CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 04971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria; che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.