CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03A86RZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di condanna a pena di giustizia nei confronti dell'imputato, per il delitto di minaccia grave, così riqualificato il fatto originariamente contestato come violenza privata. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso. 1.Col primo motivo ha lamentato la violazione di legge processuale per la celebrazione del giudizio di convalida di arresto all'udienza del 14 Novembre 2016, in assenza del difensore di fiducia dell'imputato. Il ricorrente deduce di essere stato avvisato quale difensore di fiducia dell'avvenuto arresto del suo assistito, il 13 Novembre 2016, ma di non essere stato informato della celebrazione del giudizio direttissimo, fissato per il giorno successivo, neppure dalla Cancelleria del Giudice. Sarebbe nulla l'udienza di convalida ed anche la sentenza di primo grado, pronunziata all'esito di giudizio direttissimo illegalmente instaurato. 2. Nel secondo motivo è stata dedotta l'inutilizzabilità della prova testimoniale e la nullità delle ordinanze rese in proposito dal Giudice di primo grado, perché l'ammissione dei testi di accusa e la loro successiva escussione sarebbe avvenuta in assenza di presentazione della lista testimoniale. 3. Col terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt 516 e 521/2 cpp, poiché il Tribunale aveva qualificato il fatto in origine contestato come violenza privata, come minaccia grave,ai sensi dell'art 612/2 cp; la difesa sostiene che vi sarebbe un reato sostanzialmente diverso rispetto alla prima imputazione e non sarebbe stata messa in condizione di difendersi adeguatamente. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole della manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta e confermata affermazione di responsabilità. I giudici del merito concordemente avevano considerato integrato il delitto di minaccia grave, senza valutare che l'imputato, sorpreso a dormire nella barca, avrebbe assunto un atteggiamento solo difensivo, cercando di allontanarsi al più presto, essendo questa la sua unica finalità. 5.Nel quinto motivo ci si lamenta della violazione di legge e vizio di motivazione illogica quanto alla mancata esclusione della recidiva,alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche alla graduazione della pena ed alla mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Quanto alla recidiva osserva la difesa che la precedente condanna risultante dal certificato penale si riferiva a persona diversa dall'imputato; la negatoria delle generiche e l'inflizione della pena detentiva, nella misura di mesi due di reclusione, sarebbero ingiustificate alla luce delle modalità del fatto, caratterizzato da un atteggiamento difensivo; il rifiuto della conversione della pena sarebbe semplicisticamente giustificato, non ritenendo risocializzante la richiesta conversione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto alla doglianza espressa nel quinto motivo, relativamente alla mancata sostituzione della pena detentiva; nel resto è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile per la sua genericità estrinseca, nel senso che ha trascurato di considerare il testo che ha inteso censurare. Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto chiaramente dell'avvenuta comunicazione dell'arresto dell'imputato al difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] - punto sul quale la difesa concorda - e del mancato reperimento del difensore di fiducia, sostituito da un difensore d'ufficio per la celebrazione dell'udienza di convalida, conclusasi con la scarcerazione dell'arrestato e con la fissazione di successiva udienza per il giudizio di merito; per tale ultima udienza - tenuta il 30 Novembre - era stato avvisato il difensore di fiducia, che aveva chiesto temine a difesa, riconosciutogli, conseguendone il proseguimento del giudizio direttissimo, definito in data 15 Marzo 2017. In sintesi — contrariamente a quanto dedotto dal difensore — l'imputato è stato assistito da un difensore di ufficio per l'udienza di convalida di arresto, poiché il difensore di fiducia non sarebbe stato rintracciato — secondo quanto verbalizzato in udienza - mentre è stato assistito dal difensore di fiducia nel corso del giudizio direttissimo, nel pieno rispetto delle garanzie difensive. 2.11 secondo motivo è parimenti manifestamente infondato in diritto, poiché il ricorrente nel dolersi del mancato deposito della lista testi dell'accusa, non tiene conto delle peculiarità del rito direttissimo, nell'ambito del quali i testi sono citati oralmente, ai sensi dell'art 558/1 cpp; disposizione che la difesa, peraltro, mostra di conoscere, avendovi fatto riferimento espresso nell'atto di impugnazione. 3. Anche il terzo motivo è destituito di fondamento, in quanto la difesa ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza,per essere emerso nel corso del giudizio un fatto storico diverso da quello descritto nel decreto di giudizio, non avendo il Giudice - ex art 521/2 cpp - disposto la trasmissione degli atti al PM. Tuttavia il ricorrente neppure ha indicato quali tratti storici del fatto diversi da quelli presenti in imputazione siano stati considerati dal giudice, così da poter contestare che non si tratti di riqualificazione giuridica del fatto più favorevole all'imputato — come in realtà è stato - non eccedente la sua competenza e pienamente legittima ai sensi dell'art 521 cpp. 4.11 quarto motivo è inammissibile, poiché nel proporre l'argomento dell'atteggiamento difensivo che il giudicabile avrebbe tenuto, propone — all'evidenza — censure sul merito della ricostruzione dei fatto operata nella sentenza, la cui motivazione, sul punto in nulla illogica, è incensurabile in cassazione; per altro verso la doglianza non si confronta con la giustificazione che intende censurare, nella quale si fa chiaro riferimento alla condotta minatoria tenuta dall'attuale ricorrente, che oltre a profferire minacce verbali, contestualmente brandiva un cacciavite nei confronti della persona offesa; la difesa si limita a rappresentare inammissibilmente al Collegio la sua versione alternativa riguardo alla condotta del giudicabile, che sarebbe stata di mera difesa. 5.11 quinto motivo di ricorso è fondato limitatamente alla censura circa la mancata sostituzione della pena detentiva. La difesa lamenta, con ragione, la violazione di legge quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, richiesta ex art 53 legge 689/1981. L'attuale ricorrente è stato, infatti, condannato alla pena di mesi due di reclusione per il delitto di minaccia grave, rientrando la pena inflitta nel limite previsto dall'art 53/1 della legge citata. Con riguardo alla richiesta di sostituzione la Corte di appello ha semplicemente ritenuto la stessa non appropriata in funzione risocializzante, senza spiegare le ragioni di tale conclusione, in sé corretta ai sensi dell'art 58 legge 689/81, ma non chiarita da specifica argomentazione a sostegno. Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione. (Sez. 4, Sentenza n. 46432 del 21/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 273932. 5.1. Le restanti doglianze presenti nel quinto motivo risultano inammissibili, poiché la difesa censura valutazioni discrezionali inerenti il trattamento sanzionatorio, in nulla arbitrarie e, pertanto, incensurabili in questa fase. Infatti,è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto alla negatoria delle circostanze ex art 62 bis cp va ricordato che, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito alla presenza di un precedente specifico ed alla carica aggressiva dimostrata dall'imputato nello svolgimento dei fatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Con riguardo alla recidiva, nella sentenza impugnata si dà atto che essa emerge dal certificato penale in atti e che trova corrispondenza nella identificazione dattiloscopica del soggetto secondo il certificato Afis; affermazione che appare corretta e non manifestamente illogica, che la difesa vuol confutare senza relazionarsi alla motivazione ma limitandosi ad asserire che il certificato penale presente nel fascicolo processuale si riferirebbe a tal [OSCURATO:PERSONA], persona diversa dall'attuale imputato, senza nulla allegare a sostegno dell' enunciazione, che, pertanto, resta generica ed inidonea ad esercitare un'apprezzabile critica alla motivazione. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva, con rinvio per nuovo esame sul punto alla corte di Appello di Perugia; il ricorso nel resto è dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva e rinvia per nuovo esame sul punto alla corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel