretazione dell’oggetto del contratto di subappalto del 5 marzo 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., essendo contestato tra le parti a chi spettasse tra esse l’esecuzione di opere di bonifica successivamente ai lavori di prelievo del terreno. 7. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità e/o nullità del ricorso per essere stato lo stesso notificato al procuratore e al domiciliatario della I.CO in bonis e non alla curatela del fallimento, essendo detta società nelle more fallita. Sul punto, occorre evidenziare come, ai sensi dell’art. 43, comma 1, L. Fall., in correlazione con l’art. 328 cod. proc. civ., l'unica parte legittimata a contraddire all'odierna impugnazione sia la curatela, atteso che, secondo quanto già affermato da questa Corte, « qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, con conseguente nullità ex artt. 163 e 164 cod. proc. civ. del ricorso proposto nei confronti del soggetto in bonise notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello » (Cass., Sez. 3, 19/2/1998, n. 1763). La nullità - e non inesistenza - della notifica eseguita nei confronti del fallito, anziché del curatore fallimentare (in tal senso Cass., Sez. 2, 29/3/2006, n. 7252 e Cass., Sez. 5, 27/7/2012, n. 13501), può essere sanata o per effetto della sua rinnovazione al soggetto effettivamente legittimato (Cass., Sez. 3 , 19/02/1998, n. 1763), oppure con efficacia ex tunc per effetto dell 'avvenuta costituzione del curatore, la quale impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame (Cass., Sez. 5 , 27/07/2012, n. 13501 cit.) . Pertanto, deve ritenersi che la costituzione in giudizio del fallimento abbia sanato l’originaria nullità della notifica, per essere stata questa diretta ai difensori della I.CO nel precedente grado di merito. 8. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendidella sentenza impugnata. I giudici di merito hanno, infatti, fondato la decision e, sostenendo che la clausola contenuta nell’art. 18 del contratto di appalto, dicente «per qualsiasi controversia che debba insorgere, il foro territorialmente competente sarà, in via esclusiva, in Velletri», fosse cosi generica da essere inidonea a indiv iduare un foro esclusivo scelto dalle parti e ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, in applicazione del principio, affermato da Cass., Sez. 6 - 2 , 04/09/2014, n. 18707, richiamata in sentenza, secondo il quale la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assuma carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo. E’ evidente allora che, a fronte di un simile giudizio, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il contratto fosse stato redatto dall’una o dall’altra parte, come invece lamentato dalla ricorrente. 9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'onere di eccepire completamente e tempestivamente la competenza territoriale del giudice adito riguarda esclusivamente i fori previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ. (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989). Si è osservato, infatti, come costituisca ius receptum il fatto che nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, che eccepisca l'incompetenza per territorio, abbia l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.cív., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass., Sez. 6-3, 14/10/2011, n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme). In particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti - come quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione - grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornirela prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (in questi termini, Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989, che cita così Cass., Sez. 6-2, 03/07/2018, n. 17311). Non avendo, pertanto, la ricorrente assolto al predetto onere, la censura è senz’altro inammissibile. 10. Il terzo motivo è, invece, infondato. Si osserva, innanzitutto, come, secondo quanto affermato da questa Corte, a Sezioni unite, con la sentenza n. 4092 del 16/2/2017, la finalità del DURC (documento unico di regolarità contributiva), nonostante i plurimi interventi che ne hanno modificato la disciplina, sia sempre rimasta quella di consentire di verificare che le imprese interessate da contratti pubblici (per lavori, servizi o forniture) siano in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi prima dell’aggiudicazione o della conclusione del contratti, al momento del pagamento delle fatture e prima della concessione di agevolazioni normative e contributive, e siano tecnicamente idonee ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto, attestando "la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale", come attestato dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, risponde all’esigenza di reprimere il lavoro nero e le irregolarità assicurative e contributive. A questo fine, l’obbligo del possesso del DURC, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione e, successivamente, in ogni fase contrattuale (specie per il saldo finale e il pagamento delle fatture per servizi e forniture), è stato esteso, a decorrere dal 10/1/2009, a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o di subappalto di qualsiasi lavoro anche fuori dall’ambito dell’edilizia, prevedendosi al riguardo precisi termini di validità dello stesso. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato come la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisca uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara (Cass., Sez. U, 9/2/2011, n. 3169), sicché la verifica sul punto deve essere svolta sia nella fase preliminare dell'ammissione dell'impresa alla gara d'appalto, sia nella fase esecutiva, prima del pagamento, dal momento che all'Ente pubblico è imposto di sanare l'irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore (Cass., Sez. U, 2017, n. 4092), senza però incidere sull’esistenza o l’entità del credito (Cass.,Sez. 1, 2/3/2021, n. 5662). Orbene, alla stregua delle stesse deduzioni della ricorrente tale requisito, oltre a costituire obbligo di legge, era stato fatto, altresì, oggetto di un preciso obbligo contrattuale in capo alla subappaltatrice, il cui assolvimento è stato dimostrato attraverso le dichiarazioni rese dal teste Guarente, allorché ha affermato che la Provincia di Pesaro, prima di deliberare il pagamento dei SAL, aveva accertato la regolarità contributiva della IMES e della ICO, come espressamente riportato nella censura. Ciò basta, dunque, per ritenere il documento esistente, siccome oggetto di specifica verifica compiuta a monte dall’ente. Deriva perciò da quanto detto l’infondatezza della censura. 11. La quarta censura è inammissibile. Imotivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata devono, infatti, avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530), sicché quelli con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3 cod. prov. civ. devonoessere dedotti, a pena di inammissibilità, sia mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, sia mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, e ad illustrare, in modo esauriente, le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. E’ dunque inammissibile la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 2, 19/1/2005, n. 1063; Cass., Sez. 1, 17/5/2006, n. 11501; Cass., Sez. 1, 8/3/2007, n. 5353; Cass., Sez. 1, 5/8/2020, n. 16700; Cass., Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298), così come è inammissibile il motivo nel quale il vizio venga solo apoditticamente enunciato nell'intestazione senza precisare in qual modo (se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530). Allo stesso modo è inammissibile il motivo che, riferito all’art. 360, primo comma nn. 2) e 5), cod. proc. civ., non indichi quale sia il fatto omesso o in che termini l'anomalia motivazionale si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nella specie, la censura si limita a descrivere quale fosse l’oggetto del contratto intercorso tra le parti, senza fare alcun riferimento al decisum, sì da profilarsi l’inammissibilità del motivo per difetto assoluto di specificità. 12. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo e l’infondatezza del terzo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri