CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 10987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.A. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2022, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Imperia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per i delitti ascrittigli, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale ed impropria e per il delitto, continuato, di truffa, tutti consumati dal predetto quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 21 luglio 2017, e della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 2 novembre 2016. 2. Propongono ricorso le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e s.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona, la seconda, dei legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 444 cod. pen., in riferimento all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili. Ricordavano che: - nel corso dell'udienza preliminare, costituitisi tempestivamente parti civili, avevano inviato, in previsione dell'udienza del 17 dicembre 2021, le proprie conclusioni scritte e la nota spese, con pec 14 novembre 2021, ribadendole in udienza; - alla successiva udienza del 25 marzo 2022, il Gup aveva pronunciato la sentenza impugnata senza motivare in ordine alla mancata liquidazione delle spese richieste dalla parte civile. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso dalla parte civile merita accoglimento. 1. Le parti civili, odierne ricorrenti, infatti, si erano costituite prima della pronuncia della sentenza di patteggiamento della pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ed avevano presentato regolare nota spese, e, purtuttavia, nella sentenza non si era provveduto a liquidare le spese richieste senza, in alcun modo, motivare al riguardo. A tal proposito, deve, innanzitutto, ricordarsi che questa Corte ha affermato come, in tema di patteggiamento, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286). Il ricorso, poi, oltre che ammissibile è fondato, mancando, come si è detto, del tutto, la motivazione in ordine alla reiezione della istanza, della parte civile, di liquidazione delle spese, quando, invece, l'art. 444, comma 2, cod. proc., pen. dispone che "se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.". La sentenza impugnata va pertanto annullata anche considerando che l'istanza della parte civile era stata tempestivamente avanzata, nel corso dell'udienza preliminare, prima della decisione del giudice (Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518). 2. Quanto al tipo di decisione da adottare, questo Collegio ritiene di dover direttamente procedere all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non ritenendo di dover seguire la procedura ora dettata dall'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) - con la conseguente trasmissione degli atti alle Sezioni civili di questa Corte - ponendosi in continuità con il principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Sezione n. 3990 del 20 gennaio 2023. Se ne condividono, infatti, i passaggi motivazionali. Nella citata pronuncia si erano rilevate le problematiche che - in caso di applicazione ai giudizi di legittimità in corso dell'art. 573 comma 1 bis del codice di rito, privo di norma transitoria - derivano dalla successione fra il previo giudizio di ammissibilità del ricorso proposto nel giudizio penale ad opera della Sezione penale, competente sul reato al quale si riconnette l'azione civile, e la prosecuzione dello stesso davanti alla Sezione civile chiamata a decidere sul medesimo. E ciò, riassuntivamente, perchè, nella prima fase di verifica della ammissibilità, si applicano le regole ed i criteri di giudizio processual-penalistici mentre, nella seconda, di giudizio di legittimità sul ricorso, quelli di processual- civilistici.Ne deriverebbe - se si dovesse applicare la nuova norma anche ai fatti pregressi, alle sentenze, ed ai ricorsi, rispettivamente pronunciate e proposti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - una evidente lesione del diritto di difesa della parte processuale che ha impugnato la sentenza in una prospettiva tutt'affatto diversa, di decisione della stessa ad opera delle Sezioni penali di questa Corte, secondo le regole loro proprie. A tale ultimo proposito, poi, devono ricordarsi i principi fissati dalle Sezioni unite penali nella sentenza Lista - n. 27614 del 29/03/2007 Rv. 236537 - secondo i quali, in tema di impugnazione, la normativa processuale applicabile deve essere quella vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, perché proprio in tale momento diventa attuale quel diritto all'impugnazione che si concretizzerà nella redazione dell'atto di parte, proprio considerando che, diversamente opinando, il diritto di difesa - sostanziato nell'affidamento delle parti del processo sulla immutabilità del quadro normativo di riferimento per il giudizio di impugnazione che ci si appresta a proporre - sarebbe intollerabilmente sacrificato. 3. Così che la mera affermazione della natura processuale dell'art. 573 comma 1 bis, cod. proc. pen. e la conseguente sua immediata applicazione ai processi comunque in corso (per il giudizio di legittimità a tutti i processi pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen.) finirebbe per disconoscere la necessità di una lettura sostanziale, ma anche costituzionalmente orientata, della norma in questione. 4. Né si potrebbe affermare che anche l'attuale disciplina dell'art. 622 cod. proc. pen. comporta un passaggio del procedimento dal giudice penale al giudice civile posto che, in questo caso, il passaggio avviene, comunque, ad iniziativa della parte civile che aveva proposto il ricorso in sede penale, che è libera di riassumere il processo davanti al giudice civile (competente per valore in grado di appello) o di rinunziarvi. Né può fondatamente sostenersi che l'atto processuale che - pronunciata la sentenza impugnata prima dell'entrata in vigore della nuova norma - impone l'applicazione dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. sia il giudizio di non inammissibilità del ricorso che deve formulare la Sezione penale competente, prima di trasmettere gli atti alla Sezione civile di destinazione (che, peraltro, non appare neppure vincolata da tale giudizio, assunto in base a regole diverse da quelle vigenti nel giudizio di legittimità civile), perché così si finirebbe per eludere la questione, ritenendo comunque doverosa la prima verifica dettata dal nuovo art. 573 comma 1 bis, traendo così argomento, da tale apodittica affermazione, per giustificare l'applicazione dell'intera norma. Da ultimo, occorre osservare come la norma, a regime - applicata alle sentenze pronunciate dal giudice penale in data successiva alla sua entrata in vigore - appare essere esente dalla ricordata criticità posto che la parte processuale, che intende ricorrere contro la stessa, avrebbe perfettamente chiaro il quadro processuale di riferimento (la verifica di ammissibilità del ricorso ad opera della Sezione penale ed il successivo giudizio da parte della Sezione civile). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese in favore delle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice c